Cassazione Civile, Ordinanza n. 03245/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia originava dal ricorso per cassazione proposto dalla società ricorrente contro il decreto del Tribunale di Venezia che aveva negato l'ulteriore ammissione al passivo di un credito già insinuato. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno depositato atti concordi, dai quali risultava che era stato raggiunto un accordo transattivo, autorizzato dagli organi della procedura, con dichiarazione espressa di cessazione della materia del contendere. Il problema processuale deciso dalla Corte non è stato quindi il merito dell'ammissione al passivo, ma la sorte del giudizio a seguito della transazione e le conseguenze sulle spese e sul contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e della conseguente cessazione della materia del contendere; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendo che le parti avessero regolato in via compensativa il loro rapporto, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, richiamando la giurisprudenza che esclude il raddoppio in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non sussiste quando il giudizio si estingue per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato solo per il rinvio al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, entrambe le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo transattivo e di volere la cessazione della materia del contendere, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare il merito del ricorso.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere consente la compensazione delle spese di lite, specie quando dagli atti risulti che le parti abbiano regolato tra loro in modo compensativo il rapporto oggetto della controversia.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03198/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03199/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03200/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03202/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03203/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03204/2026 del 13/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →