Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Emilia-Romagna 2/2009

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE COMMISSIONI E DI ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI OPERANTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4.

Normativa regionaleR.R. Emilia-Romagna 2/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento Emilia-Romagna sopprime varie commissioni e organismi collegiali in materia sanitaria e sociale e ne ridisciplina alcuni, istituendo nuove commissioni consultive su percorso nascita, AIDS, addestramento domiciliare delle malattie emorragiche congenite e abilità per l’impiego dei gas tossici. Prevede regime transitorio per gli organismi già costituiti ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Semplificazione e ridisciplina di commissioni sanitarie e sociali regionali

Semplificazione delle commissioni sanitarie e sociali regionali

Il regolamento della Regione Emilia-Romagna attua l’art. 8 della legge regionale n. 4 del 2008, razionalizzando commissioni e organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale. La disciplina risultante prevede la soppressione di alcuni organismi, la ridisciplina di altri e alcune norme transitorie per l’operatività in corso.

Commissioni e organismi soppressi

Sono soppressi diversi organismi già previsti da leggi regionali precedenti, tra cui commissioni e comitati in materia di cimiteri, ricerca sanitaria finalizzata, radiazioni ionizzanti, termalismo, trapianti e presidio multizonale di prevenzione. Con l’entrata in vigore del regolamento cessano inoltre di avere efficacia le disposizioni normative regionali che istituivano tali organismi.

Commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita

È istituita una commissione consultiva tecnico-scientifica con funzioni di supporto alla Giunta regionale per gli obiettivi della disciplina sul parto e sulle politiche di sostegno alla procreazione e alla cura dei figli. La commissione valuta la qualità dell’assistenza in gravidanza, parto e puerperio, la qualità delle informazioni fornite alle donne, le modalità dei parti nel territorio regionale, i costi delle diverse tipologie di parto e i protocolli organizzativi per l’assistenza ostetrica e perinatale.

La commissione può individuare temi prioritari affidati a gruppi di lavoro coordinati da singoli componenti e istituiti con determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali, anche con esperti esterni. Adotta un proprio regolamento interno e può avvalersi dei servizi della Direzione generale competente.

La composizione comprende l’Assessore regionale competente in materia di politiche per la salute, o un suo delegato, e professionisti ed esperti del percorso nascita rappresentativi delle diverse realtà territoriali e dei servizi regionali. I componenti sono nominati dalla Giunta su proposta dell’Assessore competente e restano in carica tre anni, con possibilità di rinnovo.

Commissione consultiva tecnico-scientifica per la prevenzione e lotta contro l’AIDS

È istituita una commissione consultiva tecnico-scientifica per assistere la Giunta regionale nell’attuazione del programma regionale di prevenzione e lotta contro l’AIDS. In particolare collabora alla relazione tecnica sull’evoluzione della malattia e sull’efficacia degli interventi adottati.

La commissione disciplina autonomamente il proprio funzionamento e può articolarsi in gruppi di lavoro istituiti dal Direttore generale Sanità e Politiche Sociali. È presieduta dall’Assessore regionale competente o da un suo delegato e composta da esperti di diverse discipline coinvolte nella prevenzione, cura e assistenza delle persone HIV positive, nonché da esperti del volontariato attivi a livello regionale. La nomina spetta alla Giunta su proposta dell’Assessore competente e la durata è triennale, con possibilità di rinnovo.

Commissione per l’addestramento al trattamento domiciliare delle malattie emorragiche congenite

Per i corsi autorizzati sul trattamento domiciliare dell’emofilia, finalizzati alla formazione dei pazienti affetti da malattie emorragiche congenite e dei loro assistenti, le Aziende sanitarie istituiscono una commissione aziendale specifica.

La commissione predispone il programma teorico-pratico dei corsi, ammette al corso il paziente, l’assistente o entrambi previo accertamento dell’idoneità psicofisica e della diagnosi, e verifica al termine la capacità di effettuare autoinfusione o infusione. Adotta un proprio regolamento interno.

È presieduta dal Direttore sanitario dell’Azienda o da un delegato ed è composta da esperti della materia e da rappresentanti delle associazioni degli utenti. La nomina è effettuata dal Direttore generale dell’Azienda sanitaria che ne stabilisce anche la durata in carica.

Commissione per l’abilitazione all’impiego dei gas tossici

Per la commissione esaminatrice relativa all’abilitazione all’impiego dei gas tossici, i componenti di spettanza regionale sono individuati e nominati dal Direttore generale dell’Azienda USL competente d’intesa con la sezione ARPA territorialmente competente, garantendo la presenza di un laureato in chimica e di un rappresentante del Dipartimento di Sanità pubblica.

Regime transitorio, cessazione di efficacia ed entrata in vigore

Le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare secondo le regole previgenti fino all’insediamento dei nuovi organismi ridisciplinati. Restano inoltre operative, in via transitoria, le commissioni sulle radiazioni ionizzanti fino all’insediamento degli organismi tecnici di supporto previsti dalla legge regionale n. 1 del 2006 e dalla deliberazione di Giunta n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.