Sentenza n. 1936/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 379/2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di € 500,00 tramite Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento delle annualità dovute, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 379/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero l’8 agosto 2024. Il titolo riconosceva il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta elettronica del docente e condannava il Ministero al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità indicate nel giudizio ordinario, oltre interessi dal dovuto al saldo. Dedotta la mancata esecuzione del giudicato dopo il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il ricorrente ha chiesto l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava eseguito il titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, eseguendo il giudicato nella misura ancora dovuta, anche mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli sessanta giorni dalla scadenza infruttuosa del termine concesso all’Amministrazione. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora, quantificata in € 10 giornalieri dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Ministero fino all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
La penalità di mora è giustificata dal ritardo nell’adempimento del giudicato; nel caso concreto è stata fissata in € 10 giornalieri, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e fino all’insediamento del commissario ad acta.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato – se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997 – provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.
L’esecuzione del giudicato di condanna al pagamento da parte dell’Amministrazione deve essere disposta entro il termine assegnato dal giudice; può avvenire, se necessario, anche mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Accertata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione debitrice di compiere entro un termine determinato tutti gli adempimenti necessari al pagamento delle somme ancora dovute, anche ricorrendo alle modalità di pagamento previste per i debiti delle pubbliche amministrazioni.
- In caso di ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, indicandone i poteri e il termine per provvedere in sostituzione dell’Amministrazione.
- Il ritardo dell’Amministrazione nell’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento può giustificare la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la decorrenza e la durata della penalità possono essere collegate alla scadenza del termine assegnato per adempiere e all’insediamento del commissario ad acta.
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