Ordinanza n. 217/2026 - Campobasso, Sezione 1
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Termoli sull'istanza di localizzazione di edilizia agevolata e convenzionata ex art. 6 L.R. Molise n. 30/2009 e s.m.i. proposta con atto del 13.3.2014 nonché per l'accertamento del conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla conclusione del procedimento amministrativo come sopra iniziato, previa assegnazione da parte del Giudice di apposito termine perentorio, con la nomina di un Commissario che proceda per il caso di reiterata inerzia dell'Amministrazione nel termine assegnato dal Giudice alla conclusione del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di proroga del termine assegnato al commissario ad acta per concludere il procedimento di localizzazione di edilizia agevolata e convenzionata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa edilizia)
Prevale il privato
La controversia
La controversia trae origine dal ricorso proposto contro il silenzio serbato dal Comune di Termoli sull'istanza di localizzazione di edilizia agevolata e convenzionata presentata il 13 marzo 2014 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale Molise n. 30/2009. Con sentenza n. 287 del 26 giugno 2015, il TAR aveva accolto il ricorso e ordinato al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nominando contestualmente un commissario ad acta. A causa della perdurante inerzia dell'amministrazione, il commissario era stato successivamente sostituito con ordinanza n. 348 del 13 ottobre 2017 e, da ultimo, con ordinanza n. 115 del 18 aprile 2025, che aveva nominato il Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso, assegnandogli novanta giorni per definire il procedimento. Il nuovo commissario ha chiesto il 30 aprile 2026 una proroga di centoventi giorni, motivandola con le esigenze connesse alla complessità dell'incarico. La società ricorrente non si è opposta; il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza del commissario ad acta e gli ha assegnato ulteriori centoventi giorni per l'espletamento e l'ultimazione dell'incarico. Il termine decorre dalla comunicazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione. La proroga è stata ritenuta giustificata dalle ragioni illustrate dal commissario e dalla complessità dell'attività da svolgere, anche considerando il tempo trascorso dal deposito dell'istanza. Il TAR ha inoltre precisato che il compenso del commissario sarà determinato in relazione all'attività concretamente svolta, quale emergerà dalla relazione finale, secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002. La sentenza di accoglimento del ricorso sul silenzio e le precedenti nomine commissariali sono state richiamate come presupposti dell'ulteriore proroga.
Norme richiamate
art. 6 l.r. Molise n. 30/2009
Costituisce la base normativa del procedimento di localizzazione di edilizia agevolata e convenzionata che il Comune era stato obbligato a concludere con provvedimento espresso.
artt. 57, 49 e segg. e 83 d.P.R. n. 115/2002
La disciplina richiamata dal TAR per la determinazione del compenso spettante al commissario ad acta in relazione all'attività concretamente svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta quando le ragioni esposte evidenziano la complessità dell'incarico e rendono congruo un ulteriore periodo per la sua conclusione.
- La proroga del termine per l'attività commissariale può essere disposta anche in assenza di opposizione della parte privata e di costituzione dell'amministrazione rimasta inerte, purché il giudice motivi sulla ragionevolezza e congruità del nuovo termine.
- Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato in funzione dell'attività effettivamente svolta, da verificare sulla base della relazione finale, secondo la disciplina delle spese di giustizia.
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