L.R. Emilia-Romagna 5/2009
RIDELIMITAZIONE DEI COMPRENSORI DI BONIFICA E RIORDINO DEI CONSORZI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridelimina gli otto comprensori di bonifica regionali, istituisce i nuovi consorzi corrispondenti e ne disciplina successione, organi provvisori, personale e alcune situazioni territoriali specifiche. Prevede il subentro nei rapporti giuridici, la soppressione dei consorzi esistenti dal 1° ottobre 2009 o dalla nomina dei consigli provvisori, e modifica la disciplina transitoria della legge regionale n. 16 del 1987.
Riordino dei comprensori e dei consorzi di bonifica in Emilia-Romagna
Riordino dei comprensori e dei consorzi di bonifica
La legge regionale dell’Emilia-Romagna ridisegna l’assetto territoriale della bonifica e organizza il passaggio dai consorzi esistenti ai nuovi enti di comprensorio. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e mira a rendere omogenee le unità di gestione sotto il profilo idrografico e idraulico.
Nuova delimitazione dei comprensori
La Regione suddivide il territorio in otto comprensori di bonifica, individuati come unità omogenee per programmazione, esecuzione e gestione delle attività di bonifica. La cartografia e i confini sono quelli degli Allegati A e B, con denominazioni provvisorie in ordine numerico.
Le variazioni della delimitazione dei comprensori, purché non aumentino il numero complessivo degli stessi, sono approvate dall’Assemblea legislativa.
Successione dei nuovi consorzi e fase transitoria
Per ciascun comprensorio è istituito un consorzio di bonifica derivante dal riordino, mediante fusione ed eventuale scorporo, dei consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore della legge e operanti nel relativo territorio. I nuovi enti prendono il nome del comprensorio di riferimento, come definito dalla deliberazione della Giunta regionale.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, deve definire i criteri per:
- la successione dei nuovi consorzi rispetto a quelli esistenti;
- la formazione dei consigli di amministrazione provvisori.
La nomina dei consigli provvisori spetta all’Assemblea legislativa. Dalla data di nomina di tali consigli, e comunque dal 1° ottobre 2009, i nuovi consorzi sono istituiti e subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi; contestualmente i consorzi precedenti sono soppressi.
Organi dei consorzi
Il numero dei componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica aventi diritto a compenso non può essere superiore a tre. Lo stesso limite vale anche per i consigli di amministrazione provvisori.
Gli organi del Consorzio di secondo grado per il Canale emiliano romagnolo restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.
Il Consorzio generale di bonifica della provincia di Ferrara è soppresso dalla data di istituzione del consorzio relativo al comprensorio C8, che ne assume tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
Situazioni territoriali specifiche e gestione diretta
Per il sistema di Pilastresi e per il bacino del Samoggia e del Panaro, i consorzi interessati devono coordinare programmazione e gestione delle attività in forma concordata.
Per il sistema di Pilastresi è prevista inoltre:
- una commissione di vigilanza nominata dalla Giunta regionale;
- la presenza di un rappresentante della Regione, che la presiede per assicurare la coerenza della gestione con la sicurezza idraulica dell’intero territorio;
- un rappresentante per ciascun consorzio interessato;
- una contabilità dedicata.
I consorzi operanti nei territori dell’associazione “Terre d’Acqua” devono stipulare una convenzione con i Comuni interessati per le attività relative al bacino del Samoggia e del Panaro.
Se sussistono interessi territoriali tra loro confliggenti su aree circostanziate, la Regione può esercitare direttamente la funzione di bonifica. La decisione è assunta con deliberazione della Giunta regionale e produce effetti dalla comunicazione al soggetto che ordinariamente esercita l’attività.
Personale e blocco del reclutamento nella fase di riordino
Nella fase iniziale di attuazione del riordino e della riorganizzazione dei servizi e degli uffici consortili, devono essere prioritariamente valorizzate le professionalità già esistenti, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
Fino alla nomina dei consigli ordinari, al termine del periodo transitorio, i consorzi di bonifica non possono avviare procedure di reclutamento del personale, salvo il personale avventizio. Se si rendono necessari meccanismi di diverso inquadramento del personale o la sostituzione di specifiche professionalità, i consorzi devono darne preventiva comunicazione alla Giunta regionale, che valuta la legittimità della scelta rispetto al processo di riordino. Restano salvi i diritti individuali già maturati in base al contratto collettivo nazionale di lavoro.
Modifica della disciplina transitoria della legge regionale n. 16 del 1987
La legge modifica la disciplina transitoria della legge regionale 23 aprile 1987, n. 16, riducendo da due anni a un anno il termine previsto dall’articolo 3, comma 5, per l’adozione del nuovo statuto.
È inoltre previsto che il nuovo statuto:
- sia deliberato dal consiglio di amministrazione provvisorio;
- sia adottato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente;
- sia successivamente approvato dall’Assemblea legislativa regionale.
Decorrenza ed efficacia temporale
La disciplina di riordino produce effetti principali nel passaggio ai nuovi consorzi entro il 1° ottobre 2009, salvo istituzione anticipata alla nomina dei consigli provvisori. Alcune disposizioni hanno efficacia immediata dalla data di entrata in vigore della legge, in particolare quelle relative ai criteri per i consigli provvisori e al blocco del reclutamento durante la fase transitoria.
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