Circolare numero 17 del 23-1-2004
SOMMARIO: Si riepilogano le modalità operative per la liquidazione delle pensioni in competenza 2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga gli aggiornamenti tecnici e normativi per il 2004 in materia di liquidazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali. Vengono disciplinate le liquidazioni provvisorie e definitive, gli importi e i limiti reddituali aggiornati, il calcolo contributivo, l’acquisizione dei dati reddituali, la tassazione IRPEF, gli interessi legali, nonché varie istruzioni operative per reversibilità, ex INPDAI, amianto, assegni straordinari e spedizionieri doganali.
Aggiornamenti 2004 su pensioni, prestazioni INVCIV, tassazione e procedure di liquidazione
Aggiornamenti 2004 per pensioni e prestazioni assistenziali
La circolare riepiloga una serie di aggiornamenti operativi e normativi validi per le liquidazioni con decorrenza 2004, con particolare attenzione alle pensioni, alle prestazioni INVCIV e ai principali profili fiscali e procedurali. Il documento coordina le novità già introdotte da messaggi e circolari precedenti, indicando gli effetti sulle procedure informatiche e sugli adempimenti delle Sedi.
Liquidazioni provvisorie e gestione del conto assicurativo
Con il messaggio n. 414 del 12 dicembre 2003 è stata resa disponibile la versione aggiornata della procedura pensioni, che memorizza nei data base centrali il conto assicurativo utilizzato per la liquidazione e, nel data base pensioni GP1AZ11E, il codice di "Tipo liquidazione".
Sono previsti i seguenti codici:
- A: pensione liquidata in forma provvisoria per coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni;
- B: pensione liquidata in forma provvisoria per coefficienti di rivalutazione della mobilità;
- M: pensione liquidata in forma provvisoria per contribuzione incompleta, con informazione richiesta all’operatore al termine della gestione conto;
- N: pensione liquidata in forma provvisoria per contribuzione incompleta e per coefficienti.
Per le pensioni con decorrenza da gennaio 2004 in poi, qualora sia memorizzato il codice A o B, la ricostituzione avverrà in automatico appena saranno disponibili i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi relativi alle decorrenze 2004. In conseguenza di ciò, la procedura di liquidazione delle pensioni in competenza 2004 non prevede più lo scarto "55" per le pensioni con decorrenza da gennaio 2004 provenienti dalla procedura pensioni.
Nel caso in cui pensioni con decorrenza 2004 siano liquidate senza l’utilizzo della procedura pensioni, in attesa dei coefficienti 2004, l’indicazione del codice di provvisorietà deve essere effettuata dalla Sede, che dovrà poi procedere alla ricostituzione non appena comunicati i coefficienti aggiornati.
Liquidazioni definitive ammesse
La circolare precisa che possono essere liquidate come definitive:
- le pensioni da calcolare, in tutto o in parte, in forma retributiva con decorrenza nell’anno 2003;
- le pensioni di reversibilità provenienti da pensioni dirette con decorrenza anteriore al gennaio 2004;
- le pensioni da calcolare in forma contributiva con decorrenza dal 1° gennaio 2004, poiché l’ISTAT ha già fornito, con nota n. SO7532.2003 del 22 aprile 2003, il tasso di capitalizzazione pari a 0,041614 per la rivalutazione dei montanti contributivi relativi al 2003.
Importi delle prestazioni e limiti reddituali per il 2004
Dal 1° gennaio 2004 alle pensioni si applica l’aumento di perequazione automatica del 2,5%, stabilito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2003.
L’allegato 1 della circolare n. 191 del 12 dicembre 2003 contiene gli importi aggiornati per l’anno 2004 relativi a:
- trattamenti minimi, pensioni sociali, assegni sociali e prestazioni INVCIV;
- limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo;
- limiti di reddito per l’integrazione degli assegni di invalidità ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- limiti di reddito per la pensione sociale ai sensi dell’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e del relativo aumento ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e successive modificazioni;
- limiti di reddito per l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- limiti di reddito per l’attribuzione dell’aumento delle maggiorazioni previste dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall’articolo 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Retribuzione e reddito pensionabili, minimali e incumulabilità
Nell’allegato 1 della circolare n. 191 del 12 dicembre 2003 sono inoltre riepilogati:
- i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con aliquota massima di rendimento dell’80 per cento;
- le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili con aliquote decrescenti di rendimento, valide per le pensioni con decorrenza nel 2004;
- i minimali di retribuzione per l’accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 638 del 1983 e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389;
- le percentuali di incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro, secondo le tabelle F e G della legge n. 335 del 1995, con i relativi limiti di reddito.
Calcolo delle quote di pensione con il sistema contributivo
In applicazione dei criteri della circolare n. 219 del 17 dicembre 1999, il montante contributivo individuale delle quote di pensione o dei supplementi contributivi da liquidare con decorrenza nel corso del 2004 deve essere rivalutato secondo i coefficienti indicati per ciascun anno di maturazione:
- 31 dicembre 1996 → coefficiente 1997: 1,055871;
- 31 dicembre 1997 → coefficiente 1998: 1,053597;
- 31 dicembre 1998 → coefficiente 1999: 1,056503;
- 31 dicembre 1999 → coefficiente 2000: 1,051781;
- 31 dicembre 2000 → coefficiente 2001: 1,047781;
- 31 dicembre 2001 → coefficiente 2002: 1,043698;
- 31 dicembre 2002 → coefficiente 2003: 1,041614.
Al montante così determinato va aggiunta la contribuzione relativa all’anno 2003.
Prestazioni INVCIV e altre acquisizioni amministrative
Le diverse procedure di acquisizione delle prestazioni INVCIV, ossia IVS74, ICNULI e INVCIV-WEB, sono aggiornate per l’acquisizione in competenza 2004.
Per gli assegni straordinari di sostegno al reddito VOCRED e VOCOOP, l’allegato 1 riporta l’elenco aggiornato dei codici aziendali per i quali è pervenuta la documentazione necessaria alla liquidazione.
Benefici per lavoratori esposti all’amianto
La circolare richiama la circolare n. 195 del 18 dicembre 2003, che ha fornito le prime istruzioni sull’applicazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Le procedure di liquidazione delle pensioni risultano aggiornate anche per tali benefici.
Liquidazione delle pensioni ex INPDAI
La procedura di liquidazione delle pensioni è stata aggiornata per consentire la liquidazione delle pensioni degli assicurati ex INPDAI. Le istruzioni operative sono state fornite con il messaggio n. 421 del 23 dicembre 2003, mentre con il messaggio n. 425 del 23 dicembre 2003 è stata rilasciata la procedura CARPE aggiornata per la determinazione delle retribuzioni medie da utilizzare nel calcolo.
Pensioni di reversibilità e ratei insoluti
La procedura di liquidazione è in corso di aggiornamento per precompilare i pannelli relativi alla pensione di reversibilità con le informazioni già presenti in banca dati sulla pensione diretta.
In particolare:
- il codice natura della pensione diretta viene prelevato e visualizzato sul pannello MNLAN30;
- il terzo sottocampo del codice memorizzato, corrispondente alla seconda lettera, non può essere variato, mentre possono essere modificati il primo e il secondo sottocampo;
- il pannello MNLAN40 viene precompilato con i dati anagrafici del pensionato deceduto e con i dati della pensione di provenienza, non modificabili.
Per la liquidazione dei "ratei maturati e non riscossi" contestualmente alla reversibilità è stato predisposto il nuovo pannello MRMSO00, compilato automaticamente dalla procedura IVS74 con:
- codice fiscale del pensionato e del coniuge superstite o del figlio minore;
- dati identificativi della pensione diretta;
- data di cessazione del diritto.
Con messaggio INPS.HERMES.14/01/2004.0001043 sono state fornite le modalità da utilizzare per acquisire la data di cessazione del diritto nei casi in cui non risulti memorizzata in GP1AM05Z; con analoghe modalità va aggiornato anche il dato per le pensioni liquidate come "rateo".
Acquisizione dei dati reddituali
I dati reddituali devono essere acquisiti tramite la procedura QRED, secondo le funzionalità descritte nella circolare n. 182 del 16 dicembre 2002. La circolare richiama espressamente la necessità di massima attenzione nell’inserimento di tali dati, per evitare la liquidazione di pensioni con importi non spettanti.
Ritenute IRPEF, addizionali e tassazione degli arretrati
Per le nuove liquidazioni in competenza 2004 la tassazione viene calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito e le detrazioni riportate nell’allegato 1 della circolare n. 191 del 12 dicembre 2003.
Per gli arretrati:
- per l’anno 2004 l’aliquota media è determinata sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, come previsto dall’articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 2003, n. 289;
- per le pensioni di nuova liquidazione gli arretrati relativi agli anni anteriori al 2004 sono tassati con aliquota minima del 18%;
- su tali arretrati si applicano le detrazioni d’imposta, se richieste e spettanti;
- non è prevista l’applicazione delle deduzioni di cui all’articolo 10-bis del TUIR per gli arretrati riferiti all’anno 2003.
Interessi legali e rivalutazione monetaria
La procedura continua a memorizzare i dati relativi agli arretrati e a calcolare automaticamente gli interessi legali ogni volta che venga acquisita la decorrenza del relativo diritto.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003, ha fissato il saggio degli interessi legali al 2,5% annuo a partire dal 1° gennaio 2004.
La circolare riepiloga anche i tassi di interesse vigenti nei diversi periodi:
- 5% fino al 15 dicembre 1990, ai sensi dell’articolo 1284 c.c.;
- 10% dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996, ai sensi della legge n. 353 del 1990;
- 5% dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, ai sensi della legge n. 662 del 1996;
- 2,5% dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, ai sensi del decreto ministeriale 10 dicembre 1998;
- 3,5% dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, ai sensi del decreto ministeriale 11 dicembre 2000;
- 3% dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto ministeriale 11 dicembre 2001;
- 3,5% dal 1° gennaio 2004, ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre 2003.
Spedizionieri doganali: liquidazione delle prestazioni
Per gli iscritti al soppresso Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, la circolare richiama che gli estratti contributivi sono disponibili in ARCA dal messaggio n. 80 del 27 maggio 2002 e che la circolare n. 79 del 17 aprile 2003 aveva già riepilogato le istruzioni per la liquidazione delle pensioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità.
Le procedure di liquidazione sono state aggiornate e le Sedi devono provvedere direttamente all’accertamento dei requisiti e alla liquidazione delle pensioni. Le domande presentate dagli iscritti non devono più essere trasmesse alla Direzione Centrale per le Prestazioni.
Punti principali
Aggiornamenti procedurali e prestazioni INVCIV
Dal messaggio n. 406 dell’11 dicembre 2003 è disponibile la funzione di calcolo delle pensioni e, da tale data, è possibile calcolare anche le prestazioni INVCIV acquisite dalle Prefetture, Regioni, Comuni e ASL tramite le procedure INVCIV-WEB e ICNULI. Inoltre, le procedure di acquisizione INVCIV IVS74, ICNULI e INVCIV-WEB risultano aggiornate per la competenza 2004.
Liquidazioni provvisorie e ricostituzioni automatiche
La procedura pensioni aggiornata memorizza il conto assicurativo usato per la liquidazione e il codice di "Tipo liquidazione" in GP1AZ11E. Sono previsti i codici A, B, M e N per le diverse ipotesi di provvisorietà o contribuzione incompleta. Per le pensioni con decorrenza da gennaio 2004 e codice A o B è prevista la ricostituzione automatica quando saranno disponibili i coefficienti di rivalutazione 2004; non è più previsto lo scarto 55 per tali casi. Se la liquidazione avviene fuori procedura, il codice di provvisorietà deve essere inserito dalla Sede, che dovrà poi ricostituire la pensione appena noti i coefficienti.
Importi 2004, perequazione e limiti di reddito
Dal 1° gennaio 2004 alle pensioni si applica un aumento di perequazione automatica del 2,5%, in base al decreto MEF del 20 novembre 2003. L’allegato 1 della circolare n. 191 del 12 dicembre 2003 contiene gli importi aggiornati per trattamenti minimi, pensioni sociali, assegni sociali, prestazioni INVCIV e i relativi limiti di reddito per integrazioni, pensione sociale, assegno sociale e maggiorazioni per soggetti disagiati.
Retribuzione e reddito pensionabili, minimali di retribuzione e incumulabilità
Nell’allegato 1 della circolare n. 191 del 12 dicembre 2003 sono riepilogati i massimali di retribuzione e reddito pensionabili con aliquota massima dell’80% e le fasce con aliquote decrescenti valide per le pensioni con decorrenza 2004. Sono inoltre riportati i minimali di retribuzione per l’accredito contributivo ai fini pensionistici. Nello stesso allegato sono richiamate le percentuali di incumulabilità tra pensioni ai superstiti e redditi del beneficiario, nonché tra assegni di invalidità e redditi da lavoro.
Calcolo contributivo per le quote di pensione 2004
Per le quote o i supplementi contributivi con decorrenza nel 2004, il montante individuale va rivalutato applicando i coefficienti indicati: 1,055871 per il 1997, 1,053597 per il 1998, 1,056503 per il 1999, 1,051781 per il 2000, 1,047781 per il 2001, 1,043698 per il 2002 e 1,041614 per il 2003. Al montante così rivalutato va aggiunta la contribuzione relativa all’anno 2003.
Assegni straordinari VOCRED e VOCOOP
In allegato 1 è riportato l’elenco aggiornato dei codici azienda per i quali è pervenuta la documentazione relativa alla liquidazione degli assegni straordinari di sostegno al reddito VOCRED e VOCOOP.
Benefici per lavoratori esposti all’amianto
Per i benefici previsti dall’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, la circolare richiama le prime istruzioni fornite con la circolare n. 195 del 18 dicembre 2003 e segnala che le procedure di liquidazione pensioni sono disponibili in versione aggiornata.
Pensioni ex INPDAI
La procedura di liquidazione è stata aggiornata per consentire la liquidazione delle pensioni degli assicurati ex INPDAI. Le istruzioni operative sono state fornite con il messaggio n. 421 del 23 dicembre 2003 e la procedura CARPE aggiornata per determinare le retribuzioni medie è stata rilasciata con il messaggio n. 425 del 23 dicembre 2003.
Pensioni di reversibilità e ratei insoluti
La procedura è in aggiornamento per precompilare i pannelli della reversibilità con i dati della pensione diretta già presenti in banca dati. Il codice natura della pensione diretta viene visualizzato sul pannello MNLAN30, con il terzo sottocampo non modificabile; il pannello MNLAN40 viene precompilato con i dati anagrafici del pensionato deceduto e della pensione di provenienza, anch’essi non modificabili. Per la liquidazione contestuale dei ratei maturati e non riscossi al coniuge superstite o ai figli minori è stato predisposto il pannello MRMSO00, compilato automaticamente da IVS74 con i dati identificativi richiesti e la data di cessazione del diritto.
Acquisizione dei dati reddituali
I dati reddituali devono essere acquisiti con la procedura QRED secondo le funzionalità descritte nella circolare n. 182 del 16 dicembre 2002. Le Sedi devono prestare la massima attenzione per evitare la liquidazione di importi non spettanti.
Ritenute IRPEF, addizionali e tassazione degli arretrati
Per le nuove liquidazioni in competenza 2004 si applicano le aliquote per scaglioni di reddito e le detrazioni indicate nell’allegato 1 della circolare n. 191 del 12 dicembre 2003. Per gli arretrati, l’aliquota media 2004 è determinata sulla base delle aliquote e scaglioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, come previsto dalla legge n. 289 del 2003; per le nuove liquidazioni gli arretrati ante 2004 sono tassati con aliquota minima del 18% e con eventuali detrazioni richieste e spettanti, senza deduzioni ex articolo 10-bis TUIR per gli arretrati 2003.
Interessi legali e rivalutazione monetaria
La procedura continua a memorizzare i dati relativi agli arretrati e a calcolare automaticamente gli interessi legali quando è acquisita la decorrenza del diritto. Il decreto MEF 1° dicembre 2003 ha fissato dal 1° gennaio 2004 il saggio degli interessi legali al 2,5% annuo; la circolare riepiloga anche i tassi applicati nei periodi precedenti.
Prestazioni per spedizionieri doganali soppresso Fondo
Per gli iscritti al soppresso Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, le procedure di liquidazione sono aggiornate. Le Sedi devono accertare i requisiti e liquidare direttamente le pensioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità, senza trasmettere le domande alla Direzione Centrale per le Prestazioni, in continuità con le istruzioni già richiamate dalla circolare n. 79 del 17 aprile 2003.
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