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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14486/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva sette censure: tardività della querela (art. 124 c.p.), vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla configurabilità dei reati di truffa e di appropriazione indebita aggravata (con riferimento agli artt. 125, 426, 546 c.p.p. e all'aggravante ex art. 61 n.11 c.p.), errori nella dosimetria e nel riconoscimento delle circostanze (artt. 62-bis e 133 c.p.), nullità del giudizio per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore domiciliatario, intervenuta prescrizione dei reati (consumazione collocata tra il 2013 e il 2015), e vizio nella valutazione delle attenuanti e della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato soltanto quanto all'eccezione di prescrizione: i fatti relativi ai premi non versati (ultimo bonifico 15/02/2015) configurano reato prescritto alla data della sentenza d'appello; pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio 'perché i reati sono estinti per prescrizione'. Sono invece respinte (inammissibili o manifestamente infondate) le altre censure: la nullità per mancata notifica è infondata perché la notificazione via PEC al domiciliatario risultava riferita all'imputato; la querela è stata ritenuta tempestiva perché decorre dal momento in cui la persona offesa ebbe la piena contezza dei fatti (ottobre 2017); i motivi sull'insufficienza della prova e sull'aggravante non sono stati ritenuti fondati in cassazione per mancata specifica contestazione delle fonti probatorie. Sono confermate, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., le statuizioni civili a favore della parte civile De Santis Pietro. Infine la Corte ha negato la rifusione delle spese di cassazione a favore della parte civile per mancata attività concreta di contrasto specifico sui motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato come base procedurale per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata (assenza di richiesta di trattazione orale).

  • art. 610 c.p.p.

    Collegato alla procedura camerale non partecipata; la decisione è stata resa nel rito camerale previsto dagli artt. 610 e 611 c.p.p.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per il limite nell'enunciazione dei motivi del ricorso che la difesa doveva rispettare nella memoria; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari.

  • art. 124 cod. pen.

    La censura sulla tardività della querela è stata esaminata alla luce del principio che il termine decorre quando la persona offesa ha piena contezza del fatto; la Corte ha ritenuto la querela tempestiva (conoscenza compiuta ottobre 2017, querela fine dicembre 2017).

  • artt. 125, 426, 546 cod. proc. pen.

    Richiamati nei motivi di cassazione relativi alla valutazione della prova e alla motivazione; la Corte ha ritenuto i rilievi generici e non ha ravvisato travisamento della prova perché il ricorrente non ha specificamente contestato le fonti probatorie indicate dalle decisioni di merito.

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Aggravante richiamata (abuso di prestazione d'opera/ruolo professionale); la Corte rileva che in cassazione l'imputato non ha confutato le prove che le sentenze di merito hanno ritenuto idonee a dimostrarne la sussistenza.

  • artt. 62-bis e 133 cod. pen.

    Diritto penale sostanziale e regole sulla determinazione della pena: censurate ma assorbite dall'accoglimento della prescrizione; quindi non ulteriormente vagliate.

  • art. 578, comma 1, cod. proc. pen.

    Applicato per confermare le statuizioni civili in favore della parte civile nonostante l'annullamento della sentenza penale per prescrizione.

  • Legge n. 103/2017 (sospensione ex lege)

    La Corte ha escluso l'applicabilità della sospensione automatica prevista dalla legge n.103/2017 perché essa opera solo per fatti commessi dopo l'entrata in vigore (4/8/2017); i fatti in esame sono anteriori.

  • Sez. U. n. 877 del 14/07/2022 (sent. 'Sacchettino') e Sez. U. n. 5466 del 28/01/2004 (sent. 'Gallo')

    Giurisprudenza di legittimità richiamata in tema di condanna alle spese in cassazione nei giudizi camerali non partecipati: la parte civile può ottenere spese solo se ha concretamente contrastato i motivi del ricorrente; nel caso specifico la parte civile non ha fornito tale contributo.

Massime di principio

  • La prescrizione, se dimostrata rispetto alla data di ultima consumazione favorevole all'imputato, può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza penale pur conservando efficacia le statuizioni civili (art. 578 c.p.p.).
  • La decorrenza del termine per la querela si valuta dal momento in cui la persona offesa ha avuto piena conoscenza dell'offesa; una querela successiva a tale momento ma ancora entro i termini è tempestiva.
  • In cassazione i motivi che impugnano la valutazione della prova devono indicare specificamente le fonti probatorie e spiegare il travisamento; censure generiche sono frequentemente ritenute inammissibili o infondate.
  • La notifica al difensore domiciliatario via PEC non invalida automaticamente il procedimento se dagli atti risulta che la notificazione era riferita all'imputato e la stessa è stata successivamente integrata o confermata nei verbali di udienza.
  • Le regole speciali sulla sospensione dei termini di prescrizione (es. legge n.103/2017) si applicano solo ai fatti successivi alla loro entrata in vigore; non possono essere retroattivamente conteggiate per fatti anteriori.
  • Nel rito camerale non partecipato (artt. 610-611 c.p.p.) la parte civile ha diritto alle spese di legittimità solo se dimostra di aver svolto un'attività processuale concreta e specifica per contrastare il ricorso del ricorrente.

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