Cassazione Civile, Sentenza n. 4326/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugnava il decreto del Tribunale di Catania che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da Teatro Stabile Catania, per essere il reclamo stato depositato dopo il termine perentorio di 10 giorni. INPS sosteneva che, ai sensi dell'art. 12 della legge n.3/2012 e del rinvio all'art. 739 c.p.c., il dies a quo per proporre il reclamo dovesse decorrere dalla notificazione del decreto (essendo il provvedimento dato in confronto di più parti) e non dalla pubblicazione sul sito indicato dal Tribunale; inoltre lamentava che la pubblicazione non garantisce la conoscenza del contenuto dell'atto e che quindi il termine non poteva decorrere da tale pubblicità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato e lo ha rigettato. Ha affermato il seguente principio: il rinvio operato dall'art.12, comma 2, della legge n.3/2012 all'art.739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del termine per proporre reclamo (dieci giorni) dalla comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria (ad esempio mediante PEC), ferma restando la possibilità, in mancanza di tale comunicazione, della notificazione a istanza di parte. La Corte ha escluso che la sola pubblicazione (su sito o iscrizione nel Registro delle imprese) sia, di regola, idonea a far decorrere il termine breve. Nel caso di specie la cancelleria aveva comunicato integralmente il decreto all'INPS il 23/03/2018; il reclamo è stato depositato il 03/05/2018, quindi oltre il termine e pertanto il Tribunale di Catania non ha errato a dichiararlo tardivo. La Corte ha compensato integralmente le spese processuali.
Norme richiamate
legge n.3/2012, art.12, comma 2
“il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. ... Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale ...”
La Corte ritiene che il rinvio all'art.739 c.p.c. sia compatibile ma vada interpretato in modo da ammettere la decorrenza del termine dalla comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria (es. PEC), salva la notificazione a istanza di parte in mancanza di tale comunicazione.
art. 739 c.p.c.
“il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti”
La norma stabilisce il termine breve di dieci giorni e disciplina il dies a quo in funzione del numero e della qualità delle parti; la Corte la applica facendo salvo il ricorso all'istituto della comunicazione integrale della cancelleria (PEC) quale modalità compatibile per rendere il termine decorso.
art. 136 c.p.c. (e modifiche introdotte dal d.l. 179/2012)
La Corte rileva che le modifiche che hanno reso obbligatoria la PEC hanno rafforzato l'equipollenza tra comunicazione (a cura della cancelleria) e notificazione ai fini della certezza della conoscenza dell'atto, rendendo la comunicazione integrale via PEC idonea a far decorrere il termine breve.
Codice della crisi d'impresa (d.lgs. recante norme sul concordato e sulla crisi), art.70, comma 8 e art.51
art.70 comma 8: “la sentenza di omologa ... è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore ... La sentenza è impugnabile ai sensi dell’art.51"; art.51: "Il reclamo ... con ricorso da depositare ... entro il termine di trenta giorni... Il termine per il reclamo decorre per le parti dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e per gli altri interessati, dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui al 327, primo comma, del codice di procedura civile"
La disciplina del Codice della Crisi regola in modo autonomo e diverso la decorrenza dei termini per l'impugnazione dell'omologa in ambito d'impresa (termine di 30 giorni e decorrenza dalla notificazione telematica per le parti), ma tale regolazione è normativa successiva e non applicabile ratione temporis alla fattispecie di cui alla legge n.3/2012.
art. 327 c.p.c.
La Corte richiama la disposizione sulla decadenza dell'impugnazione in caso di mancata notificazione o comunicazione integrale, che resta applicabile se non sia stata effettuata la comunicazione o la notificazione del provvedimento.
art.133, comma 2, c.p.c.
“la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art 325 c.p.c.”
La Corte precisa che tale norma riguarda specificamente la sentenza e non ostacola l'interpretazione secondo cui, per l'omologa dell'accordo di sovraindebitamento, la comunicazione integrale della cancelleria può dare inizio alla decorrenza del termine per il reclamo.
legge fallimentare (riferimenti giurisprudenziali ad artt. 18, 172, 183 l.fall.)
La giurisprudenza sulla impugnazione dell'omologa del concordato e sulla decorrenza dei termini (e sul ruolo della pubblicazione/iscrizione nel Registro delle imprese) è stata richiamata dalla Corte come confronto; da essa emerge che, in assenza di norma specifica, la pubblicazione non è normalmente idonea a far decorrere il termine nei confronti delle parti notificate.
Massime di principio
- In procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) il termine per proporre reclamo contro l'omologa è perentorio e di dieci giorni.
- Il dies a quo può decorrere dalla comunicazione integrale del decreto da parte della cancelleria (ad esempio via PEC): tale comunicazione è equiparata, ai fini della decorrenza del termine, a una notificazione a tutela della certezza della conoscenza dell'atto.
- Se la cancelleria non comunica integralmente il provvedimento, il termine può decorrere dalla notificazione ad istanza di parte; la sola pubblicazione (sito web o iscrizione al Registro delle imprese) non è di regola sufficiente a far decorrere il termine nei confronti di parti processuali.
- La comunicazione deve essere integrale (testo completo con motivazione e dispositivo): la mera conoscenza del dispositivo o dei dati di deposito non è sufficiente per far decorrere il termine breve, perché la parte ha diritto a conoscere la motivazione per formulare adeguatamente il gravame.
- Le regole del Codice della Crisi e della normativa fallimentare talvolta disciplinano diversamente decorrenze e termini; occorre verificare la norma applicabile ratione temporis e ratione materiae: non sempre le soluzioni del Codice della Crisi possono essere trasposte alla legge n.3/2012.
- In mancanza di comunicazione integrale o di notificazione, trova applicazione la disciplina sulla decadenza delle impugnazioni (art.327 c.p.c.).
- Per il ricorrente è prudente non fare affidamento sulla sola pubblicazione per non incorrere in decadenza: occorre ottenere/evidenziare la comunicazione integrale o provvedere alla notificazione a istanza di parte.
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