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Ordinanza

Ordinanza n. 2477/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale dell'esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2024 – reso dalla III Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’appello di Napoli con verbale redatto in data 26 febbraio 2025, n° 4; - se pubblicato, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e di ogni altro atto connesso ivi compreso il verbale redatto in data 5 dicembre 2024, con cui la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha indicato i criteri di valutazione nonché la procedura da seguire durante le operazioni di correzione degli elaborati per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2024; - dei verbali delle riunioni plenarie delle Sottocommissioni Esami Avvocato – sessione 2024 – presso le Corti di Appello di Milano e Napoli nella parte in cui queste ultime, in violazione di legge, non risultano legittimamente composte – numericamente ed organicamente – nonché nella parte in cui non procedono al congruo rimescolamento delle buste contenenti gli elaborati dei candidati, ma assegnano questi ultimi alle Sottocommissioni secondo il criterio spurio ed arbitrario della “progressione numerica”; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso ed in ogni caso lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ricorrezione dell’elaborato dell’odierno ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento dei danni subiti e subendi, con interessi e rivalutazione, come per legge; ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE dell’art. 11, comma 6-quater, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 che ha prorogato, anche per la sessione 2024, l’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247; nonché, ove occorra, previo sollevamento della questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE e/o previa disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto europeo; 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FOSSATELLI LEONARDO ANTONIO il 14\4\2026: previa sospensione dell’efficacia – del decreto ministeriale di nomina della dott.ssa Lorenza Recano, versato in atti dall’Amministrazione in data 27 marzo 2026 in asserita ottemperanza all’ordinanza istruttoria del 26 marzo 2026, n. 1410 adottata da Codesto Ecc.mo T.A.R., documento mai pubblicato e privo di elementi essenziali di certezza, tracciabilità e verificabilità, e comunque inidoneo a dimostrare validamente la nomina del componente della III Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’appello di Napoli; – di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; E PER L’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI volte ad ordinare all’Amministrazione resistente la rinnovazione delle operazioni valutative mediante ricorrezione dell’elaborato del ricorrente da parte di una diversa e legittimamente composta Sottocommissione, nel rispetto delle garanzie di anonimato, ovvero ad adottare ogni altra misura ritenuta idonea ad assicurare la tutela della posizione giuridica azionata NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ricorrezione dell’elaborato dell’odierno ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento dei danni subiti e subendi, con interessi e rivalutazione, come per legge

Giustizia amministrativa202501707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, unitamente agli atti relativi alla composizione e ai criteri operativi delle sottocommissioni esaminatrici

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la III Sottocommissione presso la Corte d'appello di Napoli lo ha dichiarato non ammesso alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, nonché gli atti connessi, deducendo vizi relativi alla composizione numerica e organica delle sottocommissioni, all'asserita mancata effettuazione di un congruo rimescolamento delle buste contenenti gli elaborati e all'assegnazione secondo il criterio della progressione numerica. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno in forma specifica, mediante ricorrezione dell'elaborato, o, in subordine, per equivalente, prospettando anche questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto ministeriale di nomina di una componente della III Sottocommissione, contestandone la data, la pubblicità e l'idoneità della copia prodotta dall'Amministrazione a dimostrare validamente la nomina, e ha chiesto misure cautelari volte alla rinnovazione delle operazioni valutative da parte di una diversa sottocommissione legittimamente composta.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né le ulteriori domande di tutela. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della completezza dell'istruttoria, una certificazione del dirigente competente dell'Amministrazione che confermi la data apposta al decreto di nomina della componente della sottocommissione, asseveri la conformità della copia depositata all'originale e attesti il numero di protocollo attribuito al decreto. L'incombente deve essere eseguito entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione della domanda cautelare è stata differita alla camera di consiglio del 19 giugno 2026. Gli atti impugnati non sono stati sospesi, poiché il giudice ha escluso, nelle more, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ricorrezione dell’elaborato

    La norma è richiamata dal ricorrente quale fondamento della domanda risarcitoria in forma specifica e, in subordine, per equivalente; l'ordinanza non decide tale domanda.

  • art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla l. 23 febbraio 2024, n. 18

    ha prorogato, anche per la sessione 2024, l’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247

    La disposizione è indicata dal ricorrente quale oggetto della prospettata questione di legittimità costituzionale; l'ordinanza non esamina la questione.

Massime di principio

  • Quando la validità di un atto di nomina amministrativo è specificamente contestata sotto il profilo della data, della conformità all'originale e della protocollazione, il giudice può disporre l'acquisizione di una certificazione del dirigente competente che attesti tali elementi e ne assuma la responsabilità, ai fini della completezza dell'istruttoria.
  • La domanda cautelare può essere differita per consentire il completamento dell'istruttoria, senza sospensione degli atti impugnati, quando il giudice esclude che nel periodo intercorrente possa verificarsi un pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneIstruttoria processuale
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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