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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29765/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

A seguito di avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, l'amministrazione finanziaria rettificava il reddito dichiarato dalla società, disconoscendo una variazione in diminuzione di euro 909.412,00 riferita all'agevolazione ambientale per impianto fotovoltaico prevista dall'art. 6 della legge n. 388 del 2000. La contestazione riguardava, da un lato, l'inserimento delle quote di ammortamento tra i costi operativi da aggiungere al costo deducibile nel calcolo del costo agevolabile e, dall'altro, la data di decorrenza dell'agevolazione e, più in generale, il trattamento dei contributi GSE nel calcolo dei profitti/costi operativi. La CTP rigettava il ricorso della società e la CTR confermava. In Cassazione la società proponeva due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 6, comma 15, L. n. 388/2000, sostenendo che, secondo la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale, il metodo incrementale imporrebbe di considerare tra i costi operativi anche l'ammortamento dell'investimento; con il secondo denunciava la violazione del d.lgs. n. 387/2003 e dei d.m. 19 febbraio 2007 e 5 luglio 2012, sostenendo che i contributi GSE non andassero integralmente esclusi dal calcolo perché cumulabili nei limiti del 20% del costo dell'investimento.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, richiamando il proprio precedente orientamento secondo cui la quota annuale di ammortamento non è un costo operativo aggiuntivo rispetto al costo dell'investimento iniziale agevolabile, perché è già compresa nel costo originario del bene e la sua ulteriore deduzione determinerebbe una duplicazione del beneficio fiscale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura non si confrontava con l'accertamento in fatto della CTR, che aveva rilevato come la stessa società avesse inserito i contributi GSE nei propri calcoli, rendendo non pertinente la doglianza sul diverso trattamento giuridico dei contributi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e con statuizione sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 15, L. n. 388 del 2000

    La norma va letta in coerenza con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale; nel calcolo del costo agevolabile non è consentito aggiungere le quote di ammortamento come costi operativi, perché tali quote sono già incluse nel costo dell'investimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge, ma la censura è stata respinta o dichiarata inammissibile perché il primo motivo era infondato e il secondo non si confrontava con l'accertamento fattuale.

  • art. 2426 c.c.

    Richiamato per spiegare che l'ammortamento è una ripartizione contabile del costo di beni a utilità pluriennale, non un costo ulteriore autonomo rispetto al costo iniziale sostenuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in adunanza camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento della statuizione finale sull'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 7 d.lgs. n. 387 del 2003

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina dell'incentivo fotovoltaico e la compatibilità dei contributi GSE nel calcolo dell'agevolazione.

  • art. 9 d.m. 19 febbraio 2007

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla cumulabilità parziale dei contributi GSE.

  • art. 19 d.m. 5 luglio 2012

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla cumulabilità parziale dei contributi GSE.

Massime di principio

  • Nel calcolo di un'agevolazione fiscale ambientale fondata sul criterio incrementale, le quote di ammortamento del bene agevolato non costituiscono costi operativi aggiuntivi deducibili, perché rappresentano solo la ripartizione temporale del costo iniziale dell'investimento già sostenuto.
  • L'inserimento delle quote di ammortamento nel costo agevolabile comporta una indebita duplicazione del beneficio fiscale, contrastante con la finalità della disciplina e idonea a produrre un ingiustificato vantaggio per il contribuente.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e mira a contestare una questione giuridica non decisiva rispetto alla reale ratio della decisione impugnata.
  • Quando il giudice di merito ha accertato che il contribuente ha già imputato determinati contributi nel proprio calcolo, la censura sulla corretta qualificazione giuridica di tali contributi non supera il vaglio di ammissibilità se non attinge quel dato fattuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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