Sentenza del 15/05/2015 n. 9971 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato avvisi di mora, cartelle di pagamento e iscrizioni a ruolo relative all'IVA degli anni 1993, 1994 e 1995, sostenendo principalmente che le cartelle non fossero state validamente notificate. Ha inoltre invocato la definizione agevolata dei carichi mediante la cosiddetta rottamazione prevista dalla Legge n. 289 del 2002, articolo 12, lamentando anche l'omessa pronuncia su tale questione, la scusabilità dell'errore nel pagamento di una rata e l'assenza di un provvedimento formale di diniego. In Cassazione ha contestato, tra l'altro, la tardiva produzione dei referti di notifica, la violazione dell'onere della prova e la validità delle notificazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto utilizzabili in appello i documenti prodotti tardivamente in primo grado, poiché il processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello e i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio. Ha confermato che le cartelle erano state notificate il 15 aprile 1999 presso la sede della società, mediante consegna a un dipendente poi divenuto legale rappresentante, cioè a persona idonea a riceverle. La relazione di notifica, anche con firma illeggibile dell'agente notificatore, è stata considerata valida, essendo identificabile l'agente tramite il timbro e non essendo stata proposta querela di falso né tempestivo disconoscimento delle copie. I ricorsi originari, proposti molti anni dopo, erano quindi tardivi. Quanto alla definizione agevolata dell'IVA ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 289 del 2002, la Corte ha affermato che tale disposizione deve essere disapplicata per contrasto con il diritto dell'Unione europea. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro a favore dell'Agenzia delle Entrate e in 7.000 euro, oltre 200 euro per esborsi e oneri di legge, a favore di Equitalia-Esatri.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1
La produzione tardiva di documenti nel primo grado non determina necessariamente l'inutilizzabilità del documento, poiché lo stesso può essere valutato dal giudice d'appello.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello; tale facoltà permette al giudice di secondo grado di valutare anche documenti prodotti irritualmente in primo grado.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2
I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio fino alla conclusione del processo; pertanto, il documento prodotto in primo grado può essere esaminato in appello anche senza una formale reiterazione della produzione.
Codice civile, art. 2697
L'onere di provare la notificazione dell'atto grava sull'amministrazione o sul concessionario che la deduce, ma nella fattispecie tale prova è stata ritenuta raggiunta mediante i referti di notifica.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La cartella può essere notificata mediante consegna da parte dell'agente notificatore a una persona addetta all'azienda o alla sede del destinatario. In tale ipotesi non è necessaria la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario; è sufficiente una relazione di notifica datata e sottoscritta dall'agente.
Codice civile, art. 2719
Le copie fotografiche o fotostatiche possono provare il contenuto dell'originale se non vengono tempestivamente disconosciute in modo specifico.
Legge n. 289 del 2002, art. 12
La definizione agevolata dei ruoli relativa a crediti IVA, mediante pagamento di una percentuale ridotta, comporta una rinuncia definitiva dell'amministrazione alla riscossione di un credito già accertato e, per tale ragione, deve essere disapplicata quando contrasta con il diritto dell'Unione europea.
Sesta direttiva IVA e sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 17 luglio 2008, causa C-132/06
Gli Stati membri non possono introdurre meccanismi di condono o definizione agevolata che comportino una rinuncia generalizzata alla riscossione dell'IVA dovuta, compromettendo l'effettiva applicazione del sistema comune dell'imposta.
Codice di procedura civile, art. 360
La Corte ha rilevato l'erronea indicazione del numero del motivo di ricorso, precisando che la censura prospettata riguardava eventualmente un error in procedendo, riconducibile al n. 4 e non al n. 3.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione deve dimostrare la notificazione di una cartella, può utilizzare la relazione dell'agente notificatore e i relativi referti; la consegna presso la sede a un dipendente o ad altra persona addetta all'azienda può perfezionare validamente la notifica.
- La firma illeggibile dell'agente notificatore non rende automaticamente nulla la notificazione, se l'agente è identificabile mediante timbro o altri elementi presenti nella relazione.
- Una copia del documento notificatorio può essere sufficiente a dimostrare la notifica se il destinatario non la disconosce tempestivamente e specificamente.
- Nel processo tributario, la produzione tardiva di documenti in primo grado può comunque essere valutata in appello; la tardività della produzione non equivale necessariamente all'inutilizzabilità del documento.
- Se la cartella è stata validamente notificata e non viene impugnata entro il termine di legge, il debito si consolida e le contestazioni proposte molti anni dopo sono normalmente tardive.
- Per contestare efficacemente una notifica non basta negarne genericamente la ricezione: occorre indicare specifici vizi, contestare tempestivamente l'autenticità o conformità della documentazione e, ove necessario, proporre querela di falso.
- Le definizioni agevolate dei carichi IVA devono essere valutate alla luce del diritto dell'Unione europea: non sono automaticamente applicabili se comportano una rinuncia incompatibile alla riscossione effettiva dell'imposta.
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