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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03245/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia originava dal ricorso per cassazione proposto dalla società ricorrente contro il decreto del Tribunale di Venezia che aveva negato l'ulteriore ammissione al passivo di un credito già insinuato. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno depositato atti concordi, dai quali risultava che era stato raggiunto un accordo transattivo, autorizzato dagli organi della procedura, con dichiarazione espressa di cessazione della materia del contendere. Il problema processuale deciso dalla Corte non è stato quindi il merito dell'ammissione al passivo, ma la sorte del giudizio a seguito della transazione e le conseguenze sulle spese e sul contributo unificato.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e della conseguente cessazione della materia del contendere; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendo che le parti avessero regolato in via compensativa il loro rapporto, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, richiamando la giurisprudenza che esclude il raddoppio in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, entrambe le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo transattivo e di volere la cessazione della materia del contendere, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare il merito del ricorso.
  • La sopravvenuta cessazione della materia del contendere consente la compensazione delle spese di lite, specie quando dagli atti risulti che le parti abbiano regolato tra loro in modo compensativo il rapporto oggetto della controversia.
  • In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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