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Ordinanza

Ordinanza n. 430/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca n. -OMISSIS- imm del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Milano in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 05.08.2024;

Giustizia amministrativa202402565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del proprio permesso di soggiorno di lungo periodo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la revoca è collegata alla condanna alla pena della reclusione di quattro anni e otto mesi per il reato di violenza sessuale nei confronti di una minore, la cui esecuzione è iniziata il 29 marzo 2024. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento, ma dà atto della domanda cautelare e valuta esclusivamente il requisito del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del periculum in mora. Ha ritenuto che, nelle more della decisione del giudizio, il ricorrente non subisca un pregiudizio grave e irreparabile, poiché continua a rimanere in Italia ininterrottamente dal 29 marzo 2024, data di inizio dell'esecuzione della pena detentiva. La valutazione è quindi limitata alla fase cautelare e non definisce nel merito la legittimità della revoca del permesso di soggiorno. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento all'assenza del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in relazione all'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La tutela cautelare deve essere negata quando non risulti un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della definizione del giudizio, anche se il fumus boni iuris non venga espressamente esaminato.
  • La permanenza dello straniero nel territorio nazionale nelle more del giudizio può escludere il periculum in mora connesso all'impugnazione della revoca del permesso di soggiorno, qualora dal testo emerga che non è intervenuto un allontanamento effettivo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodoDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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