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Sentenza

Sentenza n. 2576/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2287/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, il diritto alla somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un'adeguata contestazione dell'inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le Amministrazioni pubbliche dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il Ministero deve corrispondere le somme risultanti dal titolo, detraendo gli eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione che trovino titolo nel provvedimento giudiziale, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: la sua esatta misura deriva dal titolo, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali. Pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Costituiscono, insieme alle ulteriori disposizioni applicabili, i parametri per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi del creditore siano automaticamente vincolanti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Rileva ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito pecuniario è fondato quando il titolo è efficace, è stato notificato e l'Amministrazione non vi ha dato esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce né ridetermina autonomamente il diritto di credito, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'importo dovuto deve essere verificato quanto a misura e decorrenza degli interessi secondo il giudicato e la disciplina civilistica applicabile.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
  • Quando l'inottemperanza sussiste già al momento della proposizione del ricorso, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente, anche se il giudizio richiede attività minime e stereotipate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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