Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9863/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della pronuncia della Corte d'Appello di Napoli che aveva rifiutato la consegna richiesta dal Belgio ma aveva riconosciuto ed ordinato l'esecuzione in Italia della sentenza belga. Il ricorrente deduce che il procedimento belga si è celebrato in contumacia e che la Corte non ha adeguatamente verificato l'esistenza delle garanzie che consentono al condannato di opporsi, chiedere un nuovo processo o partecipare al riesame nel merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Napoli per un nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato un contrasto tra la motivazione della Corte territoriale (che affermava che la condanna non era stata pronunciata in contumacia) e i dati riportati nella scheda MAE (che indicano che l'interessato non comparve, non fu rappresentato e la decisione non fu notificata personalmente), ed ha quindi ordinato alla Corte di appello di motivare specificamente sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 161/2010 per il riconoscimento della sentenza straniera.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 18-bis)

    Prevede il motivo facoltativo di rifiuto della consegna per i cittadini italiani e la possibilità che la Corte disponga l'esecuzione nello Stato della pena; la Corte territoriale aveva applicato tale disposizione per rifiutare la consegna e ordinare l'esecuzione in Italia.

  • decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 (attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI)

    Stabilisce le norme per il formale riconoscimento delle sentenze penali straniere che irrogano pene detentive ai fini della loro esecuzione nello Stato membro. Quando la consegna è rifiutata ai sensi dell'art. 18-bis, la Corte d'appello è tenuta al riconoscimento formale della sentenza straniera secondo questo decreto.

  • art. 13 comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 161 del 2010

    se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti: 1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonchè che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero 3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito

    Fissa i criteri per rifiutare il riconoscimento quando la condanna è stata pronunciata in assenza dell'imputato, individuando tre situazioni alternative (citazione personale/effettiva informazione; mandato e assistenza di difensore; notifica posteriore con possibilità effettiva di nuovo processo/opposizione). La Corte di appello deve verificare e motivare l'esistenza di almeno una di queste condizioni per poter riconoscere la sentenza nonostante la contumacia.

  • art. 10 del d.lgs. n. 161 del 2010

    Norma richiamata nella motivazione per la qualificazione e gli effetti del riconoscimento della sentenza di condanna straniera; impiega i criteri del d.lgs. per rendere esecutiva in Italia una sentenza straniera riconosciuta.

Massime di principio

  • Quando la consegna è rifiutata ai sensi dell'art. 18-bis (legge n. 69/2005) la Corte d'appello è comunque obbligata a procedere al formale riconoscimento della sentenza straniera secondo il d.lgs. n. 161/2010.
  • Se il mandato di arresto europeo/Mae indica che l'imputato non è comparso, non è stato rappresentato o non è stato notificato, la Corte deve verificare espressamente i presupposti dell'art. 13(1)(i) prima di riconoscere la sentenza; non è sufficiente una affermazione generica che la condanna non è stata pronunciata in contumacia.
  • La sussistenza di una discrepanza tra i dati del certificato MAE e la motivazione della Corte d'appello impone motivazione specifica; in mancanza si rischia l'annullamento e il rinvio della decisione.
  • I tre casi previsti dall'art. 13(1)(i) (citazione personale/effettiva informazione; mandato e assistenza di difensore; notifica posteriore con possibilità di nuovo processo/opposizione) sono alternativi e devono essere documentati nel certificato o nella motivazione per consentire il riconoscimento della sentenza nonostante la contumacia.
  • In situazioni analoghe, il difensore può ottenere l'annullamento della decisione di riconoscimento/rifiuto della consegna quando la Corte non abbia adeguatamente valutato le garanzie processuali indicate nel d.lgs. n. 161/2010.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.