Cassazione Civile, Ordinanza n. 21809/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale e dispone la rettifica del decreto n. 12053 del 2025, sostituendo nel dispositivo l'importo erroneamente scritto "1.00,50" con "1.500,00". Non adotta statuizioni sulle spese del presente procedimento, ritenendone la natura tale da escluderle.
Esito
Favorevole al resistente (resistente)
La controversia
Il testo riguarda non il merito della controversia originaria, ma un procedimento incidentale di correzione di errore materiale. Con precedente decreto del Consigliere delegato della Corte di Cassazione era stata dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità iscritto al n. 4229/2023 R.G.; nel medesimo decreto, nella liquidazione delle spese in favore della parte resistente, i compensi erano stati indicati in modo errato come "1.00,50". La resistente ha chiesto la correzione dell'errore materiale. La Corte rileva che, per mero errore di battitura, il numero "5" dopo la virgola avrebbe dovuto precedere i due zeri posti dopo il punto, sicché l'importo corretto è "1.500,00". La Corte osserva inoltre che, trattandosi di procedimento di correzione, non vi è luogo a statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 391 bis c.p.c.
La norma consente la correzione anche del decreto pronunciato ex art. 380 bis c.p.c. quando sia affetto da errore materiale o di calcolo.
art. 391 comma II c.p.c.
Viene richiamato come base della liquidazione delle spese in favore della parte resistente nel decreto oggetto di correzione.
art. 380 bis c.p.c.
Il decreto da correggere è stato pronunciato ai sensi di tale disposizione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. o)
La modifica legislativa è richiamata per affermare l'applicabilità della correzione anche ai decreti emessi ex art. 380 bis c.p.c.
Massime di principio
- Il decreto della Corte di Cassazione può essere corretto quando presenti un errore materiale o di calcolo immediatamente riconoscibile dal testo.
- L'errore di battitura nella quantificazione delle spese è emendabile mediante correzione, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale, se la natura del procedimento lo giustifica, può escludersi una autonoma statuizione sulle spese.
Come è indicizzato
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