Ordinanza n. 147/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione del Responsabile della SC Acquisizione Beni e Servizi di ARCS n. 675 dell’11 settembre 2026, avente a oggetto “24PRE003 - Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 finalizzata alla conclusione di una convenzione / accordo quadro per l’affidamento della fornitura di MATERIALE PER GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA per un periodo di 48 mesi per gli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione verbali, dichiarazione lotti deserti e aggiudicazione”, e dei relativi allegati, limitatamente al lotto n. 181 (CIG B989FC9046); - per quanto occorrer possa, dei verbali della Commissione giudicatrice tutti, anche di estremi non noti, e in particolare quelli del 17, 24 e 31 marzo, 9 aprile e 30 giugno 2026 e dei verbali nn. 1 e 2 di seduta telematica del seggio di gara del 2 e 25 febbraio e 9 luglio 2026, comprensivi dei relativi allegati, ivi compresi il “prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa” e il prospetto delle graduatorie, nella misura in cui l’offerta presentata da Euromedical S.r.l. per il lotto n. 181 è stata ammessa, valutata, ritenuta conforme e collocata al primo posto della graduatoria; - per quanto occorrer possa, della Determinazione del Responsabile della SC Acquisizione Beni e Servizi di ARCS n. 195 del 9 marzo 2026, avente a oggetto “Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 finalizzata alla conclusione di una convenzione / accordo quadro per l’affidamento della fornitura di MATERIALE PER GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA per un periodo di 48 mesi per gli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia - 24PRE003. Ammissione/esclusione operatori economici e nomina della commissione giudicatrice”, nella parte in cui ha disposto l’ammissione di Euromedical S.r.l. alle fasi successive di gara, e del relativo verbale delle sedute telematiche del seggio di gara del 2 e del 25 febbraio 2026, nonché degli atti, anche dagli estremi non noti, con cui ARCS abbia ritenuto ammissibile l’offerta di Euromedical S.r.l. per il lotto n. 181; - ove occorrer possa, della lex specialis (bando, disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati, nonché risposte ai chiarimenti), nella parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di consentire l’ammissione e l’aggiudicazione di offerte aventi ad oggetto dispositivi medici originari della Repubblica Popolare Cinese oltre le soglie previste dal Regolamento (UE) 2022/1031 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compresa, ove occorra, ogni comunicazione della Commissione giudicatrice e del RUP; nonché per la declaratoria - di inefficacia dell’accordo quadro e dei contratti attuativi nelle more eventualmente stipulati, con richiesta di subentro; e per la condanna - della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, in forma specifica o, in ipotesi, per equivalente; Il tutto con riferimento al lotto n. 181 (CIG B989FC9046)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione a Euromedical S.r.l. del lotto 181 della gara per la fornitura di materiale per gastroenterologia ed endoscopia digestiva, nonché gli atti di ammissione e valutazione della relativa offerta
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 181 e gli atti presupposti, deducendo l’illegittima ammissione e valutazione dell’offerta di Euromedical S.r.l. in quanto avente a oggetto dispositivi medici originari della Repubblica Popolare Cinese in misura eccedente la soglia del 50% del valore complessivo del contratto prevista dal Regolamento (UE) 2025/1197. Ha chiesto la sospensione degli atti, la declaratoria di inefficacia dell’accordo quadro e dei contratti attuativi eventualmente stipulati, il subentro e il risarcimento in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris, ravvisando come dirimente la violazione della soglia del 50% del valore complessivo del contratto stabilita dal Regolamento (UE) 2025/1197, che appare affliggere l’offerta della controinteressata, sia il periculum in mora, in ragione del pregiudizio grave e irreparabile dedotto dalla ricorrente. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecuzione degli atti impugnati. Ha fissato l’udienza pubblica di merito al 2 dicembre 2026, lasciando impregiudicato il potere di autotutela della stazione appaltante e rinviando al definitivo la decisione sulle spese.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2025/1197
Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che, allo stato degli atti, il ricorso s’appalesa assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, risultando dirimente il vizio di violazione della soglia del 50% del valore complessivo del contratto, posta dal Regolamento (UE) 2025/1197, da cui pare afflitta l’offerta della controinteressata;
In sede cautelare, il superamento della soglia del 50% del valore complessivo del contratto prevista dal Regolamento (UE) 2025/1197 per i dispositivi medici di origine cinese costituisce un elemento dirimente ai fini del fumus di illegittimità dell’offerta.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
La domanda di sospensione è esaminata nell’ambito della tutela cautelare disciplinata dall’art. 55 c.p.a.; il TAR ha accolto l’istanza in presenza di fumus boni iuris e pregiudizio grave e irreparabile.
art. 55, comma 11, c.p.a.
Ritenuto di fissare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 55, comma 11, e 120, comma 6, c.p.a., la data dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso, nelle more della cui celebrazione resta impregiudicato l’esercizio del potere di autotutela da parte della S.A.;
Nel disporre la misura cautelare, il giudice ha fissato la data dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a.
art. 120, comma 6, c.p.a.
Ritenuto di fissare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 55, comma 11, e 120, comma 6, c.p.a., la data dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso, nelle more della cui celebrazione resta impregiudicato l’esercizio del potere di autotutela da parte della S.A.;
Nel rito relativo alle procedure di affidamento, il giudice ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.a.
Massime di principio
- In sede cautelare, la violazione della soglia del 50% del valore complessivo del contratto prevista dal Regolamento (UE) 2025/1197 per dispositivi medici di origine cinese può integrare un elemento dirimente di fumus di illegittimità dell’offerta e fondare la sospensione degli atti di gara.
- La sospensione cautelare degli atti di gara richiede la valutazione congiunta del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile; quando entrambi risultano sussistenti, il giudice può sospendere l’esecuzione degli atti impugnati e fissare l’udienza di merito.
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