L.R. Emilia-Romagna 2/2009
TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rafforza in Emilia-Romagna la tutela della salute e sicurezza nei cantieri pubblici e privati, promuove formazione, accordi e strumenti informativi, disciplina requisiti tecnici per futuri interventi di manutenzione e introduce incentivi per committenti e imprese che adottano livelli di sicurezza ulteriori. Prevede inoltre monitoraggio regionale, razionalizzazione amministrativa e norme per gli appalti pubblici.
Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile
Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile
La legge regionale Emilia-Romagna n. 2/2009 interviene a rafforzare, sul territorio regionale, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri edili e di ingegneria civile, pubblici e privati, temporanei o mobili. La disciplina opera nel rispetto della normativa statale sulla sicurezza sul lavoro e mira a promuovere livelli ulteriori di protezione, legalità e qualificazione del settore.
Ambito, finalità e definizioni
Il provvedimento si applica ai cantieri edili e di ingegneria civile, con committenza pubblica o privata. La Regione afferma di voler promuovere interventi aggiuntivi rispetto agli obblighi statali, senza incidere sui principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ai fini dell’applicazione della legge:
- per lavoratore sono compresi, oltre ai soggetti già previsti dalla normativa statale, anche coloro che svolgono a qualsiasi titolo, pure come autonomi, attività nell’ambito del cantiere;
- i lavori particolarmente complessi sono quelli di particolare complessità esecutiva o ad alta componente tecnologica, nonché quelli organizzati tramite più cantieri logisticamente connessi o interferenti;
- i lavori particolarmente pericolosi sono individuati dalla Giunta regionale, anche sulla base dei dati dell’osservatorio regionale, e comprendono comunque le lavorazioni con rischi particolari indicate dall’Allegato XI del d.lgs. 81/2008.
Promozione della sicurezza, formazione e accordi di settore
La Regione promuove azioni volte a migliorare la sicurezza nei cantieri, prevenire infortuni e malattie professionali, contrastare l’irregolarità del lavoro e diffondere cultura della sicurezza, legalità e qualità del lavoro.
In particolare favorisce:
- formazione per i lavoratori di cantiere, inclusi i percorsi per l’apprendistato in edilizia con standard individuati dalla Giunta;
- formazione per lavoratori e soggetti incaricati della sicurezza nelle fasi progettuali ed esecutive, soprattutto nei lavori complessi o pericolosi;
- formazione del personale addetto alla vigilanza sui cantieri;
- accordi con ordini, collegi professionali, organismi paritetici ed enti competenti per coordinare la formazione e riconoscere crediti formativi;
- moduli formativi sulla sicurezza per giovani e adulti non occupati inseriti in percorsi professionalizzanti in edilizia;
- moduli formativi per imprenditori, lavoratori autonomi e aspiranti operatori del settore.
La Regione promuove inoltre accordi con enti competenti e associazioni datoriali e sindacali per:
- informazione, assistenza e consulenza a lavoratori e imprese;
- legalità e regolarità del lavoro;
- miglioramento dei livelli di tutela;
- valorizzazione della responsabilità sociale d’impresa;
- adozione di modelli organizzativi e gestionali;
- forme di incentivazione economica per i lavoratori legate a misure di sicurezza ulteriori rispetto al minimo legale.
Per i cantieri, possono essere promossi accordi che definiscano un sistema di prescrizioni vincolanti per gli aderenti, basate su buone prassi, norme di buona tecnica o codici di condotta. Tali accordi, riconoscibili dalla Regione previo parere del Comitato regionale di coordinamento, devono prevedere regole di adesione volontaria e controlli sull’effettiva applicazione. Nei lavori particolarmente complessi o pericolosi, tali accordi possono essere conclusi direttamente tra committenti, imprese esecutrici e rappresentanze di lavoratori e imprese.
La Regione approva inoltre indirizzi per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni nel comparto costruzioni, in coerenza con gli accordi Stato-Regioni, e promuove la diffusione delle informazioni sugli strumenti di incentivazione anche tramite gli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia.
Razionalizzazione amministrativa e strumenti informatici
La Regione promuove accordi con enti pubblici per semplificare e razionalizzare gli adempimenti amministrativi e migliorare vigilanza e controllo dei cantieri. Gli accordi possono riguardare:
- acquisizione e trasmissione informatica di dati e documenti, inclusi notifica preliminare e titolo edilizio;
- attestazione dell’adempimento di obblighi assicurativi, previdenziali, di sicurezza e di pagamento delle retribuzioni;
- uniformazione della documentazione necessaria ai controlli;
- monitoraggio e vigilanza tramite sistemi informatici di registrazione delle presenze autorizzate nei cantieri;
- sostegno alla polizia amministrativa locale e alle attività di supporto agli organi di vigilanza.
Osservatorio regionale, monitoraggio e segnalazioni
La Regione svolge funzioni di osservatorio per la sicurezza e la tutela del lavoro nei cantieri, anche integrandosi con l’Osservatorio dei contratti pubblici e con il SINP. L’osservatorio serve a supportare prevenzione, controllo e programmazione delle attività degli enti competenti e del Comitato regionale di coordinamento.
Presso la struttura regionale competente è istituito un sistema informativo di raccolta dati, alimentato da ASL, enti locali e, tramite accordi, da Direzione regionale del lavoro, INAIL, INPS, ISPESL, organismi paritetici e altri enti.
Le funzioni di osservatorio comprendono:
- monitoraggio dell’applicazione delle norme di sicurezza, delle buone prassi e dei codici di condotta;
- segnalazione di possibili inosservanze o violazioni;
- elaborazione dei dati per programmare vigilanza e promozione della sicurezza;
- individuazione dell’elenco dei lavori particolarmente pericolosi;
- rilevazione dei fabbisogni formativi;
- analisi dei costi della sicurezza e del lavoro e del loro impatto sui prezzi;
- raccolta dei titoli edilizi e delle notifiche preliminari;
- raccolta delle informazioni su incentivi e contributi previsti dalla legge.
Requisiti tecnici per interventi su manufatti esistenti
L’Assemblea legislativa regionale può adottare atti di indirizzo e coordinamento tecnico sui requisiti tecnici cogenti, obbligatori in tutta la regione, finalizzati a garantire la sicurezza in occasione di successivi interventi di manutenzione su manufatti esistenti quando essi comportino lavori particolarmente pericolosi.
Tali requisiti:
- devono essere formulati in termini prestazionali;
- devono essere proporzionati e adeguati alle tipologie di intervento, con impatto minimo sulle costruzioni;
- sono soggetti a revisione periodica.
La Giunta regionale propone gli atti, sentiti i soggetti rappresentativi del settore, e adotta linee guida e soluzioni conformi per facilitarne l’applicazione. I Comuni devono adeguare il RUE entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale; trascorso tale termine, i requisiti diventano direttamente applicabili.
Incentivi ai committenti
La Regione definisce incentivi economici per i committenti che affidano lavori a imprese improntate a principi di responsabilità sociale. Per accedere agli incentivi, l’impresa esecutrice deve impegnarsi a soddisfare una serie di condizioni, tra cui:
- consentire sopralluoghi degli organismi paritetici per verificare sicurezza, regolarità contrattuale e indici minimi di congruità;
- produrre il certificato CCIAA con dicitura antimafia;
- attuare gli accordi di settore eventualmente riconosciuti dalla Regione;
- applicare gli standard formativi regionali per l’apprendistato in edilizia;
- nei lavori complessi o pericolosi, sottoscrivere e attuare i relativi accordi;
- adottare sistemi informatici di controllo delle presenze in cantiere;
- applicare i contratti collettivi nazionale e territoriale vigenti e, se previsto, le regole di iscrizione alla cassa edile.
Se l’impresa si avvale di terzi, anche questi devono rispettare le medesime condizioni. La Giunta regionale può modificare o graduare requisiti e condizioni, e definisce modalità di domanda, riconoscimento, erogazione, controllo e revoca.
La documentazione relativa alle condizioni richieste deve essere trasmessa al committente e poi all’amministrazione competente prima dell’inizio dei lavori; una copia deve restare in cantiere. Gli incentivi sono revocati se il committente è colpito da sentenza definitiva, decreto penale irrevocabile o patteggiamento per le fattispecie richiamate dalla legge.
Incentivi alle imprese e bandi regionali
Nella predisposizione dei bandi per contributi alle imprese edili, la Regione deve prevedere tra requisiti o criteri di valutazione anche l’impegno ad adottare livelli di tutela e sicurezza superiori ai minimi di legge, secondo un atto della Giunta coerente con la responsabilità sociale d’impresa.
La Regione promuove inoltre accordi:
- con enti pubblici, per coordinare incentivi e benefici già previsti dalle norme vigenti in materia assicurativa, previdenziale e di sicurezza;
- con istituti di credito, consorzi fidi e associazioni di imprese, per facilitare l’accesso al credito delle imprese che realizzano interventi migliorativi in materia di sicurezza.
Edilizia residenziale pubblica e sociale
Per i contributi destinati a interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale, i bandi regionali devono considerare tra requisiti e criteri l’impegno ad attuare livelli di tutela superiori ai minimi di legge.
Se il contributo è richiesto da enti pubblici, la concessione è subordinata all’impegno dell’ente a imporre all’impresa esecutrice l’adozione di tali livelli ulteriori. La Giunta regionale specifica con proprio atto i livelli ulteriori sulla base dei requisiti previsti per gli incentivi ai committenti.
Selezione degli operatori economici nei lavori pubblici
Per i contratti pubblici affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante può inserire tra i sub-criteri di valutazione l’impegno dell’impresa aggiudicataria a soddisfare, prima dell’avvio dei lavori, condizioni migliorative della sicurezza del cantiere rispetto ai livelli minimi previsti dalla normativa vigente.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dagli incentivi previsti per i committenti sono coperti mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, finanziati secondo la normativa contabile regionale richiamata dalla legge.
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