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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15091/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva riformato la decisione del Giudice di pace assolvendo Vittorio Marzi dal reato di occupazione abusiva dell'immobile acquisito per successione mortis causa da Rosa Zaccaria. Il ricorso, articolato in due motivi, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che le emergenze processuali, e in particolare le dichiarazioni dell'imputato, provassero la consapevole occupazione dell'immobile da parte di Marzi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una critica alla motivazione della sentenza impugnata e, trattandosi di materia originariamente devoluta alla competenza del Giudice di pace, il ricorso per cassazione poteva essere proposto solo per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b). Conseguentemente per effetto dell'art. 616 cod. proc. pen. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma equivalente a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e al pagamento delle spese processuali in favore del resistente Marzi per euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato questa norma nel senso che, nelle materie originate davanti al Giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per mera critica della motivazione o della valutazione del fatto probatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000.

Massime di principio

  • Se il procedimento originario è di competenza del Giudice di pace, la Corte di Cassazione ammette il ricorso principalmente per questioni di diritto (violazione di legge) e non per rinnovata valutazione della motivazione o della prova.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti a criticare la valutazione delle prove o la motivazione della sentenza rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche rilevanti: condanna alle spese processuali e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza che si basa su valutazioni di fatto, è opportuno verificare se esistono profili di diritto chiari (errori di diritto, violazioni procedurali, nullità) rilevabili nel provvedimento; in loro assenza è più prudente astenersi dal ricorso o valutare rimedi alternativi.
  • Nell'impugnazione, il ricorrente (anche se parte civile) dovrebbe puntualizzare e inquadrare i motivi come profili di illegittimità giuridica piuttosto che come semplice censura della motivazione, per evitare l'inammissibilità.

Testo integrale

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