Cassazione Penale, Sentenza n. 14486/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva sette censure: tardività della querela (art. 124 c.p.), vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla configurabilità dei reati di truffa e di appropriazione indebita aggravata (con riferimento agli artt. 125, 426, 546 c.p.p. e all'aggravante ex art. 61 n.11 c.p.), errori nella dosimetria e nel riconoscimento delle circostanze (artt. 62-bis e 133 c.p.), nullità del giudizio per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore domiciliatario, intervenuta prescrizione dei reati (consumazione collocata tra il 2013 e il 2015), e vizio nella valutazione delle attenuanti e della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato soltanto quanto all'eccezione di prescrizione: i fatti relativi ai premi non versati (ultimo bonifico 15/02/2015) configurano reato prescritto alla data della sentenza d'appello; pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio 'perché i reati sono estinti per prescrizione'. Sono invece respinte (inammissibili o manifestamente infondate) le altre censure: la nullità per mancata notifica è infondata perché la notificazione via PEC al domiciliatario risultava riferita all'imputato; la querela è stata ritenuta tempestiva perché decorre dal momento in cui la persona offesa ebbe la piena contezza dei fatti (ottobre 2017); i motivi sull'insufficienza della prova e sull'aggravante non sono stati ritenuti fondati in cassazione per mancata specifica contestazione delle fonti probatorie. Sono confermate, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., le statuizioni civili a favore della parte civile De Santis Pietro. Infine la Corte ha negato la rifusione delle spese di cassazione a favore della parte civile per mancata attività concreta di contrasto specifico sui motivi di impugnazione.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
Richiamato come base procedurale per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata (assenza di richiesta di trattazione orale).
art. 610 c.p.p.
Collegato alla procedura camerale non partecipata; la decisione è stata resa nel rito camerale previsto dagli artt. 610 e 611 c.p.p.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per il limite nell'enunciazione dei motivi del ricorso che la difesa doveva rispettare nella memoria; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari.
art. 124 cod. pen.
La censura sulla tardività della querela è stata esaminata alla luce del principio che il termine decorre quando la persona offesa ha piena contezza del fatto; la Corte ha ritenuto la querela tempestiva (conoscenza compiuta ottobre 2017, querela fine dicembre 2017).
artt. 125, 426, 546 cod. proc. pen.
Richiamati nei motivi di cassazione relativi alla valutazione della prova e alla motivazione; la Corte ha ritenuto i rilievi generici e non ha ravvisato travisamento della prova perché il ricorrente non ha specificamente contestato le fonti probatorie indicate dalle decisioni di merito.
art. 61 n. 11 cod. pen.
Aggravante richiamata (abuso di prestazione d'opera/ruolo professionale); la Corte rileva che in cassazione l'imputato non ha confutato le prove che le sentenze di merito hanno ritenuto idonee a dimostrarne la sussistenza.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Diritto penale sostanziale e regole sulla determinazione della pena: censurate ma assorbite dall'accoglimento della prescrizione; quindi non ulteriormente vagliate.
art. 578, comma 1, cod. proc. pen.
Applicato per confermare le statuizioni civili in favore della parte civile nonostante l'annullamento della sentenza penale per prescrizione.
Legge n. 103/2017 (sospensione ex lege)
La Corte ha escluso l'applicabilità della sospensione automatica prevista dalla legge n.103/2017 perché essa opera solo per fatti commessi dopo l'entrata in vigore (4/8/2017); i fatti in esame sono anteriori.
Sez. U. n. 877 del 14/07/2022 (sent. 'Sacchettino') e Sez. U. n. 5466 del 28/01/2004 (sent. 'Gallo')
Giurisprudenza di legittimità richiamata in tema di condanna alle spese in cassazione nei giudizi camerali non partecipati: la parte civile può ottenere spese solo se ha concretamente contrastato i motivi del ricorrente; nel caso specifico la parte civile non ha fornito tale contributo.
Massime di principio
- La prescrizione, se dimostrata rispetto alla data di ultima consumazione favorevole all'imputato, può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza penale pur conservando efficacia le statuizioni civili (art. 578 c.p.p.).
- La decorrenza del termine per la querela si valuta dal momento in cui la persona offesa ha avuto piena conoscenza dell'offesa; una querela successiva a tale momento ma ancora entro i termini è tempestiva.
- In cassazione i motivi che impugnano la valutazione della prova devono indicare specificamente le fonti probatorie e spiegare il travisamento; censure generiche sono frequentemente ritenute inammissibili o infondate.
- La notifica al difensore domiciliatario via PEC non invalida automaticamente il procedimento se dagli atti risulta che la notificazione era riferita all'imputato e la stessa è stata successivamente integrata o confermata nei verbali di udienza.
- Le regole speciali sulla sospensione dei termini di prescrizione (es. legge n.103/2017) si applicano solo ai fatti successivi alla loro entrata in vigore; non possono essere retroattivamente conteggiate per fatti anteriori.
- Nel rito camerale non partecipato (artt. 610-611 c.p.p.) la parte civile ha diritto alle spese di legittimità solo se dimostra di aver svolto un'attività processuale concreta e specifica per contrastare il ricorso del ricorrente.
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