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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13322/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di ristorazione e dei suoi tre soci. Per la società l'Ufficio aveva recuperato maggiori ricavi ai fini IRAP e IVA per il 2012; per i soci aveva emesso avvisi ai fini IRPEF in ragione delle rispettive quote partecipative. Le riprese traevano origine da un pvc della Guardia di Finanza, fondato su documentazione extracontabile rinvenuta presso una lavanderia che operava per la società, dalla quale emergevano dati sui tovaglioli lavati e, correlativamente, sul volume di pasti/tovagliato effettivamente consegnato rispetto a quanto fatturato. In appello l'Agenzia aveva ottenuto la parziale riforma della decisione di primo grado, con conferma dell'an delle riprese e riduzione del quantum. In Cassazione i contribuenti deducevano quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, asseritamente apodittica e contraddittoria; (2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2697 c.c., sostenendo che mancassero i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo e che si trattasse invece di accertamento induttivo puro illegittimo; (3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riguardo a presunti errori del brogliaccio extracontabile, a periodi di chiusura del locale e a un diverso trattamento rispetto ad altro esercizio commerciale; (4) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la decisione sarebbe stata fondata su una prova in realtà non offerta. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per richiesta surrettizia di nuovo esame del fatto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione chiara e logicamente intellegibile, sufficiente a superare il minimo costituzionale. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, ribadendo che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità è solo parzialmente inattendibile e che la documentazione extracontabile reperita presso altra società, ma riferita a rapporti contrattuali con la contribuente, può essere utilizzata come elemento indiziario attendibile e corroborato da ulteriori riscontri. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, risultava generico e mirava in sostanza a un riesame del merito; ha altresì ritenuto irrilevata la doglianza sul diverso trattamento riservato ad altro esercizio commerciale. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui il travisamento della prova, quando rilevante, va veicolato con gli strumenti processuali appropriati e comunque richiede una svista percettiva non ravvisabile nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità è solo parzialmente inattendibile e l'Ufficio integra le scritture con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici possono sorreggere la ricostruzione del reddito solo se sorrette da un ragionamento inferenziale qualificato e attendibile.

  • art. 2729 c.c.

    richiede che gli indizi abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza per assurgere a prova presuntiva.

  • art. 2697 c.c.

    è evocato dai ricorrenti, ma la Corte conferma che l'accertamento può fondarsi su elementi presuntivi idonei una volta accertata l'inattendibilità parziale della contabilità.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se rende percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone una motivazione esistente, intelligibile e non meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro evocato per la nullità della sentenza e per il travisamento processuale, ma non consente un riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente la censura per violazione di legge, ma non la richiesta di nuova valutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo o le anomalie motivazionali estreme.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione può essere ravvisata solo se il giudice pone a base della decisione una prova inesistente o travisa un fatto processuale in modo percettivo, non quando valuta diversamente gli elementi acquisiti.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    il travisamento della prova, se consiste in errore di fatto percettivo, trova rimedio nella revocazione nei casi previsti.

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, quando le scritture contabili sono solo parzialmente inattendibili l'Ufficio può procedere ad accertamento analitico-induttivo e colmare le lacune con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • La documentazione extracontabile legittimamente reperita può essere utilizzata a fini fiscali anche se rinvenuta presso un terzo, quando sia logicamente collegata ai rapporti economici intrattenuti con il contribuente e sia corroborata da ulteriori riscontri oggettivi.
  • La motivazione è apparente solo se non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico decisorio; non basta la mera insufficienza o il dissenso della parte rispetto alla valutazione compiuta dal giudice.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto o delle prove, specie quando la sentenza abbia già affrontato e ridimensionato i rilievi difensivi sui dati extracontabili.
  • Il travisamento della prova rileva solo se vi è una svista percettiva sul contenuto oggettivo dell'elemento probatorio; altrimenti la censura non può essere veicolata come violazione dell'art. 115 c.p.c. per ottenere una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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