Regolamento (UE) 2024/1886
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1886 della Commissione, del 10 luglio 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contenuti della formazione iniziale e della formazione continua dei funzionari di controllo per l’analisi dei dati registrati e la verifica dei tachigrafi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce requisiti comuni per la formazione dei funzionari di controllo incaricati di applicare la normativa UE sui tachigrafi e sui tempi di guida nel trasporto su strada. L’obiettivo è armonizzare i controlli nell’Unione, migliorare la capacità di individuare infrazioni, frodi e manomissioni e favorire un’applicazione uniforme delle norme. Il testo affida agli Stati membri l’organizzazione concreta della formazione, imponendo però contenuti minimi, aggiornamento periodico e un equilibrio tra teoria e pratica.
Modalità comuni di formazione iniziale e continua dei funzionari di controllo incaricati dell’analisi dei dati tachigrafici e della verifica dei tachigrafi nel trasporto su strada.
Ambito di applicazione
Si applica ai funzionari di controllo degli Stati membri che effettuano controlli su strada e/o nei locali delle imprese nel settore dei trasporti su strada, ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) n. 165/2014. Riguarda la formazione iniziale e continua relativa all’analisi dei dati registrati, alla verifica dei tachigrafi, all’individuazione di frodi e manomissioni, all’uso di banche dati e sistemi di cooperazione transfrontaliera. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non impedisce agli Stati membri di prevedere requisiti ulteriori, purché coerenti con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione dei funzionari.
Formazione dei funzionari di controllo per tachigrafi e trasporti su strada
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1886 della Commissione attua l’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014 e definisce i contenuti minimi comuni della formazione iniziale e continua dei funzionari di controllo. La finalità è rafforzare l’efficacia e l’omogeneità dei controlli nel settore del trasporto su strada, in un contesto in cui i tachigrafi sono strumento essenziale per verificare la conformità di imprese e conducenti alla normativa UE.
I considerando evidenziano che l’armonizzazione della formazione deve favorire una maggiore coerenza delle pratiche ispettive in tutta l’Unione, la parità di trattamento tra operatori e la diffusione di una cultura del rispetto delle regole. Il regolamento valorizza inoltre l’esperienza già maturata nell’attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva (UE) 2020/1057.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i funzionari di controllo degli Stati membri che effettuano verifiche su strada e nei locali delle imprese nel settore dei trasporti su strada. Il contenuto formativo si concentra sull’analisi dei dati tachigrafici, sulla verifica dei tachigrafi e sull’individuazione di frodi, manomissioni e infrazioni connesse alla normativa sociale e di mercato applicabile al trasporto su strada.
Il testo lascia agli Stati membri la scelta delle tecniche e dei materiali didattici, ma impone il rispetto dei requisiti minimi dell’allegato. È inoltre espressamente consentito introdurre ulteriori requisiti nazionali, purché non contraddicano la disciplina comune e siano coerenti con l’obiettivo di assicurare una preparazione adeguata dei funzionari.
Struttura della formazione
L’allegato distingue tra formazione iniziale e formazione continua. La formazione continua ha la funzione di aggiornare le conoscenze dei funzionari in relazione alle modifiche normative e agli sviluppi tecnologici, elemento particolarmente rilevante nel settore dei tachigrafi, soggetto a evoluzione tecnica e a nuove forme di manomissione.
Gli Stati membri devono assicurare un equilibrio tra teoria e pratica. La formazione pratica può includere:
- esperienza sul campo;
- scambi di personale;
- tirocini presso autorità di controllo di altri Stati membri;
- attività formative congiunte tra ispettori di diversi Stati membri.
Obiettivi formativi generali
La formazione deve fornire una conoscenza approfondita del diritto UE rilevante, con particolare riferimento a:
- regolamento (CE) n. 561/2006;
- regolamento (UE) n. 165/2014;
- regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009;
- direttiva 2002/15/CE;
- direttive 92/6/CEE e 92/106/CEE;
- direttive 96/71/CE, 2014/67/UE e (UE) 2020/1057 per il distacco dei lavoratori nel trasporto su strada;
- AETR e altri accordi internazionali rilevanti, incluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito.
La formazione deve inoltre sviluppare capacità pratiche nell’uso di strumenti e procedure di controllo per:
- analizzare i dati dei tachigrafi;
- rilevare manomissioni;
- individuare e qualificare le infrazioni;
- determinare le sanzioni applicabili secondo la classificazione delle infrazioni;
- adottare un comportamento professionale etico;
- utilizzare tecniche di colloquio e comunicazione;
- redigere e trasmettere informazioni oralmente e per iscritto;
- condividere informazioni con altri Stati membri quando necessario.
Contenuti specifici per i controlli su strada
Per i controlli su strada, i funzionari devono conoscere in modo approfondito:
- installazione e funzionamento dei tachigrafi;
- regole e procedure relative all’apposizione e sostituzione dei sigilli;
- modalità operative delle officine e strumenti utilizzati nei controlli.
Devono inoltre essere in grado di:
- individuare frodi e manomissioni su tutte le versioni di tachigrafo in uso;
- utilizzare sistemi di diagnosi precoce remota per orientare i controlli;
- fermare i veicoli in condizioni di sicurezza;
- gestire il comportamento dei conducenti e reagire in modo adeguato durante il controllo.
Contenuti specifici per i controlli nei locali
Per i controlli nei locali delle imprese, la formazione deve coprire:
- procedure e poteri di indagine;
- modalità di accesso ai locali;
- richieste di informazioni;
- ispezione dei documenti aziendali;
- strutture imprenditoriali nazionali e multinazionali.
I funzionari addetti a tali controlli devono saper:
- usare e analizzare grandi quantità di dati e confrontare fonti diverse;
- individuare frodi e manomissioni su tutte le versioni di tachigrafo, in particolare l’uso improprio delle carte del conducente;
- applicare tecniche di colloquio adeguate all’interlocutore, con forti capacità comunicative.
Cooperazione transfrontaliera e strumenti digitali
La formazione deve includere anche la conoscenza dei sistemi di scambio dati e comunicazione utili all’applicazione transfrontaliera delle norme sui trasporti su strada, tra cui:
- ERRU;
- sistema di classificazione del rischio;
- TACHOnet;
- IMI.
Per favorire controlli concertati e ispezioni congiunte, il regolamento richiede inoltre corsi di lingua e/o tecnologie di traduzione e comunicazione, soprattutto per le lingue impiegate nei rapporti con altri Stati membri.
Metodi didattici e strumenti di supporto
La formazione deve essere adattata al gruppo destinatario e al livello dei partecipanti, in modo da risultare realmente utile. Deve basarsi, per quanto possibile, sull’esperienza dei corsisti e prevedere lo scambio di buone pratiche.
L’uso di simulatori o di tachigrafi reali non è obbligatorio, ma è considerato utile per l’efficacia della formazione. In linea generale, dovrebbero essere impiegati simulatori di ultima generazione, senza trascurare la capacità di rilevare frodi e analizzare dati su tachigrafi di generazione precedente ancora presenti sul mercato.
La formazione può infine comprendere l’affiancamento di altri funzionari durante controlli su strada o nei locali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Contenuti comuni della formazione
L’articolo 1 rinvia all’allegato per i requisiti comuni di formazione dei funzionari di controllo. Gli Stati membri devono definire tecniche e materiali per organizzare la formazione iniziale e continua in conformità con tali requisiti e aggiornare regolarmente i programmi per tener conto delle modifiche del diritto UE e degli sviluppi tecnologici.
Margine di integrazione nazionale
Il regolamento consente agli Stati membri di prevedere ulteriori requisiti formativi ritenuti necessari per assicurare che i funzionari incaricati dell’applicazione della normativa siano adeguatamente preparati allo svolgimento delle loro funzioni.
Struttura della formazione e bilanciamento teoria/pratica
L’allegato prevede che la formazione sia articolata in formazione iniziale e formazione continua, con quest’ultima finalizzata all’aggiornamento su modifiche normative e sviluppi tecnologici. Gli Stati membri devono garantire un equilibrio tra formazione teorica e pratica, includendo anche scambi di personale, tirocini presso autorità di altri Stati membri e attività formative congiunte.
Competenze e obiettivi formativi generali
La formazione deve assicurare una buona conoscenza del diritto UE rilevante, in particolare dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014, nonché delle norme su accesso al mercato, distacco dei conducenti, orario di lavoro, limitatori di velocità e trasporti combinati. Deve inoltre coprire l’uso di strumenti e procedure per l’analisi dei dati tachigrafici, il rilevamento delle manomissioni, l’individuazione delle infrazioni e la determinazione delle sanzioni, oltre a competenze comportamentali, comunicative e di cooperazione transfrontaliera.
Formazione specifica per i controlli su strada
Per i funzionari addetti ai controlli su strada, l’allegato richiede conoscenza approfondita di installazione e funzionamento dei tachigrafi, sigilli e nuovi sigilli, nonché delle modalità operative delle officine. Devono essere formati per individuare frodi e manomissioni su tutte le versioni di tachigrafo, utilizzare sistemi di diagnosi precoce remota, fermare i veicoli in sicurezza e gestire il comportamento dei conducenti durante il controllo.
Formazione specifica per i controlli nei locali delle imprese
Per i controlli nei locali, la formazione deve coprire i poteri e le procedure di indagine, l’accesso ai locali, la richiesta di informazioni, l’ispezione dei documenti aziendali e la comprensione delle strutture imprenditoriali nazionali e multinazionali. I funzionari devono saper analizzare grandi quantità di dati, confrontare fonti diverse, individuare frodi e manomissioni, specie legate all’uso improprio delle carte del conducente, e adattare le tecniche di colloquio all’interlocutore.
Uso di banche dati, sistemi e orientamenti della Commissione
La formazione deve includere l’uso di banche dati e sistemi rilevanti per i controlli e la cooperazione, quali ERRU, sistema di classificazione del rischio, TACHOnet e IMI. Deve inoltre rendere i funzionari familiari con gli orientamenti e le note esplicative della Commissione, evidenziando però che l’interpretazione del diritto dell’Unione spetta in ultima istanza alla Corte di giustizia.
Collaborazione tra Stati membri e strumenti linguistici
Per rafforzare la collaborazione tra Stati membri, la formazione deve comprendere corsi di lingua adeguati e/o tecnologie di traduzione e comunicazione, con attenzione alle esigenze dei controlli concertati e delle ispezioni congiunte.
Metodi didattici e supporti pratici
I contenuti devono essere adattati al gruppo destinatario e al livello della classe, basarsi per quanto possibile sull’esperienza dei partecipanti e lasciare spazio allo scambio di buone pratiche. L’uso di simulatori o tachigrafi reali è facoltativo ma raccomandato come strumento utile; si prevede anche la possibilità di affiancare altri funzionari durante controlli su strada o nei locali.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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