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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07153/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio agrario)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di fornitura e recupero crediti tra un consorzio agrario di primo livello e una federazione di consorzi agrari di secondo livello. Il consorzio attrice sosteneva che, per merci fornite a soci consorziati, venissero rilasciate cambiali agrarie in favore della federazione; quest'ultima avrebbe dovuto incassare i titoli, annotare gli importi a credito del consorzio su un conto dare-avere dedicato e rendere conto delle somme recuperate, mentre i mancati incassi sarebbero rimasti a debito del consorzio con addebito delle spese. Dalla sopravvenuta apertura della procedura concorsuale della federazione il consorzio lamentava di non conoscere quali crediti fossero stati effettivamente riscossi e chiedeva, in via principale, l'accertamento della titolarità dei crediti e la condanna al pagamento di euro 1.704.873,54; in subordine, il rendiconto delle operazioni di credito gestite nell'interesse del consorzio; in ulteriore subordine, l'indebito arricchimento. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano respinto le domande. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sul contenuto della domanda e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente escluso la natura di conto corrente del rapporto e avesse indebitamente richiesto la prova delle singole cambiali; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a omesso esame di atti e documenti, per avere il giudice attribuito al consorzio l'onere di provare le singole poste invece del saldo del conto e per non avere valorizzato asserite ammissioni e documentazione; 3) violazione dell'art. 1713 c.c., per avere la Corte d'appello negato il rendiconto nonostante la cessazione del rapporto e la procedura concorsuale della mandataria; 4) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., in relazione alla possibilità di proporre l'azione di arricchimento in via subordinata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché la domanda, per come formulata e per come ricostruita negli atti, non riguardava il saldo di un conto corrente ma l'accredito di corrispettivi derivanti da singole forniture e, quindi, il ricorrente doveva provare l'avvenuta riscossione delle cambiali; inoltre le censure mescolavano vizi eterogenei, attingevano atti e non fatti, e tendevano a rivalutare il giudizio di merito sull'onere della prova e sulla non contestazione. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo errata la decisione di merito che aveva escluso il diritto al rendiconto perché il mandante non conosceva gli esiti dei recuperi: proprio tale ignoranza è la situazione che l'art. 1713 c.c. mira a rimuovere, e l'obbligo di rendiconto sorge una volta che il mandato sia stato eseguito o comunque cessi l'attività gestoria. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ritiene però che la domanda non fosse quella di saldo di conto corrente, ma di pagamento di crediti da forniture recuperati da terzi.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo insieme all'art. 112 c.p.c. per denunciare un preteso vizio della motivazione/decisione nella qualificazione della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti; non è invece censurabile in cassazione la diversa valutazione del materiale probatorio o della non contestazione.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; nella specie, poiché la controversia riguardava il pagamento di singole forniture, spettava al ricorrente dimostrare il fatto che giustificava l'accredito, cioè la riscossione delle cambiali.

  • art. 1713 c.c.

    il mandatario ha l'obbligo di rendere il conto del proprio operato; tale obbligo si attualizza quando il mandato è stato eseguito o comunque cessa l'attività gestoria, e non può essere negato sul rilievo che il mandante non conosca gli esiti delle attività svolte.

  • artt. 1710 ss. c.c.

    richiamati per affermare che il rendiconto deve consentire di verificare modalità esecutive, risultati conseguiti e rispetto dei doveri di diligenza e buona amministrazione del mandatario.

  • art. 1823, comma 2, c.c.

    menzionato per affermare che, se la pretesa fosse stata davvero fondata su un conto corrente, il creditore avrebbe dovuto domandare il saldo esigibile alla scadenza, non il mero mancato accredito di una singola somma.

  • art. 2041 c.c.

    la censura sulla proponibilità subordinata dell'azione di arricchimento è stata dichiarata assorbita.

  • art. 2042 c.c.

    richiamato con l'art. 2041 c.c. sul carattere sussidiario dell'azione di arricchimento; il motivo resta assorbito.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    la prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza completa di motivazione e del relativo attestato di cancelleria.

  • artt. 2 e 3 d.lgs. n. 1235/1948

    richiamati nel primo motivo come norme asseritamente violate nella ricostruzione del rapporto consortile e delle sue modalità di regolazione.

Massime di principio

  • Quando una parte qualifica la propria pretesa come azione fondata su un conto corrente, deve domandare il saldo del rapporto alla scadenza prevista; se invece chiede il pagamento di una somma corrispondente a singole partite recuperate, la controversia va letta come azione sui crediti sottostanti e non come contestazione del saldo di conto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice ha invertito l'onere della prova rispetto alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta lamentare che il giudice abbia ritenuto non provata la propria tesi o abbia valutato in modo sfavorevole le prove.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio oltre i poteri consentiti; non è invece ammissibile censurare in cassazione il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
  • L'omesso esame ai fini del ricorso per cassazione deve riguardare fatti storici decisivi e discussi tra le parti, non atti o documenti in quanto tali.
  • Nel mandato, l'obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. sorge quando l'attività gestoria sia stata eseguita o comunque cessi, e il mandatario deve dare prova delle modalità di svolgimento dell'incarico, dei risultati conseguiti e della correttezza della gestione.
  • Il mandante può agire per rendiconto proprio perché non conosce gli esiti dell'attività del mandatario: tale ignoranza non è un ostacolo all'azione, ma la ragione della sua previsione.
  • Per invocare il giudicato esterno occorre produrre la sentenza passata in giudicato completa di motivazione e dell'attestazione di cancelleria; in mancanza, l'eccezione non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandatoConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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