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Circolare

Circolare numero 10 del 22-1-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti istruttori sulla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962, soprattutto in relazione alla prova documentale dell’esistenza del rapporto di collaborazione e alla prova testimoniale sulla sua durata. Vengono precisati i requisiti di "data certa" della documentazione, i limiti di efficacia nel tempo della prova documentale, l’utilizzabilità delle testimonianze, nonché alcune indicazioni specifiche per i figli studenti, i figli minori "a carico" e il nucleo mezzadrile.

Rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962: chiarimenti

Rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962: chiarimenti

La circolare interviene per fornire ulteriori indicazioni operative alle sedi INPS sulla trattazione delle domande di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962. Il documento si concentra in particolare sulla prova documentale dell’esistenza del rapporto di collaborazione, sulla prova testimoniale relativa alla sua durata e su alcune fattispecie ricorrenti nell’ambito dei nuclei agricoli, come figli studenti, figli minori a carico e nucleo mezzadrile.

Premessa e finalità dell’intervento

Le precisazioni derivano dall’esperienza applicativa maturata dopo le circolari n. 32/2002 e n. 36/2003 e dai numerosi quesiti pervenuti dalle sedi. L’esigenza principale è quella di uniformare l’attività istruttoria e di consentire una definizione chiara delle istanze, anche in vista del contenzioso amministrativo ex art. 47 della legge n. 88/1989.

Prova documentale del rapporto di collaborazione

La circolare ribadisce che la prova documentale del rapporto di collaborazione deve fondarsi su elementi recanti una "data certa". Tale certezza deve risultare da documentazione, atti o simili e può essere attestata "ora per allora" esclusivamente da Pubbliche Amministrazioni e/o enti gestori dell’attività agricola.

In questo quadro, vengono considerate utili anche le dichiarazioni dei Sindaci, purché corroborino il riscontro di atti e documenti depositati presso il Comune, registrati e datati. A titolo esemplificativo, la circolare richiama la trascrizione di informazioni del censimento decennale della popolazione, quando in esse siano presenti indicazioni tipiche di un’attività agricola svolta all’epoca, come "agricoltore", "contadino", "coltivatore" o "lavoratore della terra".

Non sono invece idonee le dichiarazioni rese "per conoscenza personale" o formulazioni analoghe, poiché non dimostrano, in modo documentalmente utile, l’esistenza in un determinato momento storico di un rapporto di collaborazione tra il richiedente e il titolare del nucleo.

Efficacia temporale della prova documentale

Richiamando la sentenza della Cassazione n. 1778/2001, la circolare precisa che il principio della prova della durata del rapporto con ogni mezzo, affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 568/1989, non si estende ai casi in cui il documento abbia data certa e ne risulti anche l’epoca di costituzione del rapporto.

Ne deriva che la documentazione può avvalorare l’esistenza del rapporto solo a partire dalla data di emissione del documento e non può essere utilizzata per periodi antecedenti. Per tali periodi, la stessa documentazione opera, anzi, in senso opposto.

Prova testimoniale sulla durata del rapporto

La circolare conferma che la durata del rapporto di lavoro può essere dimostrata con ampia libertà probatoria, ricomprendendo anche le dichiarazioni testimoniali, secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 568/1989.

Tuttavia, considerati i limiti della prova documentale, le testimonianze rese ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modifiche e integrazioni possono essere valorizzate soltanto per periodi successivi alla data del documento.

Viene inoltre ribadito che possono rendere dichiarazioni testimoniali anche soggetti legati alla parte interessata da parentela, affinità o dipendenza, purché tale circostanza sia dichiarata preliminarmente, con rinvio ai chiarimenti già forniti dalla circolare n. 185/1991.

Figli studenti

La posizione dei figli studenti non esclude, in linea di principio, la possibilità di costituire la rendita vitalizia. La circolare richiama il messaggio n. 55 del 23 ottobre 2002, che aveva già valutato l’iscrivibilità dei figli studenti all’interno di un nucleo diretto-coltivatore quando ricorrano tutti i requisiti di legge.

Poiché nella generalità dei casi tali soggetti risultano registrati come "unità a carico" ai fini dell’assistenza per malattia, tale qualificazione non impedisce automaticamente l’accoglimento della domanda. Se risultano accertati l’appartenenza al nucleo familiare e il rapporto di collaborazione con il titolare, debitamente documentati secondo le disposizioni vigenti, la domanda può essere accolta.

Figli minori a carico

Con riferimento ai figli minori "a carico", la circolare integra le direttive già contenute al punto 2 della circolare n. 36/2003. La sola circostanza che il minore risulti come "a carico" nei modelli CD4 non costituisce motivo automatico di rigetto.

Viene espressamente superata la motivazione utilizzata dalla procedura "3 Erre" secondo cui l’iscrizione negli elenchi di categoria come unità a carico e non come unità attiva sarebbe ostativa per il periodo considerato. Tale formula non deve più essere impiegata.

Se l’istruttoria ha esito negativo, il diniego deve essere motivato con il fatto che non è stato dimostrato, mediante documentazione certa, l’effettivo svolgimento di un rapporto di collaborazione nell’ambito del nucleo.

Nucleo mezzadrile

La circolare conferma che, per il collaboratore del nucleo mezzadrile, al punto 5 della circolare n. 36/2003 era già stata esclusa la possibilità di ricorrere all’art. 13 della legge n. 1338/1962 per sanare periodi scoperti da contribuzione a seguito di prescrizione.

Sul tema viene precisato che è stato formulato un apposito quesito all’Avvocatura Centrale, anche alla luce degli orientamenti emersi nel Comitato per la gestione dei contributi e delle prestazioni dei Coltivatori diretti, Coloni e mezzadrili di cui all’art. 47 della legge n. 88/1989. La circolare conclude quindi con una riserva di ulteriori chiarimenti.

Punti principali

Premessa e finalità dei chiarimenti

Le precisazioni intervengono a seguito dell’esperienza applicativa delle circolari n. 32/2002 e n. 36/2003 e dei numerosi quesiti pervenuti dalle sedi. L’obiettivo è integrare l’attività istruttoria per giungere a una definizione chiara ed esaustiva delle domande di rendita vitalizia, soprattutto nella fase del contenzioso amministrativo ex art. 47 della legge n. 88/1989.

Prova documentale del rapporto di collaborazione

La documentazione deve attestare una "data certa" e, secondo l’orientamento richiamato, tale certezza può essere fornita soltanto da Pubbliche Amministrazioni e/o enti gestori dell’attività agricola. Sono considerate valide anche le dichiarazioni dei Sindaci che confermino il riscontro di atti e documenti depositati presso il Comune e registrati e datati, ad esempio in occasione della trascrizione di informazioni del censimento decennale, quando emergano indicazioni tipiche di un’attività agricola svolta all’epoca. Non sono invece utili le dichiarazioni rese "per conoscenza personale" o analoghe.

Efficacia temporale della prova documentale

Richiamando la sentenza Cass. n. 1778/2001, la circolare chiarisce che la prova documentale può avvalorare l’esistenza del rapporto di lavoro solo dalla data di emissione del documento e non per periodi anteriori. Pertanto il documento non può essere utilizzato per dimostrare il rapporto in epoca precedente alla sua formazione; al contrario, per quei periodi la documentazione depone in senso opposto.

Prova testimoniale sulla durata del rapporto

La durata del rapporto di lavoro può essere provata con ampia libertà di mezzi, incluse le testimonianze, secondo il principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 568/1989. Tuttavia, alla luce dei limiti della prova documentale, le dichiarazioni testimoniali rese ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modifiche possono essere considerate solo per periodi successivi alla data del documento. Possono rendere testimonianza anche soggetti legati da parentela, affinità o dipendenza, purché tale circostanza sia dichiarata preventivamente.

Figli studenti

La posizione dei figli studenti, di regola registrati come "unità a carico" ai fini dell’assistenza per malattia, non costituisce di per sé motivo ostativo alla costituzione della rendita vitalizia. Se risultano accertati l’appartenenza al nucleo familiare e il rapporto di collaborazione con il titolare, debitamente documentati secondo le istruzioni vigenti, la domanda può essere accolta.

Figli minori "a carico"

La qualifica di figlio minore "a carico" risultante dai modelli CD4 non è di per sé una ragione di rigetto. Viene espressamente disattivata la motivazione della procedura "3 Erre" che negava la domanda per l’iscrizione come unità a carico e non come unità attiva. In caso di esito istruttorio negativo, il diniego deve essere motivato con il mancato dimostrato svolgimento, mediante documentazione certa, di un effettivo rapporto di collaborazione nel nucleo.

Nucleo mezzadrile

Per il collaboratore del nucleo mezzadrile resta fermo quanto già indicato nella circolare n. 36/2003 circa la preclusione all’utilizzo dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 per sanare periodi scoperti da contribuzione per prescrizione. Sul punto viene però precisato che è stato posto un quesito all’Avvocatura Centrale, anche alla luce degli orientamenti del Comitato per la gestione dei contributi e delle prestazioni dei Coltivatori diretti, Coloni e mezzadrili, con riserva di ulteriori chiarimenti.

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