Circolare numero 11 del 22-1-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le principali disposizioni con effetti nel 2004 in materia di incentivi all'occupazione, ammortizzatori sociali e agevolazioni contributive. In particolare tratta la proroga di alcuni interventi finanziati dalla legge finanziaria 2004, la mobilità per i lavoratori licenziati da piccole imprese, i Piani di inserimento professionale, gli sgravi per la pesca, il mezzogiorno, il cabotaggio marittimo, il settore agricolo, l'impiego di detenuti e la riduzione contributiva nell'edilizia. Sono inoltre richiamati limiti, condizioni di accesso, codici DM10/2 e casi di cumulo o incumulabilità dei benefici.
Principali normative 2004 su incentivi all'occupazione e sostegno al reddito
Anno 2004. Principali normative aventi riflessi in materia di incentivi all'occupazione e sostegno al reddito
La circolare fornisce una panoramica delle principali disposizioni normative con effetti nel corso del 2004 in materia di incentivi all'occupazione, agevolazioni contributive e sostegno al reddito. L'attenzione è rivolta sia alle misure introdotte o prorogate dalla legge finanziaria 2004, sia ad altre norme che incidono su sgravi e trattamenti contributivi in settori specifici.
Interventi della legge finanziaria 2004
La legge 24 dicembre 2003, n. 350, non proroga direttamente alcuni istituti, ma consente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre proroghe o concessioni di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, anche in deroga alla disciplina vigente. Tali interventi devono essere definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004, ai sensi dell'art. 3, comma 137.
Conseguentemente, dal gennaio 2004 la procedura di controllo delle denunce contributive mod. DM10/2 non richiede l'esposizione dei contributi relativi a tali trattamenti, salvo possibile recupero nel corso dell'anno in caso di successivi provvedimenti di proroga o concessione. Il richiamo normativo della nota precisa che si tratta del contributo dello 0,90% di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990 e del contributo ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%).
Mobilità per lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti
È prorogata al 31 dicembre 2004 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, nei casi in cui non ricorrano le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. La proroga è collegata alla copertura finanziaria prevista dalla legge finanziaria 2004, che stanzia 45 milioni di euro per i benefici contributivi connessi alle assunzioni.
La circolare ribadisce che l'iscrizione nelle liste di mobilità ha esclusivamente finalità di reimpiego e non dà diritto al trattamento previdenziale. Per le operazioni di conguaglio dei benefici contributivi resta valida la prassi già nota, con utilizzo dei codici "S169" e "L460".
Piani di inserimento professionale
Per l'anno 2004 continuano ad applicarsi le disposizioni sui Piani di inserimento professionale regionali e interregionali, disciplinati dall'art. 15 della legge n. 451/1994 e successive modificazioni. La legge finanziaria 2004 consente la prosecuzione dei programmi nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la stessa finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, fino al valore massimo di 50 milioni di euro.
Per consentire le operazioni di conguaglio delle indennità riferite ai giovani utilizzati nei piani, le Sedi devono attivare le consuete sinergie con i competenti Servizi per l'impiego. Restano confermate le modalità già in uso per il rimborso e il conguaglio.
Sgravi contributivi per la pesca
L'art. 2, comma 5, della legge finanziaria 2004 proroga per il 2004 le agevolazioni fiscali e contributive per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. Lo sgravio resta fissato al 70% della contribuzione, comprensiva sia della quota a carico del datore di lavoro sia di quella a carico del lavoratore.
Le modalità pratiche per la fruizione del beneficio non sono però ancora operative nella circolare: saranno illustrate con un successivo provvedimento, indicato come circolare in corso di definizione.
Agevolazioni per il Mezzogiorno e zone assimilate
Nel 2004 continua ad applicarsi la disciplina dello sgravio totale triennale per le assunzioni effettuate nelle annualità richiamate dalla circolare, nel rispetto delle relative condizioni di accesso. Vengono indicati i codici DM10/2 da utilizzare per la gestione contributiva: "L410" per i lavoratori assunti nel 2001 e "L420" per quelli assunti nel 2002.
Cabotaggio marittimo
Dal gennaio 2004 la legge 24 novembre 2003, n. 326, che modifica la legge 27 febbraio 1998, n. 30, incide sugli sgravi contributivi per le imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio marittimo. La modifica è rilevante perché estende i benefici della legge n. 30/1998 nella misura del 25% e, al tempo stesso, delimita i casi di esclusione.
Restano escluse dallo sgravio, tra l'altro, le navi iscritte nel Registro internazionale che svolgano anche navigazione di cabotaggio oltre il limite massimo di sei viaggi mensili o di viaggi ciascuno con percorrenza superiore a cento miglia marine. Tali navi, se mantengono l'iscrizione nel Registro internazionale entro quel limite, continuano comunque a beneficiare dello sgravio totale previsto dall'art. 6 della legge n. 30/1998 per i marittimi italiani o comunitari componenti l'equipaggio.
Settore agricolo: adeguamento delle agevolazioni e incumulabilità
Per i datori di lavoro agricolo di cui agli articoli 11 e 27 della legge n. 537/1993, la circolare ricorda che dal 2000 è stata operata una redistribuzione del complesso delle agevolazioni sulla base di una nuova classificazione delle zone svantaggiate. Nel 2004 si completa l'adeguamento al nuovo livello contributivo previsto dal CIPE per le zone agricole particolarmente svantaggiate e svantaggiate oggetto di riordino.
Le agevolazioni si applicano anche al personale per il quale il versamento dei contributi avviene con mod. DM10/2. La circolare specifica che, nel settore agricolo, sono versati con il sistema DM:
- i contributi relativi al personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente;
- i contributi CIG, CIGS, CUAF e mobilità per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri.
È inoltre richiamato un allegato con il quadro riepilogativo degli incrementi e decrementi che nel 2004 interessano le aziende ubicate nei territori oggetto di riordino.
Sul tema dell'incumulabilità, l'art. 44 della legge n. 326/2003, come norma di interpretazione autentica, chiarisce che i benefici contributivi per il personale agricolo dipendente, sia a tempo indeterminato sia determinato, operante nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate non sono cumulabili con i benefici previsti per i datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno. Per i datori di lavoro fuori dalle aree del Mezzogiorno, tali agevolazioni non sono cumulabili con la fiscalizzazione degli oneri sociali.
Contratti part-time a tempo indeterminato
La circolare ricorda che al 31 dicembre 2003 sono cessati gli effetti delle disposizioni agevolative previste dall'art. 1 del D.M. 12 aprile 2000. Tale decreto, attuativo del D.lgs. n. 61/2000, aveva previsto per un triennio una riduzione dell'aliquota contributiva a favore dei datori di lavoro che avessero stipulato, a decorrere dal 3 giugno 2000 e entro il 31 dicembre 2000, contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale ad incremento dei livelli occupazionali.
Lavoro "intra moenia" di detenuti o internati
La legge n. 193/2000 prevede sgravi contributivi e fiscali per le imprese che affidano prestazioni lavorative a detenuti o internati. La percentuale dell'agevolazione è però subordinata a decreti interministeriali attuativi. Per gli anni 2000, 2001 e 2002 lo sgravio è stato determinato nella misura dell'80% della contribuzione complessivamente dovuta, comprendendo sia la quota datoriale sia quella del lavoratore.
Per gli anni successivi il decreto attuativo è indicato come ancora in fase di definizione. Eventuali misure difformi rispetto a quelle già individuate saranno regolarizzate mediante conguaglio.
Riduzione contributiva nel settore edilizio
L'art. 2, comma 3, della legge n. 266/2002 ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la riduzione contributiva speciale per l'edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD, prevista dall'art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995. Tuttavia, l'operatività del beneficio resta subordinata ogni anno all'emanazione di un apposito decreto interministeriale.
Per l'anno richiamato dalla circolare il decreto è indicato come in via di definizione, e le disposizioni operative per il recupero del beneficio saranno impartite dopo la sua pubblicazione.
Punti principali
Interventi della legge finanziaria 2004
La legge 24 dicembre 2003, n. 350 non proroga direttamente alcuni trattamenti, ma consente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di disporre proroghe o concessioni di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale, anche in deroga, purché definiti in specifici accordi governativi entro il 30 giugno 2004. Per i versamenti contributivi da gennaio 2004, le denunce DM10/2 non devono esporre i relativi contributi, salvo eventuale successivo recupero in corso d'anno.
Mobilità per lavoratori licenziati da imprese sotto i 15 dipendenti
È prorogata fino al 31 dicembre 2004 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, quando non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. La misura è finanziata dalla legge finanziaria 2004 e serve esclusivamente al reimpiego, senza dare diritto al trattamento previdenziale; per i conguagli continuano a valere i codici "S169" e "L460".
Piani di inserimento professionale (PIP)
Restano in vigore anche per il 2004 le disposizioni sui Piani di inserimento professionale regionali e interregionali. La prosecuzione è ammessa nei limiti delle risorse residue preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001, fino a un massimo di 50 milioni di euro. Le Sedi devono attivare, con i Servizi per l'impiego, le consuete sinergie per consentire le operazioni di conguaglio delle indennità; restano confermate le modalità già in uso per rimborso e conguaglio.
Sgravi per pesca costiera e acque interne e lagunari
La legge finanziaria 2004 proroga per l'anno in corso le agevolazioni fiscali e contributive per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. Lo sgravio resta fissato al 70% della contribuzione complessiva, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per quella del lavoratore; le modalità operative saranno definite con successiva circolare.
Sgravi per il Mezzogiorno e zone assimilate
Continua ad applicarsi, nel rispetto delle condizioni previste, la normativa sullo sgravio totale triennale introdotto dalle leggi richiamate per i lavoratori assunti nel 2001 e 2002. I codici DM10/2 indicati sono "L410" per le assunzioni del 2001 e "L420" per quelle del 2002.
Cabotaggio marittimo
Dal gennaio 2004 la legge n. 326/2003 modifica la disciplina del cabotaggio marittimo e incide sugli sgravi per le imprese armatoriali. Restano escluse dallo sgravio le navi iscritte nel Registro internazionale che svolgano anche navigazione di cabotaggio oltre il limite massimo di sei viaggi mensili o di viaggi ciascuno con percorrenza superiore a cento miglia marine. Le navi che restano nel Registro internazionale entro tali limiti continuano a fruire dello sgravio totale ex art. 6 della legge n. 30/1998 per i marittimi italiani o comunitari dell'equipaggio.
Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo
Nel settore agricolo prosegue nel 2004 l'adeguamento al nuovo livello contributivo previsto dal CIPE per le zone agricole particolarmente svantaggiate e svantaggiate oggetto di riordino. Le agevolazioni della legge n. 537/1993 si applicano anche al personale versato con mod. DM10/2, cioè impiegati, quadri, dirigenti e, in specifiche cooperative, contributi CIG, CIGS, CUAF e mobilità per operai agricoli a tempo indeterminato. È richiamato un quadro riepilogativo degli incrementi e decrementi per le aziende ubicate nei territori oggetto di riordino.
Incumulabilità dei benefici nel settore agricolo
L'art. 44 della legge n. 326/2003, come norma di interpretazione autentica, chiarisce che le agevolazioni contributive per il personale agricolo dipendente nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate non sono cumulabili con i benefici previsti per i datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno; per i datori di lavoro fuori dal Mezzogiorno, non sono cumulabili con la fiscalizzazione degli oneri sociali.
Part-time a tempo indeterminato
Gli effetti agevolativi del D.M. 12 aprile 2000 sono cessati al 31 dicembre 2003. Il decreto aveva previsto, per tre anni, una riduzione dell'aliquota contributiva per i datori di lavoro che, dal 3 giugno 2000 e entro il 31 dicembre 2000, abbiano stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale ad incremento dei livelli occupazionali.
Lavoro intra moenia di detenuti o internati
La legge n. 193/2000 prevede sgravi contributivi e fiscali per le imprese che affidano prestazioni lavorative a detenuti. Per gli anni 2000, 2001 e 2002 lo sgravio è stato fissato all'80% della contribuzione complessivamente dovuta; per gli anni successivi il decreto attuativo è ancora in definizione e eventuali misure diverse saranno oggetto di conguaglio.
Riduzione contributiva nell'edilizia
L'art. 2, comma 3, della legge n. 266/2002 ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la riduzione contributiva speciale per l'edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD, già prevista dalla legge n. 341/1995. Tuttavia l'operatività del beneficio resta subordinata all'emanazione annuale di un decreto interministeriale; per l'anno 2003 il decreto è indicato come in via di definizione e le istruzioni operative saranno fornite dopo la pubblicazione.
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