Cassazione Penale, Sentenza n. 14946/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna (per concorso in rapina aggravata, porto di pistola, ricettazione e omicidio) sostenendo che "nuove" dichiarazioni di due collaboratori di giustizia dimostrerebbero che Esposito era un soggetto subordinato nel sodalizio, mero custode della pistola e dello scooter, e non un concorrente attivo; inoltre si lamentava l'impossibilità di completare l'indagine difensiva per escutere i collaboratori
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello di Roma che, nella fase preliminare di ammissibilità, ha svolto una valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa dei "nova" e constatato che le dichiarazioni sopravvenute non mettono in discussione i fatti materiali accertati nei gradi di merito ma, anzi, confermano la posizione di responsabilità dell'imputato. Perciò la richiesta di revisione è stata rigettata de plano; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende; nulla è stato riconosciuto alla parte civile per le spese di legittimità
Norme richiamate
art. 631 cod. proc. pen.
Definisce i requisiti delle "prove nuove" ai fini della revisione; la Corte ha richiamato che le prove nuove devono avere capacità dimostrativa tale da poter, congiunte alle precedenti, condurre al proscioglimento
art. 634 cod. proc. pen.
Disciplina la valutazione preliminare di ammissibilità dell'istanza di revisione: il giudice può dichiarare inammissibile l'istanza de plano in caso di carenza dei requisiti processuali o di manifesta infondatezza, effettuando una valutazione astratta sulla capacità dimostrativa del novum
art. 636 cod. proc. pen.
Prevede l'instaurazione del giudizio di revisione mediante decreto di citazione quando l'istanza è ritenuta ammissibile, con svolgimento del contraddittorio e acquisizione delle prove
art. 637 cod. proc. pen.
Regola l'esito del giudizio di revisione, con sentenza di accoglimento o rigetto, distinzione richiamata dalla Corte tra fase preliminare e fase di merito
art. 640 cod. proc. pen.
Prevede il rimedio avverso le sentenze del giudizio di revisione e relativi effetti di rinvio; menzionato nel contesto delle impugnazioni possibili
artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.
Norme sulla decisione di assoluzione e criteri probatori; la Corte ha richiamato che la revisione deve verificare se, alla luce delle nuove prove, il condannato debba essere prosciolto secondo tali articoli
Massime di principio
- La richiesta di revisione richiede "prove nuove" di capacità dimostrativa tale da poter, congiunte a quelle pregresse, minare il giudicato; mere riconsiderazioni o diverse letture di fatti già valutati non costituiscono novità utili
- Nella fase di ammissibilità (art. 634) il giudice può svolgere una valutazione prognostica e astratta sull'affidabilità e persuasività dei "nova" senza instaurare il pieno contraddittorio; se il novum è manifestamente inidoneo a ribaltare il giudicato l'istanza può essere dichiarata inammissibile de plano
- Non è consentito riaprire illimitatamente la valutazione critica della prova già esaminata nel merito: la prova nuova va valutata congiuntamente a quella precedente ma non può servire a un riesame retrospettivo completo dei fatti già accertati
- Le dichiarazioni di collaboratori rese in procedimenti diversi possono essere valutate come "nuove" solo se introducono elementi di fatto non esaminati in precedenza e non meramente alternative interpretazioni del medesimo materiale probatorio
- Richieste esplorative (es. audizione di testi nella speranza che rendano dichiarazioni favorevoli) sono spesso ritenute inidonee in fase di ammissibilità; per garantire l'efficacia della revisione è necessario presentare elementi concreti già acquisiti e verificabili
- Un ricorso di revisione inammissibile può comportare condanne per spese e sanzioni (cassa delle ammende) se emerge colpa nella proposizione del ricorso
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