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Regolamento

R.R. TAA 3/2007

Regolamento previsto dall’art. 5, comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, in materia di comandi e distacchi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3

Normativa regionaleR.R. TAA 3/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina per la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige le procedure, i presupposti, la durata, il trattamento economico e gli effetti giuridici di comandi e distacchi di personale tra Regione, altri enti pubblici ed enti o aziende a prevalente capitale pubblico. Prevede anche una norma transitoria per l’adeguamento dei rapporti già in corso entro un anno dall’entrata in vigore.

Regolamento regionale su comandi e distacchi del personale

Regolamento regionale su comandi e distacchi del personale

Il provvedimento disciplina, per la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, l’utilizzo dell’istituto del comando e del distacco del personale tra Regione, altri enti pubblici ed enti o aziende a prevalente capitale pubblico con partecipazione regionale. La disciplina definisce ambito, presupposti, durata, effetti sul rapporto di lavoro, trattamento economico e regole transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

  • comando di personale regionale presso altri enti pubblici e comando di personale di altri enti pubblici presso la Regione;
  • distacco di personale regionale presso enti pubblici;
  • distacco di personale regionale presso enti o aziende a prevalente capitale pubblico e viceversa.

Le denominazioni al maschile usate nel testo valgono per entrambi i generi.

Comando: nozione e regole generali

Il comando è la temporanea prestazione di servizio di un dipendente di una pubblica amministrazione o ente pubblico presso un’altra amministrazione o ente pubblico, per soddisfare un interesse o un’esigenza del soggetto ospitante. Può riguardare il personale regionale con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia part-time.

Di regola, gli oneri del personale in comando sono a carico dell’amministrazione presso cui il servizio è prestato, che assume gli oneri diretti e riflessi derivanti dal comando.

Comando presso la Regione

L’accoglimento in comando presso la Regione di personale di altre amministrazioni è ammesso per far fronte a carenze di organico o a specifiche esigenze organizzative.

La richiesta avviene in forma formale e, a seconda dei casi, può seguire criteri differenti:

  • indicazione nominativa del dipendente da accogliere, in particolare quando la richiesta riguarda incarichi presso segreterie politiche o quando non vi siano domande di altri dipendenti con pari requisiti o professionalità;
  • valutazione delle domande pervenute nel biennio precedente la data di attivazione, con individuazione del soggetto in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti;
  • indicazione dei requisiti e della professionalità necessari, oppure dei nominativi di tutti i richiedenti con pari requisiti o professionalità appartenenti allo stesso ente.

Il dipendente deve esprimere il proprio assenso per iscritto. L’assegnazione dura di regola un anno, prorogabile se permangono i presupposti iniziali; le amministrazioni possono però concordare durate diverse per motivate esigenze organizzative. Il comando può riguardare l’intero orario di lavoro o solo una parte. Il trattamento economico del personale di altro ente accolto in comando è determinato secondo le disposizioni contrattuali regionali.

Comando del personale regionale presso altri enti

Il comando del personale regionale presso altre amministrazioni avviene su richiesta formale dell’ente interessato. L’ufficio competente valuta le esigenze di servizio della Regione e acquisisce, se necessario, i pareri dei responsabili della struttura di assegnazione del dipendente.

L’individuazione del personale avviene:

  • secondo il nominativo indicato nella richiesta, se l’ente ha già individuato il dipendente;
  • secondo il nominativo scelto dalla Regione, se la richiesta è numerica e vi sono dichiarazioni di disponibilità dei dipendenti regionali, con scelta motivata in base alle esigenze tecnico-organizzative e, se necessario, ai punteggi previsti per la mobilità interna;
  • mediante interpello del personale regionale in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti, se la richiesta è numerica e le disponibilità non sono sufficienti.

Anche in questo caso è necessario il consenso del dipendente e non vi è modifica del rapporto di lavoro, salvo l’adeguamento dell’orario alle regole dell’ente o azienda di destinazione. La durata ordinaria è di un anno, prorogabile; sono possibili durate diverse concordate tra le amministrazioni. Il comando può essere a tempo pieno o parziale. Il trattamento economico è regolato dalle disposizioni contrattuali regionali.

Effetti del comando e casi particolari

Il regolamento disciplina alcune ipotesi particolari legate al comando:

  • se il comando risponde a particolari esigenze contestuali della Regione e di altro ente pubblico, può essere utilizzato il comando tra le due amministrazioni del rispettivo personale;
  • se il dipendente comandato ottiene una riqualificazione in posizione economico-professionale superiore tramite concorsi pubblici o selezioni interne, può mantenere il comando previa conferma dell’amministrazione di destinazione in riferimento al nuovo profilo;
  • l’eventuale periodo di prova richiesto dalla riqualificazione può essere svolto presso l’ente in cui il dipendente è comandato, purché vi siano mansioni equivalenti al nuovo profilo;
  • se il dipendente di altro ente comandato presso la Regione consegue una riqualificazione superiore presso l’ente di appartenenza, il comando deve essere rivalutato e può essere confermato in base alla compatibilità delle mansioni con le esigenze di servizio.

Distacco: nozione generale

Il distacco consiste nella temporanea messa a disposizione del dipendente regionale presso un ente pubblico o un ente/azienda a prevalente capitale pubblico, per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, al fine di soddisfare un interesse della Regione collegato alla propria attività istituzionale oppure un interesse dell’ente richiedente.

Il distacco è disciplinato da protocolli di intesa e collaborazione o da convenzioni tra i soggetti interessati, previa informazione alle organizzazioni sindacali. Può riguardare personale a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, ed essere disposto per l’intero orario di lavoro oppure in misura parziale, anche con percentuale dell’orario o solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno.

Distacco per prevalente interesse della Regione

Quando il distacco risponde a un interesse prevalente della Regione, il personale regionale può essere distaccato presso:

  • enti pubblici;
  • enti o aziende a prevalente capitale pubblico con partecipazione della Regione.

La richiesta è valutata in base alle esigenze di servizio della Regione, acquisendo anche i pareri dei responsabili della struttura di assegnazione del dipendente. È necessario il consenso del dipendente. Il provvedimento deve essere motivato e indicare inizio e fine del distacco.

La durata minima è di sei mesi, con possibilità di rinnovo se permangono i presupposti. Il distacco può essere sospeso temporaneamente per sopravvenute esigenze organizzative della Regione o revocato se viene meno l’interesse al distacco.

Al personale distaccato spetta l’intero trattamento economico previsto dai contratti regionali, con oneri a carico della Regione. Il servizio è utile ai fini giuridici ed economici. Se la sede è oltre 10 km dal luogo di residenza, domicilio o dalla precedente sede di servizio, spetta un’indennità da definire in sede di contrattazione. Per il personale titolare, il distacco sospende gli incarichi temporanei, che riprendono al rientro in servizio.

Distacco per prevalente interesse dell’ente o azienda richiedente

Un ente o azienda a prevalente capitale pubblico con partecipazione regionale può chiedere il distacco di personale regionale. Anche qui la domanda è valutata in relazione alle esigenze di servizio della Regione, con acquisizione dei pareri dei responsabili della struttura di assegnazione. È richiesto il consenso del dipendente.

In questa ipotesi il distacco può comportare una modifica del rapporto di lavoro quanto alle mansioni svolte. Il provvedimento deve essere motivato e indicare termine iniziale e finale; può essere sospeso per esigenze organizzative della Regione o revocato se viene meno l’interesse dell’ente/azienda richiedente.

Il trattamento economico è scelto dal dipendente tra due opzioni:

  • trattamento fondamentale regionale con eventuale integrazione prevista dall’ente/azienda richiedente in relazione alle mansioni;
  • intero trattamento economico dell’ente/azienda richiedente, con collocamento del dipendente in aspettativa non retribuita per il periodo corrispondente.

Questa seconda opzione non si applica al personale a tempo determinato. Il periodo di aspettativa finalizzato al distacco non può superare cinque anni. In entrambi i casi la spesa è a carico dell’ente/azienda richiedente. Il servizio è utile ai fini della progressione giuridica ed economica e, se applicata l’opzione con trattamento regionale e integrazione, anche ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza; in caso di aspettativa non retribuita, è utile solo per la progressione giuridica ed economica.

Distacco per interesse condiviso

Se il distacco è disposto per soddisfare un interesse condiviso dalla Regione e da altro ente/azienda, le modalità operative della collaborazione sono definite con protocollo o convenzione.

Anche in questo caso sono richiesti il consenso del dipendente, la motivazione del provvedimento e l’indicazione del termine iniziale e finale. Il distacco può essere sospeso per sopravvenute esigenze organizzative della Regione o revocato se viene meno l’interesse condiviso.

Il trattamento economico può essere scelto dal dipendente tra tre soluzioni:

  • intero trattamento economico previsto dai contratti regionali;
  • trattamento regionale fondamentale e accessorio più eventuale integrazione dell’ente/azienda richiedente;
  • intero trattamento economico previsto dall’ente/azienda richiedente, con aspettativa non retribuita per il periodo corrispondente.

Anche qui l’opzione con aspettativa non si applica al personale a tempo determinato e l’aspettativa non può superare cinque anni. I protocolli o le convenzioni possono regolare anche la ripartizione degli oneri tra i soggetti interessati. Il servizio è utile ai fini della progressione giuridica ed economica e, nei casi di trattamento regionale o trattamento regionale con integrazione, anche ai fini di quiescenza e previdenza; con aspettativa non retribuita vale solo per la progressione giuridica ed economica.

Distacco presso la Regione di personale di altri enti o aziende

In caso di particolari esigenze organizzative, è ammesso il distacco presso la Regione di personale di enti e aziende a prevalente capitale pubblico con partecipazione regionale, per soddisfare un interesse della stessa Regione.

La Regione si impegna a rimborsare gli oneri secondo le modalità stabilite in apposite convenzioni con l’ente o azienda di riferimento. In ogni caso, questo distacco non può comportare il successivo inquadramento nei ruoli regionali.

Regime transitorio

I comandi e i distacchi già in essere alla data di entrata in vigore del regolamento devono essere adeguati alle nuove disposizioni al momento della proroga oppure, comunque, entro un anno da tale data.

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