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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14594/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare subita dall'8 marzo 2022 al 30 marzo 2023 per il delitto di concorso in omicidio (scomparsa/omicidio di Rizzotti Sebastiano). L'imputazione era scaturita da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dall'ipotesi di contesto mafioso; il ricorrente è stato poi definitivamente assolto con la Corte d'Assise d'appello di Messina il 27/02/2024 (irrevocabile 04/07/2024). In sede di riparazione il giudice distrettuale ha escluso il diritto all'indennizzo ritenendo che l'Abbate avesse concorso, con colpa grave, a determinare o mantenere la custodia cautelare: in particolare per aver materialmente prelevato la vittima su ordine dei vertici della famiglia "barcellonesi" e consegnato la stessa a un esponente del clan (Messina Renzo), oltre che per aver reso dichiarazioni reticenti/mendaci agli inquirenti, rafforzando il quadro indiziario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Abbate confermando la valutazione del giudice di merito che aveva escluso la riparazione per la presenza di colpa grave. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione secondo cui la condotta extra-processuale dell'Abbate (esecuzione dell'ordine di prelevamento e consegna della vittima, nonché reticenza nelle dichiarazioni) è stata idonea, secondo le comuni regole di esperienza, a determinare l'intervento autoritativo e dunque a causare o favorire la custodia cautelare. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; nulla per le spese in favore del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave

    La norma riconosce il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione salvo il caso in cui il detenuto abbia causato, con dolo o colpa grave, l'instaurazione o il mantenimento della custodia cautelare. Il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio tale causa impeditiva e può valutare la condotta extra-processuale del richiedente secondo il parametro dell"id quod plerumque accidit"

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base per l'ordine di versamento, in caso di inammissibilità o rigetto, di una somma in favore della Cassa delle Ammende; applicata in concreto per quantificare l'importo (euro 3.000) da porre a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione è escluso se il richiedente ha concorso, con dolo o con colpa grave, a determinare o mantenere la custodia cautelare; tale accertamento è compito del giudice della riparazione e va effettuato d'ufficio.
  • La colpa grave ostativa può derivare non solo da azioni direttamente correlate al reato, ma anche da comportamenti extra-processuali che, secondo l'esperienza comune, rendevano prevedibile l'esito pericoloso per la vittima o il coinvolgimento dell'autorità (es. eseguire ordini di una organizzazione criminale che espongano la persona a rischio).
  • L'assoluzione nel giudizio di merito non impedisce che il giudice della riparazione trovi una condotta connotata da colpa grave: il sindacato non è sulla decisione di merito ma sulla condotta dell'interessato alla luce delle emergenze probatorie e della prevedibilità degli esiti.
  • La reticenza o le dichiarazioni mendaci rese agli inquirenti dopo la condotta contestata possono integrare una colpa processuale rilevante a fini della esclusione della riparazione, quando abbiano rafforzato il quadro indiziario contro il richiedente.
  • Il giudice della cassazione verifica la correttezza del procedimento logico-giuridico seguito dal giudice di merito nella valutazione della colpa grave: contestazioni che richiedano una rivalutazione di merito sono inammissibili.
  • In analoghe situazioni, chi subisce custodia cautelare per fatti collegati ad ambienti mafiosi e che abbia eseguito atti indicativi di contiguità o adesione a ordini del clan, o abbia reso dichiarazioni reticenti, corre il rischio di vedersi negata la riparazione anche se poi assolto.

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