L.R. FVG 15/2017
Norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 15/2017 rinvia al 1° gennaio 2018 e al 31 dicembre 2017 varie decorrenze del sistema del pubblico impiego regionale e locale, proroga di due anni il termine di cui alla LR 10/2016 sui servizi finanziari e contabili delle UTI e modifica la disciplina dei gruppi consiliari. Interviene anche su assunzioni, incarichi dirigenziali e su una scadenza della LR 24/2016. Vigente dal 30 maggio 2017, ha in gran parte effetti ormai esauriti.
Proroghe e modifiche urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e gruppi consiliari
Norme urgenti su pubblico impiego regionale e locale e proroghe organizzative
La legge regionale Friuli Venezia Giulia 24 maggio 2017, n. 15 interviene in modo puntuale su più fonti regionali, soprattutto per rinviare alcune decorrenze nel sistema del pubblico impiego regionale e locale, prorogare termini organizzativi e aggiornare la disciplina di specifici istituti. Le disposizioni operano esclusivamente nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia.
Differimento di termini nel sistema del pubblico impiego regionale e locale
La legge modifica più passaggi della LR 18/2016, spostando in avanti alcune scadenze e date di riferimento. In particolare:
- la decorrenza prevista dall’1 giugno 2017 viene spostata all’1 gennaio 2018;
- il riferimento alla data di entrata in vigore della legge viene sostituito con l’1 settembre 2017;
- alcune posizioni soggettive sono considerate con riferimento al servizio prestato all’1 settembre 2017 anziché alla data di entrata in vigore;
- un termine originariamente fissato al 31 gennaio 2017 è rinviato al 31 ottobre 2017.
Viene inoltre precisato, per le assunzioni a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile effettuate nel 2017 e nel 2018 da UTI e Comuni partecipanti, che il budget definito a livello di UTI per il calcolo del limite di spesa deve tener conto delle disponibilità assunzionali dell’UTI e dei Comuni aderenti.
Regime degli incarichi e delle assunzioni dirigenziali
La legge interviene anche sull’articolato della LR 18/2016 relativo al regime applicabile al comparto unico e alle assunzioni dirigenziali:
- la disciplina vigente al 31 maggio 2017 viene estesa, come riferimento temporale, al 31 dicembre 2017;
- analogamente, le situazioni “in essere” sono spostate dal 31 maggio 2017 al 31 dicembre 2017;
- per l’assunzione di personale nella qualifica di dirigente da parte della Regione, fino al 31 dicembre 2017 continua ad applicarsi la disciplina legislativa e regolamentare in materia di assunzioni vigente al 31 maggio 2017.
Inoltre, una serie di disposizioni della LR 18/2016 viene differita quanto agli effetti all’1 gennaio 2018.
Proroga dei termini per la riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI
La LR 10/2016 è modificata nel senso di prorogare di due anni il termine originariamente previsto di un anno per la riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI. Si tratta di una proroga organizzativa a favore degli enti interessati, senza ulteriori precisazioni nel testo qui riportato.
Disciplina dei gruppi consiliari e incarico di capo segreteria
La legge introduce una nuova previsione nella LR 52/1980 per i gruppi consiliari. In caso di vacanza dell’incarico di capo segreteria di un gruppo aderente a una coalizione di gruppi, l’incarico può essere attribuito a un altro capo segreteria appartenente alla stessa coalizione, su indicazione nominativa del Presidente del gruppo richiedente e previa conferma del Presidente del gruppo presso cui il capo segreteria è già incaricato.
Per tale sostituzione è previsto un trattamento economico aggiuntivo pari all’80% dell’indennità prevista per i segretari particolari, corrisposto per l’intero periodo della sostituzione. L’onere complessivo resta coperto nell’ambito delle risorse destinate al gruppo consiliare richiedente ai sensi dell’articolo 4-bis.
Modifica di una scadenza della legge collegata alla manovra 2017-2019
La legge modifica infine la LR 24/2016, sostituendo il termine del 31 maggio 2017 con l’1 gennaio 2018 per una specifica previsione del comma 11 dell’articolo 10. Il contenuto puntuale della disposizione modificata non è ulteriormente dettagliato nel testo fornito, ma la decorrenza viene chiaramente posticipata.
Entrata in vigore e attualità pratica
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, quindi dal 30 maggio 2017. Tuttavia, molte disposizioni hanno natura transitoria e sono legate a termini già ampiamente scaduti; per questo l’atto risulta oggi in larga parte esaurito nei suoi effetti pratici.
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