Ordinanza n. 588/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/EEL dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) avente a oggetto “attuazione dell'articolo 15 bis del Decreto-Legge 27 gennaio 2022 n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - della nota prot. GSEWEB/P20220357348 del 07/07/2022 avente a oggetto “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'art. 15 bis del DL 27 gennaio 2022 n. 4, c.d. Decreto Sostegni ter”; - delle Regole Tecniche sull'applicazione dell'art. 15 bis DL gennaio 2022, n.4, pubblicate dal GSE; - nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti; nonché per la declaratoria d'illegittimità dell'art. 15 bis (“Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili”) del Decreto-Legge 25 gennaio 2022 n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022 n. 25, previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.V.I.E. S.r.l. il 15/12/2022: per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di tutti quelli emessi successivamente in applicazione della Delibera ARERA impugnata, previa disapplicazione dell'art. 15-bis del DL 4/2022 nonché sollevazione della questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'art. 15-bis DL 4/2022 e ss.mm.ii. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/6/2023: – accertare la non debenza delle somme richieste dal GSE e il diritto della società a non versare alcuna somma al GSE in forza dell'art. 15bis DL n. 4/2022; a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell'art. 15bis DL n. 4/2022; a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID; – condannare il GSE alla restituzione di quanto incassato/compensato in base all'art. 15bis DL n. 4/2022 e agli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera ARERA attuativa dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, comunicazione GSE di inclusione degli impianti nel relativo perimetro applicativo, Regole Tecniche GSE e successivi atti di richiesta o compensazione di somme
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e autorità)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la disciplina e gli atti applicativi relativi agli interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili previsti dall'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione, previa rimessione alla Corte costituzionale e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con motivi aggiunti ha contestato ulteriori provvedimenti del GSE, chiedendo l'accertamento della non debenza delle somme richieste o compensate, il pagamento integrale degli importi previsti dalle convenzioni di ritiro dedicato e la restituzione delle somme eventualmente incassate o compensate in applicazione della disciplina contestata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione, osservando anzitutto che gli atti del GSE oggetto dei motivi aggiunti presentano una diretta impugnabilità e una riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo quanto meno dubbie. Ha inoltre rilevato che, considerati il tempo di maturazione delle pretese avanzate dal GSE e il quadro normativo e disciplinare noto, l'operatore del settore, tenuto a una qualificata diligenza, avrebbe dovuto predisporre le necessarie misure gestionali e organizzative per fronteggiare la situazione, anche con riguardo agli investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili. Il TAR ha infine sottolineato che l'eventuale recupero delle somme riscosse o compensate resta possibile qualora la decisione di merito sia favorevole alla ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. n. 4/2022, convertito dalla l. n. 25/2022
Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili
È la disposizione legislativa la cui applicazione, tramite gli atti di ARERA e GSE, è contestata dalla società ricorrente; l'ordinanza cautelare non ne definisce la legittimità nel merito.
art. 55 c.p.a.
Disciplina il presupposto e la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la dubbia diretta impugnabilità degli atti applicativi e la dubbia riconducibilità della controversia alla giurisdizione amministrativa possono concorrere a escludere la sussistenza del fumus necessario per la sospensione.
- L'operatore professionale di un settore regolato, chiamato ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, deve adottare tempestivamente le misure gestionali e organizzative necessarie a fronteggiare conseguenze derivanti da pretese fondate su un quadro normativo e disciplinare noto.
- Gli investimenti effettuati in presenza di pretese amministrative ragionevolmente prevedibili non determinano, di per sé, la sussistenza del periculum in mora idoneo a giustificare la tutela cautelare.
- La possibilità di recuperare in futuro le somme eventualmente riscosse o compensate riduce l'irreversibilità del pregiudizio economico e può escludere il periculum in mora.
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