Cassazione Penale, Sentenza n. 24957/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di espulsione dallo Stato quale sanzione alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, lamentando che il provvedimento ha ignorato: il fatto che possedeva un permesso di soggiorno per lavoro non rinnovato per motivi giudiziari; la disponibilità documentata di uno zio ad ospitarlo in Italia; l'esigenza di valorizzare legami familiari anche non prossimi; l'assenza di valutazione della pericolosità sociale (reati lievi); la genericità delle affermazioni sulla pericolosità in caso di rientro in Marocco e la mancata considerazione delle condizioni di rischio personale e di grave indigenza.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il quadro normativo e giurisprudenziale che disciplina l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e ha confermato che i presupposti applicativi sono tassativamente individuati (stato detentivo, pena residua ≤ 2 anni, identificazione certa, reati non ostativi, irregolarità del soggiorno). Ha precisato che l'espulsione ha natura sostanzialmente amministrativa/ibrida e non richiede la prova della attuale pericolosità sociale del condannato. Tuttavia il giudice deve comunque acquisire informazioni e operare un bilanciamento sugli effetti personali e familiari, anche alla luce dell'art. 8 CEDU; le ipotesi preclusive dell'art. 19 non sono tassative e possono essere interpretate estensivamente. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha valutato le prove e ritenuto non comprovati i legami utili a escludere l'espulsione e generiche le allegazioni sul rischio in Marocco; pertanto il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 16, comma 5 e comma 6
Disciplina l'espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione: la sua applicazione richiede il verificarsi di specifici presupposti (stato detentivo, pena residua ≤2 anni, identificazione certa, reati non ostativi, irregolarità del soggiorno). L'espulsione ha natura ibrida/administrativa e non è subordinata all'accertamento dell'attuale pericolosità sociale.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 13, comma 2, lett. b)
Richiamato quale causa di irregolarità del soggiorno che legittima l'espulsione amministrativa; il Tribunale ha verificato la condizione di irregolarità del ricorrente.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 19
Prevede ipotesi preclusive all'espulsione (ora modificate) e va interpretato in combinazione con l'art. 8 CEDU; le ipotesi non hanno natura tassativa e possono essere interpretate estensivamente o integrativamente alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali.
art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Parametro interposto per valutare la proporzionalità dell'espulsione rispetto alla tutela della vita privata e familiare; il Giudice deve effettuare un bilanciamento tra interesse pubblico all'espulsione e diritti familiari/interessi personali del ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 73/2025 (richiamata)
Conferma la natura ibrida della misura e il vincolo a considerare i criteri sovranazionali e costituzionali nella valutazione dell'espulsione come sanzione alternativa.
Giurisprudenza di legittimità e Corte EDU (es. Boultif, Beldjoudi ecc.)
Richiamate per i criteri di bilanciamento: gravità del reato, durata del soggiorno, situazione familiare, difficoltà nel paese di destinazione; tali criteri guidano la valutazione di proporzionalità dell'espulsione.
Massime di principio
- L'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 si applica solo se ricorrono i presupposti statutari (stato detentivo, pena residua ≤2 anni, identificazione certa, reati non ostativi, irregolarità del soggiorno).
- Non è necessario provare l'attuale pericolosità sociale del condannato per disporre l'espulsione alternativa: la misura ha natura ibrida/amministrativa e può essere adottata se sussistono i presupposti normativi.
- Il giudice di sorveglianza deve comunque acquisire informazioni e operare un bilanciamento tra l'interesse pubblico all'espulsione e gli effetti personali e familiari del provvedimento, anche alla luce dell'art. 8 CEDU; le ipotesi ostative dell'art. 19 vanno interpretate in modo non tassativo.
- Allegazioni generiche (paura indeterminata per la propria incolumità, condizioni di povertà) sono insufficienti: occorre documentazione concreta e specifica per escludere l'espulsione per motivi di tutela internazionale, umanitaria o di gravi legami familiari materialmente provati.
- Dichiarazioni di disponibilità all'ospitalità o titoli di soggiorno pregressi sono rilevanti ma devono essere comprovate e dimostrare legami effettivi (convivenza, rapporti stabili) per influenzare il bilanciamento favorevole all'istante.
- L'eventuale espulsione anticipa una misura amministrativa che, se efficace (assenza di rientro per 10 anni), può determinare l'estinzione della pena: questo profilo spiega la natura composita della misura e la necessità del giudizio di bilanciamento.
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