Cassazione Civile, Sentenza n. 23548/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Centachrome impugnava avviso di accertamento (sanzione pecuniaria €69.714,00) per omessa tenuta delle scritture contabili 2000-2008, fondato su PVC della Guardia di Finanza che individuava una stabile organizzazione in Italia presso la S.G.S. s.r.l. di Milano. Contestate varie censure: nullità della notifica (comunicazioni via fax, difetti formali), nullità per mancata allegazione del PVC, insussistenza della stabile organizzazione/esterovestizione, illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento per presunta notizia di reato (obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p.), e incongruità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (sono infondati): 1) non vi è omessa pronuncia sulla presunta violazione del diritto di difesa (rigetto implicito e principio di rinuncia delle questioni non riproposte in appello); 2) il vizio di notifica non è stato dimostrato come idoneo a pregiudicare il diritto di difesa né è stata contestata la decadenza del potere impositivo, con richiamo alla possibilità di sanatoria ex art.156 c.p.c. e alla giurisprudenza. Ha invece accolto il terzo motivo: la motivazione della C.T.R. è insufficiente e apodittica in ordine alla sussistenza della stabile organizzazione in Italia presso la S.G.S.; manca l'esposizione del processo logico e della valutazione delle prove, con conseguente nullità per difetto motivazionale. Parte del quarto motivo è assorbita dall'accoglimento del terzo (la questione del raddoppio dei termini e dell'obbligo di denuncia va riesaminata nel nuovo giudizio). La sentenza della C.T.R. è cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame; le spese del giudizio di legittimità vanno regolate.
Norme richiamate
art. 5 Convenzione OCSE
Richiamato dall'Amministrazione come criterio per l'accertamento della stabile organizzazione personale in Italia; la decisione di merito deve però motivare il collegamento tra prove e la sussistenza del presupposto di stabile organizzazione
art. 60, comma 1, DPR 29 settembre 1973, n. 600
Norma sulla notificazione degli atti tributari; richiamata per dimostrare che l'atto era stato notificato anche mediante affissione e procedure previste
art. 156 cod. proc. civ.
Richiamato per la possibilità di sanare vizi di notifica degli atti (giurisprudenza S.U. e successiva interpretazione della Cassazione: la sanatoria può applicarsi anche agli atti sostanziali come l'avviso di accertamento quando non sussiste pregiudizio)
art. 331 cod. proc. pen.
Riferito all'obbligo di denuncia del pubblico ufficiale; la presenza di seri indizi che fanno sorgere tale obbligo è il presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento
art. 43 DPR 29 settembre 1973, n. 600 (art. 37 d.l. 4 luglio 2006, n. 223 richiamato)
Disciplina il raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia (collegamento a quanto previsto dall'art.331 c.p.p. e giurisprudenza sul tema); il raddoppio opera in presenza dell'astratta sussistenza del reato perseguibile d'ufficio, ma il giudice tributario deve verificare l'uso non pretestuoso di tale istituto (prognosi postuma sui presupposti dell'obbligo di denuncia)
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 36, art. 56, art. 62 richiamati)
Norme sul processo tributario: art.56 (rinuncia delle questioni non riproposte in appello), art.62 richiamata in motivi come parametro di legittimità formale; art.36 sul tema della motivazione e del vizio di ultrapetizione e omessa motivazione
art. 112 e art. 115 cod. proc. civ.
Richiamati nei motivi di nullità per presunta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della motivazione; la Cassazione richiama la necessità di motivazione adeguata ma rigetta le doglianze procedurali ove il rigetto sia implicito e compatibile con la decisione
Massime di principio
- Un vizio formale di notifica (anche invio via fax o omissioni formali) non annulla automaticamente l'atto tributario: il contribuente deve dimostrare il pregiudizio al diritto di difesa o la decadenza dell'Amministrazione per ottenere l'annullamento
- I vizi di notifica possono essere sanati ex art.156 c.p.c. quando non ne risulti un concreto pregiudizio per il destinatario; la giurisprudenza di legittimità conferma la possibilità di sanatoria anche per atti sostanziali
- Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sussistono seri indizi di reato che fanno sorgere l'obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p.; il giudice tributario deve verificare, mediante una prognosi ex post, l'esistenza dei presupposti dell'obbligo e vigilare sull'uso non pretestuoso del raddoppio (il contribuente può contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non l'esistenza del reato)
- Le decisioni di merito che accertano fatti complessi (es. esistenza di una stabile organizzazione) devono contenere una motivazione chiara e completa: l'indicazione delle prove rilevate, la valutazione logica di ciascuna risultanza e il percorso argomentativo che conduce alla decisione; la carenza di questa motivazione può determinare la cassazione con rinvio
- In sede di appello tributario, le questioni non specificamente riproposte sono considerate rinunciate (art.56 d.lgs. 546/1992): chi solleva più censure deve assicurarsi di mantenerle nel grado successivo se intende che siano esaminate
- Nel valutare l'esistenza di una stabile organizzazione sulla base di documentazione acquisita in accessi ispettivi, il giudice deve esplicitare il nesso probatorio tra documenti e fatto negoziale/fattuale dedotto dall'Amministrazione; conclusioni apodittiche sono invalide
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