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Circolare

Circolare numero 9 del 22-1-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare esamina gli effetti previdenziali della nuova disciplina del lavoro a progetto introdotta dal D.L.vo n. 276/2003 e della norma dell’art. 44 della legge n. 326/2003 su lavoro autonomo occasionale e incaricati delle vendite a domicilio. Vengono chiariti ambito di applicazione, esclusioni, requisiti formali del contratto, sanzioni, regime transitorio e conferma delle procedure contributive in atto. Per il lavoro autonomo occasionale e le vendite a domicilio si precisa inoltre l’iscrizione alla Gestione separata solo oltre 5.000 euro annui di reddito.

Lavoro a progetto, lavoro autonomo occasionale e vendite a domicilio: riflessi previdenziali

Lavoro a progetto, lavoro autonomo occasionale e vendite a domicilio: profili previdenziali

La circolare dell’INPS affronta i riflessi previdenziali della nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative introdotta dal D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276, nonché le novità dell’art. 44 della legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di lavoro autonomo occasionale e incaricati delle vendite a domicilio. L’intervento chiarisce ambito di applicazione, esclusioni, regole contrattuali, sanzioni e regime transitorio, con particolare riferimento alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995.

Ambito di applicazione del lavoro a progetto

La circolare richiama l’art. 61 del D.L.vo n. 276/2003, che stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.

L’INPS precisa che tale nuova configurazione ha efficacia anche ai fini previdenziali. Pertanto, dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore della norma, i rapporti devono possedere i requisiti richiesti dall’art. 61 anche per l’iscrizione alla Gestione separata e per il pagamento dei contributi.

Esclusioni dal nuovo regime

La circolare evidenzia che il legislatore ha escluso dal nuovo regime quelle fattispecie nelle quali il rischio di comportamenti elusivi è ritenuto inesistente o marginale.

Sono escluse le prestazioni occasionali, definite come rapporti di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito superi 5.000 euro. I due limiti vanno riferiti entrambi al medesimo committente.

Sono altresì escluse:

  • le collaborazioni rese da professionisti iscritti in albi esistenti alla data del 24 ottobre 2003;
  • i pensionati di vecchiaia;
  • le collaborazioni in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
  • le collaborazioni dei componenti di organi di amministrazione e di controllo delle società;
  • le partecipazioni a collegi e commissioni.

La circolare precisa tuttavia che, sul piano previdenziale, tali fattispecie continuano ad essere disciplinate come in precedenza. In presenza dei requisiti fiscali e previdenziali già previsti, resta quindi obbligatorio il versamento dei contributi per i professionisti iscritti agli albi, per i pensionati di vecchiaia, per i componenti di organi sociali, per i membri di comitati e commissioni e per le collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche.

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche viene inoltre sottolineato che, quando i compensi sono fiscalmente inquadrabili tra i “redditi diversi” ex art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, non sussiste l’obbligo contributivo verso la Gestione separata.

Pubbliche amministrazioni

L’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003 esclude l’applicazione delle nuove disposizioni alle pubbliche amministrazioni e al relativo personale. In attesa dei provvedimenti di armonizzazione da adottarsi dal Ministro per la funzione pubblica, i rapporti di collaborazione instaurati o da instaurare nelle amministrazioni pubbliche continuano ad essere disciplinati secondo il regime previgente.

Requisiti formali del contratto

L’art. 62 del decreto richiede che il contratto di collaborazione a progetto sia stipulato per iscritto ai fini della prova. Il contratto deve indicare necessariamente:

  • la durata della prestazione, determinata o determinabile;
  • il progetto, programma di lavoro o fase di esso, individuato nel contenuto caratterizzante;
  • il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento, nonché la disciplina dei rimborsi spese;
  • le modalità del coordinamento con il committente, che non devono pregiudicare l’autonomia del collaboratore;
  • le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

La circolare ministeriale allegata ribadisce che la forma scritta è richiesta ad probationem e che l’indicazione del progetto o programma assume rilievo decisivo per dimostrarne l’effettiva esistenza.

Caratteri essenziali del lavoro a progetto

La disciplina è finalizzata a impedire usi impropri o fraudolenti delle collaborazioni coordinate e continuative. Gli elementi qualificanti della fattispecie sono:

  • l’autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività;
  • la necessaria coordinazione con il committente;
  • l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione, fermo restando che possono esistere forme di coordinamento temporale.

La circolare ministeriale richiamata chiarisce inoltre che il progetto è un’attività produttiva ben identificabile, funzionalmente collegata ad un risultato finale; il programma di lavoro, invece, si caratterizza per un risultato solo parziale, destinato ad essere integrato da ulteriori lavorazioni.

Corrispettivo e compenso

Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito. Il parametro di riferimento è costituito dai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Non possono essere utilizzate le disposizioni della contrattazione collettiva applicabili ai lavoratori subordinati. Le parti possono tuttavia regolare nel contratto i criteri per escludere o ridurre il compenso in caso di mancato conseguimento del risultato o di qualità insufficiente della prestazione.

Tutele del collaboratore

L’art. 66 introduce un nucleo minimo di tutele, in particolare per gravidanza, malattia e infortunio. Tali eventi non determinano l’estinzione del rapporto, che resta sospeso senza corresponsione del compenso.

Per malattia e infortunio:

  • è richiesta idonea certificazione scritta ai fini probatori;
  • la sospensione non proroga automaticamente la durata del contratto, salvo diversa pattuizione;
  • il committente può recedere se la sospensione supera un sesto della durata contrattuale, quando il termine è determinato, oppure trenta giorni nei contratti a durata determinabile.

Per gravidanza:

  • è richiesta idonea certificazione scritta;
  • la durata del rapporto è prorogata di 180 giorni, salvo previsione più favorevole nel contratto individuale.

Si applicano inoltre la legge n. 533/1973 sul processo del lavoro, l’art. 64 del D.L.vo n. 151/2001, il D.L.vo n. 626/1994 e successive modifiche, nonché le norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali richiamate dalla circolare. Il testo segnala anche la necessità di adattare le regole prevenzionistiche alle peculiarità del lavoro a progetto.

Svolgimento del rapporto, concorrenza e obblighi del collaboratore

Il collaboratore può svolgere la propria attività anche per più committenti, salvo limitazioni pattuite nel contratto individuale.

Resta fatto divieto di:

  • svolgere attività in concorrenza con i committenti;
  • diffondere notizie e apprezzamenti relativi ai programmi e all’organizzazione;
  • compiere atti comunque pregiudizievoli per l’attività dei committenti.

Risoluzione del rapporto

Il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto, del programma o della fase di esso.

Le parti possono recedere prima della scadenza per giusta causa o per altre cause e modalità, incluso il preavviso, stabilite nel contratto individuale. Se il progetto viene ultimato prima della scadenza, il rapporto si considera comunque risolto. La circolare precisa altresì che il corrispettivo pattuito resta dovuto per intero, in quanto il progetto costituisce l’elemento caratterizzante della collaborazione.

Rinunzie e transazioni

I diritti derivanti dalla disciplina possono formare oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro, secondo lo schema dell’art. 2113 c.c.

Sanzioni e controllo giudiziale

L’assenza del progetto, del programma o di una sua fase comporta la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione. Tale presunzione è superabile soltanto se il committente prova in giudizio l’effettiva natura autonoma del rapporto.

Se il giudice accerta che il rapporto, pur formalmente conforme all’art. 61, è in realtà subordinato, esso si trasforma nella tipologia contrattuale effettivamente realizzata.

Il controllo giudiziale è limitato alla verifica dell’esistenza del progetto o programma e non può estendersi al merito delle scelte tecniche, organizzative o produttive riservate al committente. La mancata indicazione del progetto nel contratto non ne esclude di per sé l’esistenza, ma rende più difficile provarla.

Regime transitorio

Le collaborazioni coordinate e continuative già stipulate secondo la disciplina previgente e non riconducibili a progetto restano efficaci fino alla scadenza e comunque non oltre il 24 ottobre 2004.

Proroghe più ampie sono possibili solo in presenza di accordi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La circolare ministeriale allegata richiama la possibilità di orientare la transizione verso il lavoro a progetto oppure verso altre forme di rapporto di lavoro previste dal nuovo quadro normativo o già disciplinate dall’ordinamento.

Conferma delle procedure contributive in atto

L’INPS afferma che la nuova disciplina civilistica non modifica le modalità e i termini di versamento dei contributi, la base imponibile, l’accredito della contribuzione e le prestazioni previdenziali dei collaboratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Per tali aspetti non sono quindi necessarie modifiche alle procedure in essere.

Lavoro autonomo occasionale e incaricati delle vendite a domicilio

L’art. 44 della legge n. 326/2003 prevede che, dal 1° gennaio 2004, i soggetti che esercitano lavoro autonomo occasionale e gli incaricati delle vendite a domicilio siano iscritti alla Gestione separata solo se il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro.

Per i lavoratori autonomi occasionali si applicano le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. La circolare rileva però una possibile incongruenza, poiché il superamento della soglia di reddito è accertabile solo a consuntivo, mentre il richiamo ai termini dei collaboratori coordinati e continuativi presuppone un versamento periodico a carico dei committenti. Su questo punto l’INPS si riserva di fornire ulteriori indicazioni dopo il parere del Ministero del lavoro.

In attesa della nuova modulistica, le sedi devono evidenziare le domande di iscrizione eventualmente presentate dagli interessati.

Punti principali

Nuova disciplina del lavoro a progetto

Le collaborazioni coordinate e continuative devono essere ricondotte a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso, gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. La nuova configurazione ha rilievo anche ai fini previdenziali: dal 24 ottobre 2003 i rapporti devono presentare i requisiti previsti dall’art. 61 del D.L.vo n. 276/2003 per l’iscrizione e il versamento contributivo alla Gestione separata.

Esclusioni dal nuovo regime

Sono escluse le prestazioni occasionali di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo compensi superiori a 5.000 euro, riferiti entrambi al medesimo committente. Sono inoltre escluse le collaborazioni dei professionisti iscritti ad albi, dei pensionati di vecchiaia, delle collaborazioni con associazioni e società sportive dilettantistiche, dei componenti di organi di amministrazione e controllo e dei partecipanti a collegi e commissioni. Restano fuori anche pubbliche amministrazioni e loro personale, in attesa delle norme di armonizzazione.

Forma del contratto e contenuti obbligatori

Il contratto di collaborazione a progetto deve essere stipulato per iscritto ai fini della prova e indicare: durata determinata o determinabile, progetto o programma o fase, corrispettivo e criteri di determinazione, tempi e modalità di pagamento, rimborsi spese, modalità del coordinamento con il committente e eventuali misure di tutela della salute e sicurezza.

Sanzioni e riqualificazione del rapporto

L’assenza del progetto o programma comporta la considerazione del rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, salvo prova contraria del committente. Se in giudizio emerge che il rapporto, pur formalmente impostato come a progetto, è in realtà subordinato, esso si trasforma nella tipologia contrattuale effettivamente realizzata.

Regime transitorio

Le collaborazioni coordinate e continuative già in essere e non riconducibili a progetto continuano fino alla scadenza e comunque non oltre il 24 ottobre 2004. Proroghe ulteriori sono ammesse solo tramite accordi sindacali aziendali secondo i criteri richiamati dalla circolare ministeriale allegata.

Lavoro autonomo occasionale e vendite a domicilio

Dal 1° gennaio 2004 gli esercenti lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio si iscrivono alla Gestione separata solo se il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro. Per i primi si applicano le modalità e i termini di versamento previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, ma la circolare segnala perplessità e rinvia a successivi chiarimenti ministeriali.

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