Cassazione Civile, Sentenza n. 28116/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione degli accertamenti Iva relativi agli anni 2011 e 2012: l'Ufficio aveva recuperato IVA (e disconosciuto una richiesta di rimborso di euro 92.643) ritenendo errata l'applicazione dell'aliquota agevolata nelle fatture emesse da Margerri S.r.l. per lavori di ristrutturazione. La questione centrale è stata se gli interventi costituissero ristrutturazione edilizia (con possibile agevolazione) ovvero nuova costruzione escludente l'agevolazione; rilevava altresì la prova della destinazione delle unità immobiliari come abitazioni non di lusso e la questione dell'interesse dell'Agenzia a far valere il credito non insinuato nel passivo fallimentare
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate: i primi due motivi (sulla qualificazione dell'intervento come nuova costruzione e sulla mancata prova della destinazione abitativa non di lusso) sono stati dichiarati inammissibili e comunque infondati; il terzo motivo (sull'interesse ad agire dell'Agenzia) è stato assorbito. La Corte ha confermato la valutazione di merito della CTR che ha considerato valutabili, nell'insieme, il titolo edilizio iniziale e le varianti autorizzate in corso d'opera che hanno comportato aumento volumetrico (cantine interrate) e modifica della sagoma (terrazzo tergale). Condanna dell'Agenzia alle spese processuali
Norme richiamate
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (DPR 633/1972)
art. 19, art. 54, art. 57; art. 127-quaterdecies, tab. A parte III; art. 39, tab. A parte II
Norme fiscali sul recupero dell'IVA e sulle aliquote applicabili. La Corte ha valutato l'applicabilità dell'aliquota agevolata alla luce della natura dell'intervento edilizio e del quadro normativo e tabellare vigente per gli anni in contestazione
legge 5 agosto 1978, n. 457
Definizione di ristrutturazione edilizia quale intervento che trasforma l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere e che includeva, ratione temporis, anche demolizione e ricostruzione con stessa volumetria e sagoma. La Corte ha applicato tale nozione per verificare la natura dell'intervento
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia)
Ripropone la nozione di ristrutturazione edilizia e il limite precedente alla modifica normativa del 2013; la Corte l'ha impiegata per confrontare le opere effettuate e le varianti autorizzate
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conv. con mod. dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
art. 30 comma 1 lett. a) (richiamato nel testo)
Modifica normativa che ha successivamente inciso sulla nozione di ristrutturazione (eliminando il requisito della sagoma) ma non applicabile ratione temporis agli anni d'imposta oggetto del contenzioso
codice civile
Regole sulla distribuzione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse adeguatamente valutato le prove prodotte (titoli abilitativi, certificazioni catastali) senza violare la ripartizione degli oneri probatori
codice di procedura civile
art. 100; art. 360 comma 1 nn. 3 e 4
Art. 360 regola i motivi di ricorso per cassazione e i relativi inquadramenti; art. 100 sul difetto di interesse ad agire è stato considerato dalla CTR come ulteriore ratio decidendi, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto assorbito tale motivo alla luce della conferma del merito
Massime di principio
- La qualificazione dell'intervento edilizio (ristrutturazione vs nuova costruzione) si determina con valutazione di merito sulle opere effettivamente autorizzate ed eseguite, considerando non solo il permesso iniziale ma anche le varianti sopravvenute e le opere effettivamente realizzate
- La realizzazione di opere che comportano aumento volumetrico o modifica della sagoma (anche mediante cantine autorizzate e terrazze) può configurare nuova costruzione ai fini dell'esclusione di agevolazioni fiscali, soprattutto se le varianti sono state autorizzate con pagamento degli oneri
- I certificati catastali e i titoli abilitativi (permessi e varianti) rappresentano elementi probatori rilevanti per dimostrare la destinazione delle unità immobiliari e la natura dell'intervento; il giudice deve valutare il complesso probatorio nel suo insieme
- La Corte di Cassazione esercita controllo di legittimità e non rivede in fatto le valutazioni del giudice di merito; i ricorsi che in realtà chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili o infondati
- L'eventuale mancanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare non esclude automaticamente l'interesse dell'Amministrazione; tuttavia, se la decisione di merito rende irrilevanti i presupposti per il recupero, la questione dell'interesse può rimanere assorbita
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