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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44293/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza per territorio tra i due Tribunali in relazione ai reati contestati a Marco Cesarini (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000). Il Tribunale di Spoleto aveva in prima battuta dichiarato la propria incompetenza ritenendo competente il Tribunale di Perugia (richiamando la sede dell'ufficio di polizia tributaria che ha condotto le indagini), mentre il Tribunale di Perugia aveva a sua volta dichiarato la propria incompetenza ritenendo competente il Tribunale di Spoleto (in base al luogo di esercizio effettivo dell'impresa e alla sede operativa di Foligno). Si è dovuto quindi decidere quale criterio di attribuzione della competenza si applicasse: il luogo di commissione/consumazione indicato nell'imputazione, il luogo di accertamento, il domicilio fiscale/sede legale o altro criterio speciale previsto dal d.lgs. n. 74/2000.

La decisione

La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto e lo ha risolto riconoscendo la competenza del Tribunale di Spoleto. Motivo: alla data rilevante (esercizio dell'azione penale) i due reati avevano la stessa pena; pertanto, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., la competenza spetta al giudice del reato commesso per primo. Dalla lettura della richiesta di rinvio a giudizio risulta che il reato di cui all'art. 8 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) è stato commesso anteriormente e indicato come consumato a Foligno; tale indicazione non è macroscopicamente erronea ed è supportata da elementi istruttori (contabilità reperita nell'unità operativa di Foligno, conto corrente locale, domicilio del legale rappresentante). La Corte ha altresì chiarito che per il reato di cui all'art. 8 non si applica il criterio del domicilio fiscale di cui all'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 (tale criterio riguarda solo i reati del capo I, titolo II), e che non occorre ricorrere al criterio del luogo di accertamento o alla regola dell'ufficio che ha iscritto la notizia di reato (art. 18, comma 3) perché il luogo di commissione è indicato e provato. Il processo riprenderà dinanzi al Tribunale di Spoleto dal punto in cui era stato sospeso (udienza dibattimentale del 27/10/2021). L'estratto della decisione sarà comunicato e notificato secondo art. 32, comma 2 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Disciplina il conflitto di competenza: due giudici che rifiutano contemporaneamente la cognizione determinano il conflitto che va risolto dalla Corte di Cassazione.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Se i reati connessi hanno la stessa pena (ultima ipotesi), la competenza spetta al giudice del reato commesso per primo.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Regola la connessione dei reati; i reati connessi vanno valutati insieme per la determinazione della competenza.

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Norma generale sul luogo di consumazione del reato: per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti la competenza si determina in base al luogo di consumazione, salvo le speciali disposizioni del d.lgs. n. 74/2000.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 8 (reato)

    Articolo sostanziale che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la competenza per tale reato segue le regole processuali indicate (art. 8 c.p.p. e art. 18 d.lgs. 74/2000).

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 18, comma 1

    Prevede che, quando non è possibile applicare i criteri ordinari o il comma 3, per il reato è competente il giudice del luogo di accertamento del reato (criterio sussidiario).

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 18, comma 2

    Attribuisce la competenza, per i reati del capo I del titolo II, al luogo del domicilio fiscale del contribuente (applicabile, per esempio, al reato dell'art. 2 ma non all'art. 8).

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 18, comma 3

    "nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale"

    Regola speciale per il reato di emissione di fatture inesistenti: se i documenti sono stati emessi in più circondari, è competente il giudice del luogo dove il PM ha per primo iscritto la notizia di reato. Si applica solo se ricorrono le relative condizioni.

  • art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di comunicazione immediata dell'estratto della decisione ai giudici in conflitto e al pubblico ministero e la notifica alle parti private.

Massime di principio

  • Per determinare la competenza territoriale in casi di reati connessi verificare la pena prevista al momento dell'esercizio dell'azione penale; se uguale, prevale il giudice del reato commesso per primo (art. 16 c.p.p.).
  • Nelle imputazioni, l'indicazione del luogo di commissione contenuta nella contestazione del pubblico ministero vincola la determinazione della competenza, salvo errori macroscopici ed immediatamente percepibili.
  • Per i reati fiscali, distinguere quale disposizione speciale di attribuzione della competenza del d.lgs. n. 74/2000 si applica: il comma 2 dell'art. 18 (domicilio fiscale) riguarda specifiche fattispecie e non l'art. 8; il comma 3 disciplina i casi di emissione di documenti in più circondari; il comma 1 (luogo di accertamento) è residuo e va usato solo se gli altri criteri non sono applicabili.
  • La mera sede legale della società non prevale se esistono elementi che dimostrino una sede operativa effettiva diversa (unità locale, contabilità, conto corrente, domicilio del rappresentante) che indicano il luogo di commissione del reato.
  • La collocazione dell'ufficio investigativo (es. reparto Guardia di Finanza) non è automaticamente determinante per la competenza territoriale se il luogo di commissione è individuabile e provato.
  • In caso di contrasto negativo fra giudici, la Corte di Cassazione decide il conflitto e il procedimento riprende dal punto in cui era stato interrotto in precedenza.

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