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Circolare

Circolare numero 13 del 22-1-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento degli importi delle indennità antitubercolari in base al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2003, che ha previsto un aumento del 2,4% dal 1° gennaio 2003 e, in via provvisoria, del 2,5% dal 1° gennaio 2004. Sono indicati i nuovi importi delle prestazioni giornaliere e dell’assegno mensile di cura o sostentamento. Le sedi INPS devono applicare i nuovi valori per il 2004, informare i datori di lavoro per le indennità liquidate da questi ultimi e adeguare anche le prestazioni in corso di godimento, garantendo comunque l’indennità giornaliera minima di 10,80 euro.

Aumenti delle indennità antitubercolari per il 2003 e il 2004

Indennità antitubercolari: adeguamento importi per il 2003 e il 2004

La circolare dell’INPS n. 13 del 22 gennaio 2004 disciplina l’aggiornamento delle indennità antitubercolari in applicazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2003. L’intervento riguarda sia la rivalutazione degli importi già applicati dal 1° gennaio 2003, sia i nuovi valori da utilizzare dal 1° gennaio 2004.

Presupposti e riferimento normativo

L’adeguamento è determinato dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 20 novembre 2003, che ha previsto:

  • un aumento del 2,4% con decorrenza 1° gennaio 2003, già considerato con il precedente decreto ministeriale del 20 novembre 2002;
  • un aumento, in via provvisoria, del 2,5% con decorrenza 1° gennaio 2004.

Gli importi delle prestazioni antitubercolari sono correlati legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Importi aggiornati delle prestazioni

Per effetto degli aumenti indicati, la circolare riporta i seguenti importi:

  • indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: da 10,54 euro a 10,80 euro;
  • indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975: da 5,27 euro a 5,40 euro;
  • indennità post-sanatoriale giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: da 17,56 euro a 18,00 euro;
  • indennità post-sanatoriale giornaliera spettante ai familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975: da 8,78 euro a 9,00 euro;
  • assegno di cura o di sostentamento mensile: da 70,80 euro a 72,57 euro.

Adempimenti delle sedi INPS

Le sedi devono corrispondere per l’anno 2004 le indennità antitubercolari nella nuova misura. La circolare precisa inoltre che, per le indennità giornaliere liquidate dai datori di lavoro, le sedi devono comunicare gli aumenti intervenuti dal 1° gennaio 2004, così da consentire l’adeguamento dei nuovi importi da parte dei datori stessi.

Prestazioni in corso di godimento e importo minimo garantito

L’adeguamento deve essere applicato, sempre dal 1° gennaio 2004, anche alle indennità giornaliere già in corso di pagamento a quella data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi nella misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

La circolare sottolinea infine che deve comunque essere assicurata la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di 10,80 euro.

Aggiornamento della procedura automatizzata

Per consentire l’esecuzione degli adempimenti descritti, la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari sarà adeguata di conseguenza dalle strutture competenti.

Punti principali

Oggetto e base normativa

La circolare riguarda le indennità antitubercolari e recepisce gli aumenti derivanti dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2003. Gli aumenti sono collegati alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Misure degli aumenti e importi aggiornati

Per il 2003 gli importi risultano rivalutati del 2,4% dal 1° gennaio 2003; per il 2004 è previsto un aumento provvisorio del 2,5% dal 1° gennaio 2004. I nuovi importi indicati sono: indennità giornaliera per assistiti in qualità di assicurati, da 10,54 euro a 10,80 euro; indennità giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e familiari ammessi ex art. 1 legge n. 419/1975, da 5,27 euro a 5,40 euro; indennità post-sanatoriale giornaliera per assicurati, da 17,56 euro a 18,00 euro; indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari, pensionati o titolari di rendita e familiari ammessi ex art. 1 legge n. 419/1975, da 8,78 euro a 9,00 euro; assegno mensile di cura o di sostentamento, da 70,80 euro a 72,57 euro.

Adempimenti delle sedi INPS

Le sedi devono corrispondere per l’anno 2004 le indennità antitubercolari nella misura aggiornata. Devono inoltre comunicare ai datori di lavoro gli aumenti intervenuti dal 1° gennaio 2004, affinché questi adeguino gli importi delle indennità giornaliere da essi liquidate.

Adeguamento delle prestazioni in corso

L’adeguamento decorre dal 1° gennaio 2004 anche per le indennità giornaliere già in godimento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso deve essere assicurata la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di 10,80 euro.

Aggiornamento procedurale

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari sarà adeguata per consentire alle sedi l’esecuzione degli adempimenti previsti dalla circolare.

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