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Circolare

Circolare numero 12 del 22-1-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal 1° gennaio 2004, i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo sono iscritti alla Gestione IVS degli esercenti attività commerciali. Indica le modalità e i termini per l’iscrizione, il regime contributivo applicabile, la gestione dei versamenti già effettuati per periodi anteriori al 2004 e la possibilità di regolarizzare i periodi dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003. Specifica inoltre che, per le prestazioni pensionistiche, tali soggetti sono soggetti al calcolo contributivo anche in presenza di anzianità contributiva pregressa.

Iscrizione alla Gestione commercianti dei produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo: iscrizione alla Gestione commercianti, contribuzione e regolarizzazione

La circolare definisce in modo organico l’inquadramento previdenziale dei produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, risolvendo le precedenti incertezze sul loro regime pensionistico. Dal 1° gennaio 2004 tali soggetti sono iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali, con effetti sia sull’obbligo contributivo sia sul calcolo delle prestazioni pensionistiche.

Quadro normativo e soggetti interessati

L’intervento si fonda sull’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. La norma dispone che, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di terzo e quarto gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo del 25 maggio 1939 siano iscritti all’assicurazione obbligatoria IVS degli esercenti attività commerciali.

La circolare descrive tali figure come operatori dell’ambito delle agenzie assicurative, a supporto di agenti e subagenti, in forza di una lettera di incarico dell’agente principale. I produttori di terzo gruppo lavorano esclusivamente per l’agenzia incaricante, per i rami dalla stessa esercitati, e devono raggiungere un minimo di produzione; i produttori di quarto gruppo, invece, sono liberi di piazza o di zona, non hanno l’obbligo di esclusiva e non sono soggetti a un minimo di produzione. In entrambi i casi il compenso è normalmente a provvigione.

Decorrenza dell’obbligo di iscrizione

L’iscrizione decorre:

  • dal 1° gennaio 2004, per i soggetti già esercenti l’attività a tale data;
  • dalla data di inizio attività, per i soggetti che iniziano successivamente.

La circolare richiama l’obbligo di presentare la domanda di iscrizione secondo le modalità e i termini previsti per la generalità degli assicurati. In sede di prima applicazione, le domande possono essere presentate senza sanzioni entro il 28 febbraio 2004. Le sedi INPS devono acquisire tali domande attribuendo il codice identificativo "44441".

Base imponibile e versamento dei contributi

Per i produttori di terzo e quarto gruppo non si applica la disciplina del reddito minimale imponibile di cui all’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. I contributi previdenziali sono quindi dovuti sul reddito effettivamente prodotto, anche se inferiore al minimale contributivo ordinario.

I contributi comprendono anche la somma dovuta per la tutela della maternità, pari a 7,44 euro annui. I versamenti devono essere effettuati alle seguenti scadenze:

  • 30 giugno: primo acconto;
  • 30 novembre: secondo acconto;
  • 30 giugno dell’anno successivo: saldo.

La circolare precisa inoltre che il richiamo al sistema di calcolo contributivo della legge n. 335/1995 non comporta, per questi soggetti, l’applicazione generalizzata del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della medesima legge. Il massimale si applica soltanto ai produttori di terzo e quarto gruppo privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Contributi già versati per periodi anteriori al 1° gennaio 2004

L’art. 44, comma 2, prevede che i contributi comunque versati dai produttori alla Gestione commercianti restino acquisiti alla Gestione stessa. Pertanto, nei casi di pagamenti effettuati per periodi anteriori al 1° gennaio 2004, le sedi devono respingere le eventuali domande di rimborso.

Fa eccezione l’ipotesi in cui il versamento sia stato eseguito con esplicita riserva di ripetizione.

Regolarizzazione dei periodi dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003

La circolare ammette la regolarizzazione contributiva dei periodi compresi tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2003, per i soggetti che abbiano svolto l’attività di produttore di terzo o quarto gruppo. La regolarizzazione è possibile solo per i periodi documentati da atti aventi data certa, tra cui:

  • certificazione camerale attestante l’iscrizione come intermediario;
  • lettere di incarico;
  • dichiarazioni dei redditi d’impresa.

L’importo da versare corrisponde a quanto dovuto alla Gestione commercianti per i singoli periodi oggetto di regolarizzazione, calcolato sui redditi effettivamente conseguiti e sulle aliquote vigenti all’epoca, senza considerare il minimale imponibile. Le somme vanno maggiorate di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di riferimento, indicato nella circolare come 2%.

La regolarizzazione può essere richiesta anche per periodi inferiori a quelli di effettiva attività ed è consentito il pagamento rateale fino a un massimo di 36 rate mensili, con applicazione di un interesse aggiuntivo pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 2 punti, indicato nella circolare come 4%.

Domanda di regolarizzazione, termini e modalità di pagamento

La domanda di regolarizzazione deve essere presentata insieme alla domanda di iscrizione e, in ogni caso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 269/2003, cioè entro il 2 aprile 2004.

Per semplificare gli adempimenti, la circolare allega un apposito modello di domanda, da duplicare presso le sedi e distribuire agli interessati su richiesta. Il pagamento in unica soluzione deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta dell’Istituto; se si opta per la rateazione, entro lo stesso termine deve essere pagata la prima rata. La circolare rinvia a successive istruzioni per le modalità di concessione della rateazione e per l’accredito dei versamenti sulle posizioni assicurative.

Prestazioni pensionistiche

Per i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti trova applicazione, per tutti i periodi di svolgimento dell’attività, il sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale regime opera indipendentemente dall’anzianità contributiva posseduta.

Di conseguenza, anche per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantavano almeno 18 anni di anzianità contributiva, la quota di pensione riferita alle anzianità maturate nel periodo di iscrizione nella gestione previdenziale dei commercianti come produttori di terzo e quarto gruppo deve essere calcolata integralmente con metodo contributivo.

Allegato operativo

La circolare contiene un modello di domanda di regolarizzazione dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2003. Il modulo richiede l’indicazione dei periodi di attività, dei redditi dichiarati, dell’eventuale scelta tra pagamento in unica soluzione o rateazione e della documentazione allegata, con dichiarazione di veridicità da parte dell’interessato.

Punti principali

Inquadramento previdenziale dal 1° gennaio 2004

L’art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, stabilisce l’iscrizione dei produttori di terzo e quarto gruppo all’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti degli esercenti attività commerciali, con decorrenza 1° gennaio 2004. La circolare descrive tali figure come soggetti operanti nelle agenzie di assicurazione a supporto di agenti e subagenti, con compenso normalmente a provvigione.

Decorrenza dell’obbligo e domanda di iscrizione

Per i soggetti già operanti al 1° gennaio 2004, l’iscrizione decorre da tale data; per chi inizia successivamente, decorre dalla data di inizio attività. In sede di prima applicazione, le domande di iscrizione possono essere presentate senza sanzioni entro il 28 febbraio 2004. Le sedi devono acquisire le domande attribuendo il codice identificativo 44441.

Base imponibile, contributi e scadenze di versamento

Non si applica il reddito minimale imponibile previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990: i contributi si calcolano sul reddito effettivamente prodotto, anche se inferiore al minimale. I contributi, comprensivi della quota per maternità pari a 7,44 euro annui, vanno versati alle scadenze del 30 giugno (primo acconto), 30 novembre (secondo acconto) e 30 giugno dell’anno successivo (saldo). Il massimale contributivo di cui alla legge n. 335/1995 si applica solo ai produttori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Contributi versati per periodi anteriori al 1° gennaio 2004

I contributi comunque versati alla Gestione commercianti per periodi anteriori al 1° gennaio 2004 restano acquisiti alla Gestione stessa. Le sedi devono quindi respingere le domande di rimborso, salvo i casi in cui il versamento sia stato effettuato con esplicita riserva di ripetizione.

Regolarizzazione dei periodi 1999-2003

I produttori di terzo e quarto gruppo possono regolarizzare i periodi dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003, purché i periodi di attività siano documentati con atti aventi data certa, come certificazione camerale, lettere di incarico e dichiarazioni dei redditi d’impresa. La regolarizzazione riguarda i contributi dovuti alla Gestione commercianti per i singoli periodi, calcolati sui redditi effettivi e sulle aliquote vigenti, senza applicazione del minimale, con interesse annuo al tasso ufficiale di riferimento, indicato nella circolare come 2%.

Rateazione e termini per la regolarizzazione

La regolarizzazione può riguardare anche periodi inferiori a quelli di effettiva attività. È consentito il pagamento rateale fino a un massimo di 36 rate mensili, con ulteriore interesse al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 2 punti, indicato nella circolare come 4%. La domanda di regolarizzazione deve essere presentata insieme alla domanda di iscrizione e comunque entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003, cioè entro il 2 aprile 2004. Il pagamento in unica soluzione va effettuato entro 60 giorni dalla richiesta dell’Istituto; in caso di rateazione, entro lo stesso termine va versata la prima rata.

Prestazioni pensionistiche e sistema di calcolo

Per i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti, il trattamento pensionistico è soggetto al sistema di calcolo contributivo previsto dall’art. 1 della legge n. 335/1995, indipendentemente dall’anzianità contributiva posseduta. La quota di pensione riferita ai periodi di iscrizione in tale gestione deve quindi essere calcolata in forma contributiva anche per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di anzianità contributiva.

Modulo allegato per la regolarizzazione

In allegato è riportato un modello di domanda di regolarizzazione dei periodi contributivi dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003, con indicazione dei periodi, dei redditi, della scelta tra unica soluzione o rateazione e della documentazione da allegare.

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