Sentenza del 23/04/2020 n. 8082 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza di merito che aveva annullato l'avviso di liquidazione dell'imposta sulle donazioni per la costituzione del trust "L." operato da S.F. (trust in parte autodichiarato con lo stesso disponente nominato trustee e beneficiari indicati tra il disponente, la moglie e i discendenti). L'Ufficio sosteneva che il D.L. n. 262/2006 (art. 2, commi 47-49) ha esteso l'imposta sulle successioni e donazioni anche alla costituzione dei vincoli di destinazione (quindi anche ai trust) e che il conferimento dei beni al trust avrebbe costituito un trasferimento imponibile soggetto all'aliquota dell'8%.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che la norma che reintrodusse l'imposta sulle successioni e donazioni e richiamò i "vincoli di destinazione" non abbia istituito un autonomo tributo sulla mera costituzione del vincolo: il presupposto dell'imposta rimane l'effettivo trasferimento di ricchezza a titolo di liberalità. Nel trust (anche nell'autodichiarato, con coincidenza di disponente e trustee) la dotazione dei beni ha natura meramente strumentale e segregante e non realizza di per sé un arricchimento imponibile; l'imposta proporzionale sulle donazioni e successioni è dunque dovuta solo al momento dell'effettiva attribuzione/transfert finale dei beni ai beneficiari. La Corte ha altresì compensato le spese di lite per l'incertezza giurisprudenziale e ha respinto il ricorso incidentale del contribuente.
Norme richiamate
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 47-49 (conv. L. 24 novembre 2006, n. 286)
è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico... fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54
La Corte interpreta la disposizione nel senso che i "vincoli di destinazione" (inclusi i trust) rientrano nell'ambito delle disposizioni richiamate, ma non istituiscono un autonomo tributo sulla mera costituzione del vincolo: il presupposto impositivo resta l'effettivo trasferimento liberale di ricchezza.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico imposte successioni e donazioni)
Richiamato come quadro normativo per il presupposto impositivo: l'imposta sulle successioni e donazioni grava su trasferimenti che realizzano una liberalità e un concreto arricchimento (art. 1 e principi generali).
Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, L. 16 ottobre 1989, n. 364
La Convenzione (e la legge di ratifica) definisce la natura del trust: effetto segregante, il trustee amministra ma non acquisisce piena ed indiscriminata proprietà; il trust è strumento di destinazione patrimoniale e va interpretato secondo il suo programma negoziale.
Art. 53 Cost.
Richiamato per il principio costituzionale di capacità contributiva: non è costituzionalmente sostenibile un'imposta proporzionale priva di collegamento con una effettiva capacità contributiva (cioè senza reale trasferimento/arricchimento).
Art. 12 Preleggi
Utilizzato per sostenere che l'interpretazione normativa deve guardare all'intenzione del legislatore: il richiamo ai vincoli di destinazione intendeva evitare elusioni, non istituire un'imposta autonoma priva di nesso con la capacità contributiva.
Art. 92 c.p.c.
Dottrina per la compensazione delle spese di lite: la Corte ha ritenuto giustificata la compensazione per l'assenza di univoci precedenti di legittimità al momento della decisione di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Rilevato in ordine agli adempimenti relativi al contributo unificato del ricorrente incidentale; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo.
Massime di principio
- La mera costituzione di un trust (anche autodichiarato) e la conseguente segregazione patrimoniale non costituiscono di per sé un trasferimento imponibile ai fini dell'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni: il presupposto impositivo è l'effettivo trasferimento/arricchimento del beneficiario.
- Nei trust la tassazione proporzionale (donazioni/successioni) va riferita, di regola, all'atto finale di attribuzione dei beni ai beneficiari; gli atti istitutivi o di dotazione possono scontare imposte d'atto in misura fissa (registro, ipotecaria, catastale) salvo diversa qualificazione sostanziale.
- Eccezioni: se, per il contenuto negoziale concreto, emerge sin dall'atto istitutivo una volontà reale e immediata di trasferire la ricchezza a un beneficiario determinato (o se il trust è in realtà un negozio diverso — es. atto simulato), può scattare l'imposizione proporzionale immediata. Occorre quindi verifica della sostanza oltre la forma.
- In presenza di profili di elusione, simulazione o di effetti traslativi immediati, l'Amministrazione può contestare la requalificazione dell'atto e chiedere l'imposizione proporzionale; l'azione del fisco deve però essere supportata da elementi sulla reale capacità contributiva emergente.
- Se la giurisprudenza è incerta su un punto controverso, i giudici di merito possono compensare le spese di lite; questa incertezza giustifica cautela nell'adottare posizioni esclusive senza adeguato fondamento giurisprudenziale o probatorio.
- Per orientare comportamenti pratici: documentare chiaramente nei negozi la natura e lo scopo del trust; valutare la designazione dei beneficiari e le clausole che possano dimostrare o escludere la volontà di trasferimento immediato; in caso di dubbi fiscali, considerare consulenza preventiva o richiesta di interpello.
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