Cassazione Penale, Sentenza n. 44272/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che venisse scomputato dalle 300 ore di lavori di pubblica utilità (ordinate con ordinanza del 22/09/2023 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Forlì del 26/02/2018) il periodo di pena già trascorso in affidamento in prova al servizio sociale (1 mese e 27 giorni). Il motivo di impugnazione era la presunta violazione dell'art. 657 cod. proc. pen. (commi 1 e 3) per non avere il giudice dell'esecuzione valorizzato tale periodo ai fini del computo dei lavori di pubblica utilità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la detrazione della pena espiata per altro reato è ammessa, ai sensi dell'art. 657, solo nei casi di revoca della condanna o di amnistia/indulto (comma 2) perché solo in quei casi la pena è considerata espiata "sine titulo"; il comma 3 si riferisce espressamente alla pena detentiva e non si applica alle misure alternative alla detenzione (come i lavori di pubblica utilità); la fungibilità prevista dal comma 4 va valutata con riferimento al singolo reato e non al trattamento determinato dalla continuazione. Il ricorrente non ha dedotto la revoca della condanna né amnistia/indulto, pertanto il periodo di affidamento non è stato detratto e l'ordinanza impugnata è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
Comma 2: la detrazione della pena espiata per altro reato è possibile solo se vi è revoca della condanna o amnistia/indulto (pena espiata "sine titulo"). Comma 3: si applica alla pena detentiva e non alle misure alternative alla detenzione; quindi non è utilizzabile per detrarre periodi di affidamento da misure alternative come i lavori di pubblica utilità. Comma 4 (fungibilità): va valutata con riferimento al singolo reato, non in base alla continuazione sancita in sede esecutiva.
art. 56-bis legge 689/1981
Norma citata come base per l'istituto dei lavori di pubblica utilità sostitutivi; la Corte ricorda che la misura alternativa (lavori di pubblica utilità) non rientra nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 657 per la detrazione di periodi di pena detentiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La detrazione di periodi già espiati per altro reato è ammessa solo se, dopo l'espiazione, la condanna è stata revocata o il reato è stato oggetto di amnistia/indulto: in assenza di ciò non si può scomputare il tempo già fruito.
- Il comma 3 dell'art. 657 cod. proc. pen. riguarda la pena detentiva e non è applicabile alle misure alternative (es. lavori di pubblica utilità); quindi l'affidamento in prova non si converte automaticamente in scomputo di ore di lavori di pubblica utilità.
- La fungibilità della pena va valutata con riferimento al singolo reato: l'esecuzione compiuta per un reato non si valuta in termini di trattamento complessivo derivante dalla continuazione con altri reati.
- Se si chiede lo scomputo di periodi già espiati è necessario allegare e provare fatti rilevanti come la revoca della condanna o l'esistenza di amnistia/indulto; l'assenza di tali allegazioni determina il rigetto della domanda.
- In casi analoghi è opportuno verificare attentamente la natura della misura espiata (detentiva vs alternativa) e la presenza di provvedimenti successivi che possano incidere sul titolo dell'espiazione (revoca, indulto, amnistia) prima di proporre istanze di scomputo.
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