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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44275/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Esposito impugnava l'ordinanza del Tribunale di Velletri che aveva respinto la sua opposizione avverso la revoca della sospensione condizionale della pena relativa a due sentenze (Pretura di Napoli 21/02/1973 e Tribunale militare di Napoli 14/11/1975). Il ricorrente sosteneva che, prima della revoca, si era già verificata l'estinzione dei reati ai sensi dell'art.167 c.p. (decorso del termine di prova senza cause di revoca), per cui la revoca della sospensione non poteva più incidere e l'esecuzione della pena non poteva essere ripristinata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarando estinti i reati indicati ai sensi dell'art.167 c.p. La Corte ha ritenuto che la revoca prevista dall'art.168, terzo comma, c.p. (revoca per violazione dei limiti di reiterabilità) non può operare quando, prima della revoca, si sono già verificati e sono maturati gli effetti estintivi di cui all'art.167 c.p.: l'estinzione del reato si produce de iure al decorso del termine di prova e non è impedita da una successiva dichiarazione di revoca pronunciata oltre il quinquennio/biennio. Nel caso concreto la revoca era stata pronunciata ben oltre i termini di probation, senza che fossero maturate cause di decadenza, per cui essa non poteva essere legittimamente disposta.

Norme richiamate

  • art. 167 cod. pen.

    Stabilisce l'estinzione del reato e l'impossibilità di esecuzione della pena qualora, ultimata la probation, il condannato non abbia incorso nelle cause di revoca; la Corte afferma che tale effetto si produce de iure al verificarsi delle condizioni e non può essere impedito da una revoca successiva intervenuta dopo il decorso del termine.

  • art. 168 cod. pen.

    Il primo comma (n.1) regola la revoca automatica in caso di nuova condanna o mancato adempimento di obblighi nel periodo di prova; il terzo comma (introdotto dalla legge 26/03/2021, n.128) consente la revoca se la sospensione è stata concessa in violazione dei limiti di reiterabilità previsti dall'art.164. La Corte distingue la revoca 'decadenziale' del primo comma dalla revoca 'sostitutiva/ricognitiva' del terzo comma e sancisce che quest'ultima non può retroagire a impedire l'effetto estintivo già maturato ai sensi dell'art.167.

  • art. 164 cod. pen. (ultimo comma)

    Contiene i limiti oggettivi di reiterabilità che, se violati e non conosciuti dal giudice concedente, possono legittimare la revoca ex art.168, terzo comma; la Corte osserva però che tale revoca è finalizzata a rimuovere un vizio originario della concessione e non può operare dopo che l'effetto estintivo si è già consolidato.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferito come criterio per la prognosi di non recidivanza alla base della concessione della sospensione; è richiamato per spiegare la natura prognostica e preventiva dell'istituto della sospensione condizionale.

  • art. 172 cod. pen. (quinto comma)

    Richiamato per il principio secondo cui, quando l'esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione, il termine di prescrizione non decorre fino al giorno in cui la condizione si è verificata; la Corte usa il riferimento per illustrare l'insostenibilità di lasciare il condannato esposto indefinitamente all'esecuzione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di rappresentazione del ricorso; non incide sulla ratio della decisione ma è citato nei limiti procedurali del gravame.

  • art. 674, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Indica che la revoca ex art.168, terzo comma, può essere disposta anche in sede di esecuzione; la Corte però precisa che, anche se disposta in sede esecutiva, la revoca non può impedire l'effetto estintivo già prodotto.

  • Legge 26 marzo 2021, n.128

    Ha introdotto l'art.168, terzo comma, permettendo la revoca della sospensione quando la concessione è avvenuta in violazione dei limiti di reiterabilità; la Corte la mette in relazione con l'art.167 per delimitarne gli effetti temporali.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato per il principio di presunzione di non colpevolezza: la revoca per commissione di nuovo reato richiede una sentenza irrevocabile e non possono rilevare pendenze non definitive.

Massime di principio

  • Se il periodo di prova (quinquennio per i delitti, biennio per le contravvenzioni) decorre senza che si verifichino cause di revoca, l'effetto estintivo previsto dall'art.167 c.p. si produce automaticamente e impedisce l'esecuzione della pena anche se la dichiaratoria formale non è ancora intervenuta.
  • La revoca della sospensione ex art.168, terzo comma, c.p. (per vizio originario quale violazione dei limiti di reiterabilità) è uno strumento volto a rimuovere una illegittima concessione, ma non può operare retroattivamente per cancellare un effetto estintivo già consolidato ai sensi dell'art.167 c.p.
  • Per disporre la revoca basata su nuova condanna o su fatti sopravvenuti (art.168, primo comma) è necessaria una sentenza irrevocabile che accerti la condotta: pendenze non definitive non sono rilevanti.
  • Il giudice che valuta revoche nelle ipotesi legate a precedenti impeditivi deve acquisire il fascicolo del giudizio anteriore e verificare se i precedenti erano documentali e conoscibili; se i precedenti non erano noti al giudice concedente, la revoca può essere obbligatoria, ma sempre entro i limiti temporali che non abbiano già determinato l'estinzione.
  • Nella verifica della situazione in casi analoghi è fondamentale ricostruire la cronologia (data di irrevocabilità dei titoli, decorso dei termini di probation, data di commissione di eventuali nuovi reati, data di pronuncia di revoca) per stabilire se gli effetti estintivi si siano già prodotti prima di una revoca successiva.

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