Sentenza del 08/05/2015 n. 9360 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato le sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che avevano annullato gli accertamenti induttivi relativi all'anno 1999 ritenendo nullo il questionario notificato presso l'abitazione della legale rappresentante anziché presso la sede sociale. In particolare, l'Agenzia ha dedotto: la violazione del litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci; la validità della notificazione degli atti istruttori alla persona fisica rappresentante di una società priva di personalità giuridica; e il raggiungimento dello scopo della notificazione, poiché il questionario era stato ricevuto dalla socia amministratrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando nullo l'intero procedimento per mancata partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari, cioè la società e tutti i soci interessati dall'accertamento. Ha ritenuto che, nelle società di persone, l'accertamento del reddito sociale e la sua imputazione automatica ai soci costituiscano una fattispecie unitaria, salvo questioni esclusivamente personali. Non essendo possibile sanare il vizio mediante la riunione dei giudizi, perché mancava il socio V.G., la Corte ha cassato sia le sentenze d'appello sia quelle di primo grado e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Gli ulteriori motivi sulla validità della notificazione sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia tributaria deve essere trattata nei confronti di più soggetti necessari. Nel caso delle società di persone, il giudizio sul reddito sociale deve coinvolgere la società e tutti i soci interessati.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Prevede l'imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione, anche indipendentemente dalla percezione effettiva degli utili. Tale meccanismo rende unitario l'accertamento nei confronti della società e dei soci.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Disciplina l'accertamento induttivo del reddito. La questione relativa alla sua applicabilità non è stata esaminata nel merito, poiché la Corte ha deciso la causa sulla base del vizio processuale del litisconsorzio necessario.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40
Richiamato dall'Agenzia in relazione all'unitarietà dell'accertamento nei confronti della società e dei soci. La sua applicazione deve coordinarsi con la partecipazione al processo di tutti i soggetti coinvolti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Richiamato per la disciplina delle notificazioni degli atti tributari.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
Richiamato in tema di notificazione degli atti di accertamento tributario.
Codice di procedura civile, art. 145
Disciplina la notificazione degli atti alle persone giuridiche e agli enti. L'Agenzia lo ha invocato per sostenere la validità della notifica del questionario alla persona fisica rappresentante della società.
Codice di procedura civile, art. 156
Stabilisce che la nullità di un atto non può essere dichiarata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo. Il motivo è rimasto assorbito perché la Corte ha annullato il giudizio per mancata integrazione del contraddittorio.
Costituzione, art. 111
Richiamato dall'Agenzia in relazione alle garanzie del giusto processo e alla partecipazione necessaria di tutti i soggetti coinvolti nella controversia.
Massime di principio
- Quando un accertamento riguarda il reddito di una società di persone e la sua imputazione automatica ai soci, la controversia è normalmente inscindibile: devono partecipare allo stesso giudizio la società e tutti i soci interessati.
- La mancata partecipazione anche di uno solo dei litisconsorti necessari determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con cassazione delle decisioni già emesse.
- La riunione di procedimenti separati non sempre sana il vizio: è necessario che siano presenti tutti i soggetti necessari e che l'unità processuale possa essere effettivamente ricostituita.
- In presenza di un vizio processuale assorbente, il giudice non esamina le questioni di merito, come la validità della notifica del questionario o l'applicabilità dell'accertamento induttivo.
- In casi analoghi, prima di discutere la fondatezza dell'accertamento, occorre verificare che il ricorso sia stato proposto nei confronti di tutti i soggetti la cui posizione fiscale dipende dallo stesso presupposto impositivo.
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