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Legge

L.R. FVG 11/2017

Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

Normativa regionaleL.R. FVG 11/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 11/2017 modifica la l.r. 20/2012, estendendo il divieto relativo all’uso di animali nella pubblicità anche ai pubblici spettacoli e introducendo l’autorizzazione comunale per la detenzione di animali nei pubblici spettacoli, comprese attività circensi e mostre viaggianti, subordinata a requisiti di tutela fissati dalla Giunta regionale. Vigente dal 1° giugno 2017.

Modifiche alla disciplina regionale sul benessere e la tutela degli animali di affezione

Modifiche alla disciplina sugli animali di affezione

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 9 maggio 2017, n. 11 interviene sulla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 in materia di benessere e tutela degli animali di affezione. Il provvedimento aggiorna alcune previsioni relative all’impiego degli animali in contesti pubblicitari e di pubblico spettacolo, introducendo un meccanismo autorizzatorio comunale per specifiche manifestazioni.

Ambito delle modifiche introdotte

La modifica incide su due profili della disciplina regionale:

  • l’estensione della previsione già riferita agli animali impiegati nella pubblicità;
  • la regolazione della detenzione di animali per pubblico spettacolo.

L’atto opera esclusivamente nell’ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia ed è in vigore dal 1° giugno 2017.

Animali impiegati nella pubblicità e nei pubblici spettacoli

Viene integrata la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2012, aggiungendo alle parole già presenti anche il riferimento ai pubblici spettacoli. Ne deriva che la disposizione regionale riguarda ora gli animali impiegati non solo nella pubblicità, ma anche nei pubblici spettacoli.

Detenzione di animali per pubblico spettacolo

Dopo il comma 1 dell’articolo 3 sono inseriti due nuovi commi che disciplinano la detenzione di animali per pubblico spettacolo. In particolare:

  • la detenzione di animali per pubblico spettacolo è autorizzata dal Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione;
  • l’autorizzazione è subordinata alla verifica del rispetto di adeguate condizioni di tutela degli animali;
  • tali condizioni devono essere stabilite dalla Giunta regionale sulla base di quanto previsto dalle linee guida CITES;
  • la disciplina comprende espressamente anche l’attività circense e le mostre viaggianti.

Requisiti della domanda e attuazione

La norma demanda alla disciplina tecnica approvata in attuazione del comma 1 bis anche la definizione dei requisiti formali della domanda che devono presentare i soggetti interessati. Pertanto, il provvedimento regionale attuativo deve contenere sia i requisiti tecnici per la tutela degli animali sia le modalità formali di presentazione dell’istanza.

Decorrenza

La legge entra in vigore il 1° giugno 2017. Non risultano dal testo ulteriori regimi transitori o limiti temporali di efficacia.

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