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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4302/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Donati spa ha chiesto il rimborso parziale dell'imposta proporzionale di registro (3%) versata in sede di liquidazione del lodo arbitrale n.1345/2008, sostenendo che parte delle somme condannate dovevano essere assoggettate ad IVA e non a registro, come emerso da verifiche della GdF e da atto di definizione dell'Agenzia. L'istanza di rimborso (dicembre 2013) riguardava un importo di euro 24.548,00. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato il ricorso originario di Donati inammissibile per difetto di legittimazione attiva, rilevando che l'imposta di registro era stata effettivamente pagata da Besix s.a. (Mod. F23 del 19.5.2008), co-obbligata solidalmente, e non dalla Donati; Donati impugna tale decisione davanti alla Cassazione sostenendo di essere titolare del diritto e di aver interesse a agire in quanto destinataria delle contestazioni fiscali e parte del rapporto sostanziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 131/1986 e della disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo, il diritto al rimborso spetta al soggetto che ha effettivamente pagato (solvens). Essere obbligato in via solidale non equivale, di per sé, a essere titolare della legittimazione attiva per ottenere la restituzione di quanto versato da un altro soggetto. La Corte ha ritenuto pacifico che il pagamento dell'imposta fu eseguito da Besix s.a.; Donati non ha dimostrato di aver subito un'effettiva perdita patrimoniale né di aver esercitato un regresso che la ponesse nella posizione del solvens. Inoltre la circostanza che Donati sia stata l'unica destinataria della verifica della GdF e della successiva definizione a tassazione IVA non è, per sé, idonea a riconoscere il diritto di rimborso quando il pagamento era stato effettuato da un altro contribuente. La Corte ha altresì escluso la rilevanza di un rapporto di mandato/ATI quale titolo che attribuisca a Donati la legittimazione attiva richiesta. Spese a carico della ricorrente e contributo unificato aggiuntivo; ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 131/1986, art. 77 (Testo Unico imposta di registro)

    Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

    La Corte interpreta l'art. 77 nel senso che il diritto al rimborso è collegato al soggetto che ha effettivamente adempiuto l'obbligazione tributaria (solvens); la qualità di contribuente o la solidarietà passiva non attribuiscono automaticamente la legittimazione attiva al soggetto che non ha materialmente pagato.

  • Codice civile, art. 2033 (ripetizione dell'indebito)

    Richiamata per spiegare la natura restitutoria dell'azione di ripetizione dell'indebito: l'azione è circoscritta tra il soggetto che ha pagato e il destinatario del pagamento, anche se l'incasso è avvenuto tramite rappresentante.

  • Normativa e giurisprudenza su ATI e mandato (art. 22 L. 584/77; art. 37, comma 17 d.lgs. 163/2006; Cass. n. 30354/18)

    La Corte ribadisce che l'Associazione Temporanea di Imprese non costituisce un soggetto giuridico fiscale autonomo che consenta l'attribuzione automatica della legittimazione al rimborso: ciascun aderente agisce autonomamente per gli adempimenti fiscali e la responsabilità fiscale resta individuale.

  • Riferimenti giurisprudenziali (Cass. nn. 6864/23, 7871/11, 12759/16, 1995/18 e altre)

    La Corte si appoggia a precedenti che confermano il principio che la richiesta di rimborso spetta al soggetto che ha effettivamente pagato; distingue inoltre il caso del notaio (responsabile d'imposta) dalle ipotesi di contribuenti solidali.

Massime di principio

  • Il diritto amministrativo-tributario al rimborso spetta normalmente al soggetto che ha materialmente pagato l'imposta (solvens); la mera qualifica di co-obbligato solidale non attribuisce automaticamente la legittimazione attiva.
  • Per ottenere il rimborso chi agisce deve provare di aver subito un'effettiva perdita patrimoniale (aver pagato) o di essere subentrato nella posizione del pagatore tramite regresso/riassorbimento.
  • La circostanza di essere l'unico destinatario di un accertamento o di una rettifica (es. verifica GdF) non è sufficiente, se non accompagnata dalla prova che il soggetto ha effettivamente pagato l'imposta di cui si chiede la restituzione.
  • Nelle ATI non esiste un soggetto fiscale unitario: ogni impresa mantiene autonomia per gli adempimenti fiscali; perciò non si può ottenere il rimborso invocando l'ATI a titolo di legittimazione unica.
  • Quando il pagamento è stato effettuato da un terzo (es. altro co-obbligato), l'azione diretta di rivalsa per il rimborso va promossa dal soggetto che ha pagato; il co-obbligato non pagante può agire solo in via di regresso nei confronti del solvens, se e quando questi abbia effettivamente anticipato la somma.
  • Documentazione probatoria essenziale per chi richiede il rimborso: prova dell'effettivo pagamento (es. Mod. F23), eventuali atti di regresso o subentro, prova di oneri patrimoniali derivanti dall'accertamento. In mancanza, il rimborso è precluso.
  • Distinguere sempre la fattispecie dal caso del notaio: il ruolo del notaio come responsabile d'imposta e la relativa giurisprudenza non sono estensibili ai rapporti tra contribuenti obbligati in solido.

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