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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16881/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società cessionaria di credito aveva promosso espropriazione presso terzi contro un debitore, sulla base di un decreto ingiuntivo emesso in favore di un diverso soggetto e del rilascio di una seconda copia esecutiva. Il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi, deducendo in sintesi che il titolo posto a base dell'esecuzione era un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e mai munito della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., con conseguente nullità del precetto e del pignoramento presso terzi. In appello il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta ordinanza di assegnazione e aveva reputato inammissibili le ulteriori contestazioni formulate solo in comparsa conclusionale. Con il ricorso per cassazione il debitore ha censurato, da un lato, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per violazione dell'art. 100 c.p.c.; dall'altro, l'omessa verifica officiosa dell'inesistenza originaria del titolo esecutivo, dedotta nelle conclusioni, nonché la mancata considerazione della dedotta mancanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e ha cassato la sentenza impugnata sul punto della cessazione della materia del contendere, affermando che la chiusura dell'esecuzione con ordinanza di assegnazione non fa venir meno l'interesse a coltivare l'opposizione agli atti esecutivi già proposta, perché l'eventuale accoglimento può produrre effetti utili ex tunc sugli atti successivi e sul provvedimento finale della procedura. Esaminando la causa nel merito, la Corte ha però rigettato il secondo motivo: ha ritenuto tardiva, perché proposta solo nel giudizio di opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c. e oltre il termine perentorio di venti giorni dal precetto, la censura relativa alla mancanza della dichiarazione di esecutorietà; ha inoltre affermato che, trattandosi di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., non era necessaria la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. Ha infine ritenuto inammissibile la nuova doglianza proposta in comparsa conclusionale sull'inesistenza del titolo, perché nelle opposizioni agli atti esecutivi il thema decidendum è fissato dai motivi dell'atto introduttivo, e ha escluso un potere-dovere officioso del giudice, poiché la contestazione riguardava non l'esistenza del titolo, ma la sua produzione/documentazione nel fascicolo esecutivo. Il risultato finale è stato la cassazione con decisione nel merito e dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, con condanna del ricorrente alle spese dei due gradi.

Norme richiamate

  • art. 543 c.p.c.

    indica il fondamento del pignoramento presso terzi promosso dal creditore procedente.

  • art. 617 c.p.c.

    disciplina l'opposizione agli atti esecutivi già iniziata l'esecuzione; il termine per proporla è perentorio e la sua violazione comporta decadenza. L'oggetto dell'opposizione è circoscritto ai motivi dedotti nell'atto introduttivo.

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire nell'opposizione non viene meno per il solo fatto che la procedura esecutiva si sia chiusa con esito satisfattivo per il creditore.

  • art. 647 c.p.c.

    la dichiarazione di esecutorietà è richiesta solo per il decreto ingiuntivo che diventa esecutivo dopo l'emanazione, non per quello già provvisoriamente esecutivo.

  • art. 642 c.p.c.

    il decreto ingiuntivo che nasce provvisoriamente esecutivo è un titolo pienamente valido per l'esecuzione forzata.

  • art. 474 c.p.c.

    l'esistenza del titolo esecutivo è condizione dell'azione esecutiva; la mancata produzione in originale o copia autentica è invece un presupposto processuale da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 476 c.p.c.

    richiamato nel descrivere la documentazione allegata alla procedura esecutiva e il decreto autorizzativo per il rilascio della seconda copia esecutiva.

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con gli artt. 99 e 112 c.p.c., ma senza una autonoma ratio decisoria sul punto.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con gli artt. 112 e 163 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio perché la nuova contestazione era inammissibile.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'esito della decisione.

Massime di principio

  • L'interesse a coltivare un'opposizione agli atti esecutivi non viene meno per il solo fatto che l'esecuzione forzata si sia conclusa con un provvedimento satisfattivo per il creditore, poiché l'eventuale accoglimento dell'opposizione può travolgere ex tunc gli atti successivi e incidere anche sull'atto conclusivo della procedura.
  • Nelle opposizioni agli atti esecutivi il thema decidendum è fissato dai vizi dedotti nell'atto introduttivo: nuove contestazioni formulate solo in seguito sono inammissibili come domande nuove.
  • Il termine di venti giorni per l'opposizione agli atti esecutivi preventiva decorre dalla notificazione del precetto ed è perentorio; la tardiva proposizione determina decadenza.
  • Un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo esecutivo pienamente valido e non necessita della successiva dichiarazione di esecutorietà prevista dall'art. 647 c.p.c.
  • La mancata produzione del titolo esecutivo in originale o in copia autentica integra un vizio processuale deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, ma non configura di per sé l'inesistenza del titolo e non impone un rilievo officioso del giudice come se mancasse la condizione dell'azione esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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