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Circolare

Circolare numero 132 del 15-5-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i periodi di carica dei membri dei Comitati di gestione delle USL sono riconoscibili ai fini della contribuzione figurativa ex art. 31 L. n. 300/1970 anche quando l’elezione non integri una "elezione di secondo grado" in senso stretto. Viene quindi superata, in parte, l’interpretazione precedente della deliberazione n. 39/1973 e della circolare n. 337/1973, evitando che il beneficio dipenda dall’ambito territoriale della USL. Resta comunque necessario che l’accesso alla carica mantenga natura elettiva; il beneficio non si applica se norme regionali prevedono modalità di accesso diverse.

Riconoscimento della contribuzione figurativa per i membri dei Comitati di gestione delle USL

Riconoscimento della contribuzione figurativa per i membri dei Comitati di gestione delle USL

La circolare interviene sull’interpretazione dell’art. 31 della legge n. 300/1970, in materia di contribuzione figurativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive. L’obiettivo è chiarire se e in quali casi i periodi di carica dei membri dei Comitati di gestione delle USL possano essere accreditati figurativamente.

Quadro interpretativo richiamato

La circolare richiama la deliberazione n. 39 del 10 aprile 1973, con cui il Consiglio di Amministrazione aveva definito le norme interpretative dell’art. 31, precisando che per lavoratori chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive devono intendersi non solo quelli eletti a suffragio universale, ma anche coloro che accedono a cariche pubbliche tramite elezione di secondo grado, sulla base del voto espresso da assemblee elettive, come Consigli comunali e Consigli provinciali.

Problema posto dai Comitati di gestione delle USL

La questione esaminata riguarda la posizione dei lavoratori eletti membri dei Comitati di gestione delle USL. Dall’analisi delle modalità di accesso alla carica è emerso che, a seconda dell’ambito territoriale della USL, l’elezione può presentare natura diversa:

  • nelle USL coincidenti con il territorio del Comune, il membro del Comitato di gestione è eletto dal Consiglio comunale e l’elezione rientra nella nozione di elezione di secondo grado;
  • nelle USL con ambito coincidente con quello di Comuni associati o di una Comunità montana, l’elezione avviene da parte dell’Assemblea generale dei Comuni associati o dell’organo deliberante della Comunità montana, configurando un grado ulteriore rispetto a quello preso in considerazione nella precedente interpretazione.

Nuova disposizione sul riconoscimento figurativo

La circolare rileva che un’applicazione strettamente letterale dei criteri della deliberazione del 1973 avrebbe comportato una differenziazione del trattamento in funzione dell’ambito territoriale della USL, facendo dipendere da tale elemento la possibilità di accreditamento figurativo per la medesima carica. Poiché una soluzione di questo tipo non è ritenuta coerente con lo spirito della normativa, viene disposto che siano comunque riconoscibili figurativamente i periodi di svolgimento della carica di membro del Comitato di gestione delle USL, anche quando l’elezione non si configuri come elezione di secondo grado nel senso originariamente precisato.

Limiti e condizioni applicative

La circolare precisa tuttavia che restano ferme tutte le altre condizioni richieste dall’art. 31 della legge n. 300/1970. In particolare, deve permanere il carattere elettivo dell’accesso alla carica. Pertanto, il beneficio dell’accreditamento figurativo non può essere riconosciuto se eventuali normative regionali prevedano una diversa modalità di accesso, non qualificabile come elezione.

Effetti sulla precedente circolare

In conclusione, la circolare dispone che, in base alle nuove indicazioni, deve intendersi modificata la circolare n. 337 C. e V. del 23 maggio 1973, nella parte incompatibile con il chiarimento ora fornito.

Punti principali

Interpretazione dell’art. 31 L. n. 300/1970

Viene richiamata la deliberazione n. 39 del 10 aprile 1973, che aveva definito l’ambito delle "funzioni pubbliche elettive" rilevanti per l’accreditamento figurativo, includendo anche le cariche pubbliche cui si accede per elezione di secondo grado tramite voto di assemblee elettive. La circolare precisa che tale interpretazione era stata già richiamata dalla circolare n. 337 C. e V. del 23 maggio 1973.

Questione dei membri dei Comitati di gestione delle USL

La questione affrontata riguarda i lavoratori eletti membri dei Comitati di gestione delle USL e la possibilità di riconoscere loro la contribuzione figurativa per i periodi di svolgimento della carica, in relazione alle modalità di elezione previste nei diversi casi.

Differenza tra le diverse modalità di elezione nelle USL

L’esame delle fattispecie mostra che, se la USL coincide territorialmente con il Comune, l’elezione del membro del Comitato di gestione avviene da parte del Consiglio comunale e rientra nella nozione di elezione di secondo grado. Se invece la USL ha ambito sovracomunale o coincide con una Comunità montana, l’elezione avviene tramite l’Assemblea generale dei Comuni associati o l’organo deliberante della Comunità montana, configurando un grado ulteriore rispetto a quello contemplato nella precedente interpretazione.

Superamento dell’interpretazione letterale restrittiva

La circolare osserva che un’applicazione letterale dei criteri della deliberazione del 1973 avrebbe condotto a far dipendere il riconoscimento figurativo dall’ambito territoriale della USL. Poiché tale esito non è ritenuto coerente con lo spirito della normativa, si dispone che i periodi di svolgimento della carica di membro del Comitato di gestione delle USL siano riconoscibili figurativamente anche quando l’elezione non rientri nella definizione di elezione di secondo grado in senso stretto.

Condizioni e limiti del beneficio

Il riconoscimento resta subordinato a tutte le altre condizioni previste dall’art. 31 L. n. 300/1970. Inoltre, deve permanere il carattere elettivo dell’accesso alla carica; il beneficio non spetta qualora normative regionali prevedano modalità di accesso diverse, non elettive.

Modifica della circolare n. 337/1973

In base a quanto disposto, la circolare afferma espressamente che deve intendersi modificata la circolare n. 337 C. e V. del 23 maggio 1973, limitatamente ai criteri interpretativi incompatibili con il nuovo orientamento.

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