R.R. TAA 4/2007
Regolamento concernente disposizioni in materia di incarichi e attività compatibili con il rapporto di impiego presso la Regione e connesse responsabilità, ai sensi dell'articolo 6,comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo contiene due regolamenti del 19 aprile 2007 della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol: il n. 4/L disciplina incompatibilità, autorizzazioni, controlli e sanzioni per incarichi e attività extra-istituzionali dei dipendenti regionali; il n. 5/L fissa criteri generali e compensi massimi per componenti di organi e commissioni regionali. Il n. 4/L è ancora attuale in quanto disciplina rapporti di lavoro tuttora esistenti; il n. 5/L appare per lo più riferito a compensi di specifici organi/commissioni e va verificato nel tempo, ma il brano fornito è solo introduttivo e non consente una piena ricostruzione.
Regolamento regionale su incarichi compatibili dei dipendenti e su compensi di organi e commissioni regionali
Regolamento regionale sugli incarichi compatibili dei dipendenti e sulla disciplina dei compensi per organi e commissioni
Il documento riporta due decreti/regolamenti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 19 aprile 2007. Il primo disciplina le attività compatibili con il rapporto di impiego regionale e le relative responsabilità; il secondo, solo introdotto nel testo fornito, riguarda i criteri generali e i compensi massimi per componenti di organi e commissioni regionali.
Ambito di applicazione e principi generali
Il regolamento sugli incarichi compatibili si applica al personale della Regione con contratto a tempo indeterminato e determinato, compreso il personale part-time. La disciplina mira a coordinare il regime regionale con le disposizioni delle Province di Trento e Bolzano, sulla base della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.
Incompatibilità assolute
I dipendenti regionali non possono in alcun caso svolgere attività autonoma di tipo commerciale, industriale o professionale, né instaurare rapporti di lavoro con altri enti pubblici o privati. È inoltre vietato:
- iscriversi ad albi professionali quando l’iscrizione presupponga l’esercizio di attività libero-professionale;
- assumere cariche in società di persone o di capitali a scopo di lucro, salvo le eccezioni previste per specifiche ipotesi;
- assumere la qualità di socio in società commerciali quando alla titolarità di quote sia connesso, di diritto, un compito gestionale;
- esercitare, a titolo principale, attività di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto;
- aprire partita IVA, salvo il caso di soggetti che svolgano attività agricola consentita. Restano ferme le norme vigenti su attività sindacali e politiche, comprese le attività direttamente collegate all’incarico politico ricoperto.
Attività e incarichi autorizzabili
Fuori dai casi di incompatibilità assoluta, i dipendenti possono svolgere attività extra-istituzionali o incarichi retribuiti conferiti da terzi solo previa autorizzazione dell’amministrazione. Le condizioni principali sono:
- l’attività deve avere carattere saltuario e occasionale;
- non deve interferire con gli interessi della Regione né configurare un potenziale conflitto di interessi;
- non deve comportare un compenso superiore al 30% dello stipendio tabellare annuo, comprensivo dell’indennità integrativa speciale, del personale a tempo pieno della medesima posizione economico-professionale;
- non deve superare complessivamente 150 ore annue. Sono previste eccezioni e deroghe per:
- personale part-time con prestazione non superiore al 50% del tempo pieno, che può essere autorizzato anche oltre i limiti di compenso e di ore;
- personale a tempo determinato, per il completamento di incarichi già in corso al momento dell’assunzione, sempre che non vi sia conflitto con gli interessi dell’amministrazione;
- dirigenti e direttori d’ufficio, che possono essere autorizzati solo per incarichi del tutto occasionali e temporanei, con impegno non significativo.
Società, enti e casi particolari ammessi
È consentita l’assunzione di cariche in società o enti a fini di lucro solo in ipotesi tassative, tra cui:
- incarichi in società o enti cui partecipi o contribuisca la Regione;
- incarichi in organi collegiali dei fondi pensione previsti dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124;
- fattispecie di cui all’art. 2449 c.c. Sono inoltre consentite:
- cariche sociali in società cooperative a mutualità pura;
- cariche sociali in cooperative a mutualità prevalente, purché non vi sia conflitto di interessi. In tali casi, le limitazioni su compenso e impegno non si applicano. Se le modalità di svolgimento sono incompatibili con la prestazione lavorativa in Regione, il dipendente può essere collocato in aspettativa per tutta la durata dell’incarico su sua domanda.
Incarichi conferiti su designazione della Regione
Quando l’incarico è conferito su designazione della Regione, non è necessaria l’autorizzazione ordinaria né la comunicazione prevista per alcune attività, salvo quanto previsto per una specifica comunicazione successiva disciplinata dal regolamento.
Attività soggette a sola comunicazione
Non richiedono autorizzazione gli incarichi gratuiti o remunerati con il solo rimborso delle spese documentate, nonché alcuni incarichi retribuiti relativi a:
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie, trasmissioni televisive e radiofoniche;
- utilizzo economico, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno o invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi svolti in posizione di aspettativa, comando o distacco;
- collaborazione presso associazioni di volontariato o cooperative socio-assistenziali. Per queste attività è sufficiente una comunicazione preventiva all’ufficio competente in materia di personale, con indicazione del contenuto, delle modalità e del soggetto a favore del quale la prestazione è svolta. Le attività devono comunque essere svolte fuori dall’orario di servizio e senza pregiudizio per l’attività lavorativa presso la Regione.
Procedura di autorizzazione
L’autorizzazione va chiesta dal soggetto che conferisce l’incarico o dal dipendente interessato. La domanda deve essere scritta e contenere tutti gli elementi utili a valutare incompatibilità e conflitto di interessi, in particolare:
- contenuto e modalità di svolgimento dell’incarico;
- dati identificativi del soggetto beneficiario;
- quantificazione, anche approssimativa, del tempo e dell’impegno richiesti;
- compenso previsto o presunto. Alla domanda va allegata una dichiarazione del dipendente circa la non pertinenza dell’incarico ai compiti d’ufficio, l’assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi, lo svolgimento al di fuori dell’orario e della sede di lavoro, senza uso di beni o mezzi regionali e senza oneri per l’amministrazione, nonché la garanzia del regolare svolgimento dei compiti d’ufficio. Serve inoltre il parere del superiore gerarchico; per direttori e dirigenti sono previsti pareri di livello superiore specificamente individuati. Per personale comandato o distaccato si sente l’ente presso cui il dipendente presta servizio. L’ufficio competente rilascia l’autorizzazione entro 10 giorni dal ricevimento della domanda o di eventuali integrazioni. Il diniego deve essere motivato. L’attività non può iniziare prima del rilascio dell’autorizzazione, salvo il caso di incarichi già avviati prima dell’assunzione in servizio. Se cambiano le condizioni oggettive dell’incarico dopo l’autorizzazione, il dipendente o il soggetto conferente deve darne immediata comunicazione.
Modalità di svolgimento degli incarichi
Gli incarichi autorizzati e le attività soggette a sola comunicazione devono svolgersi senza pregiudizio per il servizio regionale, esclusivamente fuori dall’orario e dalla sede di lavoro e senza uso di beni, mezzi o attrezzature della Regione, né costi a carico dell’amministrazione. L’attività esterna non deve compromettere il buon andamento del servizio né l’adempimento completo, tempestivo e puntuale dei doveri d’ufficio. Per verificare il rispetto del limite di 150 ore annue, l’amministrazione può chiedere la comunicazione preventiva di date e orari dei singoli impegni.
Responsabilità, sanzioni e controlli
La violazione dei divieti di incompatibilità comporta la diffida a cessare la situazione; se la condotta persiste, si applica il licenziamento disciplinare. In ogni caso, il compenso percepito per prestazioni svolte in violazione dei divieti deve essere versato nel bilancio regionale per alimentare il fondo per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa o fondi equivalenti. Lo svolgimento di attività compatibile senza autorizzazione costituisce grave violazione dei doveri d’ufficio e comporta sanzione disciplinare fino alla multa pari a quattro ore di retribuzione, con ulteriori conseguenze in caso di recidiva; si applica anche la regola del versamento dei compensi. Se il dipendente supera i limiti di compenso o di impegno, svolge attività soggette a comunicazione senza averla effettuata, oppure omette le comunicazioni successive richieste, si applica la sanzione del rimprovero scritto, con possibili aggravamenti in caso di recidiva. Il versamento spontaneo dei compensi è valutato ai fini della sanzione. L’ufficio competente in materia di personale può svolgere controlli in qualunque momento, anche a campione.
Obbligo annuale di comunicazione dei compensi percepiti
I dipendenti autorizzati a svolgere incarichi presso altri enti pubblici o soggetti privati devono comunicare entro il 30 aprile di ogni anno all’ufficio competente i compensi percepiti nell’anno precedente, le relative trattenute fiscali e le date di conferimento, inizio e fine dell’incarico. La comunicazione può avvenire anche tramite il soggetto presso cui l’incarico è stato svolto.
Regime transitorio
Le autorizzazioni rilasciate secondo la disciplina previgente restano valide per un anno dall’entrata in vigore del regolamento. Quelle rilasciate nell’anno in corso vanno conteggiate ai fini dei limiti di compenso e di impegno stabiliti dal regolamento.
Compensi per organi e commissioni regionali
Il testo fornito introduce anche il regolamento n. 5/L del 19 aprile 2007, che riguarda i criteri generali e i compensi massimi spettanti ai componenti di organi e commissioni previsti da norme di legge o contrattuali istituiti presso la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Tuttavia, il brano disponibile si interrompe nell’incipit e non consente di ricostruire la disciplina sostanziale oltre il richiamo alla base legale e alla competenza regolamentare regionale.
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