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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22562/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/02/2025 con cui il Tribunale del riesame, in parziale riforma dell'ordinanza del 03/02/2025 che aveva applicato gli arresti domiciliari, ha sostituito la misura con il divieto di dimora in Roma e l'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria. L'imputata contestava la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza (sostenendo che la sua presenza e quella del coindagato Andrea Dulcetti nell'abitazione della persona offesa erano giustificate da un lavoro commissionato da un'agenzia e che erano estranei alla telefonata truffaldina), la mancata efficacia dell'induzione in errore della vittima (la quale aveva reagito coinvolgendo la figlia) e la motivazione circa la congiunta applicazione delle misure nonostante l'insussistenza del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha tuttavia esaminato la questione dei gravi indizi ribadendo che il giudice di merito ha adeguatamente motivato: sono stati considerati la chiamata anonima prospettante un pericolo per la figlia, la successiva presenza dei due indagati presso l'abitazione in assenza di giustificazioni plausibili, la tempistica degli eventi, le dichiarazioni non credibili del Dulcetti, la proprietà dell'auto e la condotta concorsuale della Voturno. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto logica la valutazione del Tribunale circa il rischio di reiterazione, desunto anche dagli strumenti atti allo scasso rinvenuti, e proporzionata la sostituzione della misura con il divieto di dimora e il controllo quotidiano.

Norme richiamate

  • art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen.

    Riconosciuta l'aggravante per aver tratto profitto ingiusto sfruttando lo stato di angoscia della vittima mediante la prospettazione di un pericolo per la figlia; la Corte accetta la qualificazione come tentata truffa aggravata.

  • art. 61, n. 5, cod. pen.

    La circostanza aggravante della minorata difesa è stata espressamente esclusa dal Tribunale, principio richiamato senza rilievi dalla Cassazione.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiesto per la cassazione il rispetto dei motivi consentiti e della specificità nella esposizione delle censure; l'assenza di specificità determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiede la specificità delle doglianze nel ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari; la Corte l'ha applicata per dichiarare il ricorso inammissibile.

  • Sez. U., n. 11 del 22/03/2000 (Audino)

    Richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la Cassazione, nel sindacare vizi di motivazione dei provvedimenti di riesame, deve verificare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere sussistenti i gravi indizi, controllandone la congruenza logica e giuridica.

Massime di principio

  • In cassazione contro provvedimenti cautelari del riesame occorre proporre motivi consentiti e con la necessaria specificità; l'assenza di specificità implica spesso l'inammissibilità del ricorso.
  • La Corte di legittimità non sostituisce il proprio giudizio probatorio a quello del giudice di merito: verifica soltanto se la motivazione del giudice di merito sia congrua, logica e conforme ai principi di diritto.
  • Per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza rilevano elementi quali la tempistica degli eventi, il collegamento tra soggetti coinvolti, la mancanza di giustificazioni credibili e riscontri investigativi (es. rinvenimento di strumenti atti allo scasso).
  • La reazione della vittima o il mancato completamento dell'azione delittuosa non escludono automaticamente la truffa tentata: è sufficiente la realizzazione del disegno truffaldino e il concreto pregiudizio o il pericolo prospettato.
  • La combinazione o la sostituzione di misure cautelari (es. arresti domiciliari con divieto di dimora e obbligo di presentazione) è legittima se motivata in termini di proporzionalità e idoneità a prevenire il rischio di reiterazione, anche in presenza di attenuazione rispetto alla misura originaria.
  • L'esistenza di strumenti da scasso o altri indizi di capacità a delinquere costituisce elemento rilevante per la sussistenza del pericolo di reiterazione e per la scelta delle misure cautelari.

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