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Sentenza

Sentenza del 06/10/2022 n. 29145 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., denunciando un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.: avrebbe omesso di rilevare il litisconsorzio necessario con la società di persone partecipata e gli altri soci nella controversia tributaria relativa al recupero a tassazione, ai fini IRPEF 2008, di maggiori redditi imputati a A.A. come socio della Autotrasporti A.A. Sas per l'utilizzo di fatture per operazioni ritenute inesistenti (acquisto carburante).

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che la censura riguardasse una violazione di norme di diritto (valutazione della necessità del litisconsorzio) e non un errore di fatto rettificabile in sede di revocazione. È stata confermata la pronuncia precedente che aveva dato ragione al contribuente; l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio per revocazione liquidate in Euro 7.800,00 oltre Euro 200,00 di esborsi.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma che disciplina il ricorso per revocazione in sede di cassazione; usata dall'Agenzia per chiedere la revocazione dell'ordinanza. La Corte ricorda che tale rimedio è soggetto ai limiti dell'art. 395 c.p.c.

  • art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4

    Limita la revocazione agli errori di fatto consistenti in omissioni o svisti documentali comprovabili dagli atti; la Corte interpreta questa disposizione nel senso che non comprende errori di diritto o di valutazione giuridica come la mancata rilevazione di un litisconsorzio necessario.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che regola il ricorso per cassazione (precedente tentativo dell'Agenzia nel merito). Nel contesto, la Cassazione aveva già deciso sul merito e rigettato il ricorso dell'Ufficio in ordine alla prova della fittizietà delle operazioni.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    Norma fiscale sulla imputazione del reddito ai soci di società di persone; applicata dalla scrivente amministrazione per recuperare a tassazione i presunti maggiori redditi del socio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater

    Norma relativa a esenzioni/discipline sul contributo unificato; la Corte rileva che, essendo soccombente un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la norma non si applica nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il rimedio della revocazione in Cassazione (art. 391-bis c.p.c. con art. 395 c.p.c., n.4) è strettamente limitato agli errori di fatto obiettivamente riscontrabili dagli atti e non è esperibile per correggere errori di diritto, interpretazioni giuridiche o valutazioni di merito.
  • La denuncia di omessa rilevazione di un litisconsorzio necessario costituisce, di norma, una questione di diritto/interpretazione processuale e quindi non è idonea a fondare la revocazione per errore di fatto.
  • In materia tributaria, la qualificazione delle fatture come 'inesistenti' impone normalmente all'Amministrazione l'onere di dimostrare la fittizietà; se i giudici di merito (CTP/CTR) ritengono non provata la fittizietà, la Cassazione non ammette revocazione basata su diversa valutazione delle stesse risultanze.
  • Gli errori derivanti da diversa valutazione delle prove o dalla scelta interpretativa di norme e istituti processuali (es. litisconsorzio) sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità e, se già decisi nei limiti del sindacato di legittimità, non sono recuperabili con la revocazione.
  • Chi contesta omissioni processuali rilevabili dagli atti deve tempestivamente sollevare tali eccezioni nel corso del giudizio di merito; tenterle poi con ricorso per revocazione è generalmente inefficace.
  • Quando una pubblica amministrazione è convenuta e soccombe difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, possono operare regole particolari sul contributo unificato e sulle esenzioni; va verificata l'applicabilità delle norme in tema di prenotazione a debito.

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