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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1886

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1886 della Commissione, del 10 luglio 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contenuti della formazione iniziale e della formazione continua dei funzionari di controllo per l’analisi dei dati registrati e la verifica dei tachigrafi

Normativa europea32024R1886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce requisiti comuni per la formazione dei funzionari di controllo incaricati di applicare la normativa UE sui tachigrafi e sui tempi di guida nel trasporto su strada. L’obiettivo è armonizzare i controlli nell’Unione, migliorare la capacità di individuare infrazioni, frodi e manomissioni e favorire un’applicazione uniforme delle norme. Il testo affida agli Stati membri l’organizzazione concreta della formazione, imponendo però contenuti minimi, aggiornamento periodico e un equilibrio tra teoria e pratica.

Modalità comuni di formazione iniziale e continua dei funzionari di controllo incaricati dell’analisi dei dati tachigrafici e della verifica dei tachigrafi nel trasporto su strada.

Ambito di applicazione

Si applica ai funzionari di controllo degli Stati membri che effettuano controlli su strada e/o nei locali delle imprese nel settore dei trasporti su strada, ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) n. 165/2014. Riguarda la formazione iniziale e continua relativa all’analisi dei dati registrati, alla verifica dei tachigrafi, all’individuazione di frodi e manomissioni, all’uso di banche dati e sistemi di cooperazione transfrontaliera. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non impedisce agli Stati membri di prevedere requisiti ulteriori, purché coerenti con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione dei funzionari.

Formazione dei funzionari di controllo per tachigrafi e trasporti su strada

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1886 della Commissione attua l’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014 e definisce i contenuti minimi comuni della formazione iniziale e continua dei funzionari di controllo. La finalità è rafforzare l’efficacia e l’omogeneità dei controlli nel settore del trasporto su strada, in un contesto in cui i tachigrafi sono strumento essenziale per verificare la conformità di imprese e conducenti alla normativa UE.

I considerando evidenziano che l’armonizzazione della formazione deve favorire una maggiore coerenza delle pratiche ispettive in tutta l’Unione, la parità di trattamento tra operatori e la diffusione di una cultura del rispetto delle regole. Il regolamento valorizza inoltre l’esperienza già maturata nell’attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva (UE) 2020/1057.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda i funzionari di controllo degli Stati membri che effettuano verifiche su strada e nei locali delle imprese nel settore dei trasporti su strada. Il contenuto formativo si concentra sull’analisi dei dati tachigrafici, sulla verifica dei tachigrafi e sull’individuazione di frodi, manomissioni e infrazioni connesse alla normativa sociale e di mercato applicabile al trasporto su strada.

Il testo lascia agli Stati membri la scelta delle tecniche e dei materiali didattici, ma impone il rispetto dei requisiti minimi dell’allegato. È inoltre espressamente consentito introdurre ulteriori requisiti nazionali, purché non contraddicano la disciplina comune e siano coerenti con l’obiettivo di assicurare una preparazione adeguata dei funzionari.

Struttura della formazione

L’allegato distingue tra formazione iniziale e formazione continua. La formazione continua ha la funzione di aggiornare le conoscenze dei funzionari in relazione alle modifiche normative e agli sviluppi tecnologici, elemento particolarmente rilevante nel settore dei tachigrafi, soggetto a evoluzione tecnica e a nuove forme di manomissione.

Gli Stati membri devono assicurare un equilibrio tra teoria e pratica. La formazione pratica può includere:

  • esperienza sul campo;
  • scambi di personale;
  • tirocini presso autorità di controllo di altri Stati membri;
  • attività formative congiunte tra ispettori di diversi Stati membri.

Obiettivi formativi generali

La formazione deve fornire una conoscenza approfondita del diritto UE rilevante, con particolare riferimento a:

  • regolamento (CE) n. 561/2006;
  • regolamento (UE) n. 165/2014;
  • regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009;
  • direttiva 2002/15/CE;
  • direttive 92/6/CEE e 92/106/CEE;
  • direttive 96/71/CE, 2014/67/UE e (UE) 2020/1057 per il distacco dei lavoratori nel trasporto su strada;
  • AETR e altri accordi internazionali rilevanti, incluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito.

La formazione deve inoltre sviluppare capacità pratiche nell’uso di strumenti e procedure di controllo per:

  • analizzare i dati dei tachigrafi;
  • rilevare manomissioni;
  • individuare e qualificare le infrazioni;
  • determinare le sanzioni applicabili secondo la classificazione delle infrazioni;
  • adottare un comportamento professionale etico;
  • utilizzare tecniche di colloquio e comunicazione;
  • redigere e trasmettere informazioni oralmente e per iscritto;
  • condividere informazioni con altri Stati membri quando necessario.

Contenuti specifici per i controlli su strada

Per i controlli su strada, i funzionari devono conoscere in modo approfondito:

  • installazione e funzionamento dei tachigrafi;
  • regole e procedure relative all’apposizione e sostituzione dei sigilli;
  • modalità operative delle officine e strumenti utilizzati nei controlli.

Devono inoltre essere in grado di:

  • individuare frodi e manomissioni su tutte le versioni di tachigrafo in uso;
  • utilizzare sistemi di diagnosi precoce remota per orientare i controlli;
  • fermare i veicoli in condizioni di sicurezza;
  • gestire il comportamento dei conducenti e reagire in modo adeguato durante il controllo.

Contenuti specifici per i controlli nei locali

Per i controlli nei locali delle imprese, la formazione deve coprire:

  • procedure e poteri di indagine;
  • modalità di accesso ai locali;
  • richieste di informazioni;
  • ispezione dei documenti aziendali;
  • strutture imprenditoriali nazionali e multinazionali.

I funzionari addetti a tali controlli devono saper:

  • usare e analizzare grandi quantità di dati e confrontare fonti diverse;
  • individuare frodi e manomissioni su tutte le versioni di tachigrafo, in particolare l’uso improprio delle carte del conducente;
  • applicare tecniche di colloquio adeguate all’interlocutore, con forti capacità comunicative.

Cooperazione transfrontaliera e strumenti digitali

La formazione deve includere anche la conoscenza dei sistemi di scambio dati e comunicazione utili all’applicazione transfrontaliera delle norme sui trasporti su strada, tra cui:

  • ERRU;
  • sistema di classificazione del rischio;
  • TACHOnet;
  • IMI.

Per favorire controlli concertati e ispezioni congiunte, il regolamento richiede inoltre corsi di lingua e/o tecnologie di traduzione e comunicazione, soprattutto per le lingue impiegate nei rapporti con altri Stati membri.

Metodi didattici e strumenti di supporto

La formazione deve essere adattata al gruppo destinatario e al livello dei partecipanti, in modo da risultare realmente utile. Deve basarsi, per quanto possibile, sull’esperienza dei corsisti e prevedere lo scambio di buone pratiche.

L’uso di simulatori o di tachigrafi reali non è obbligatorio, ma è considerato utile per l’efficacia della formazione. In linea generale, dovrebbero essere impiegati simulatori di ultima generazione, senza trascurare la capacità di rilevare frodi e analizzare dati su tachigrafi di generazione precedente ancora presenti sul mercato.

La formazione può infine comprendere l’affiancamento di altri funzionari durante controlli su strada o nei locali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Contenuti comuni della formazione

L’articolo 1 rinvia all’allegato per i requisiti comuni di formazione dei funzionari di controllo. Gli Stati membri devono definire tecniche e materiali per organizzare la formazione iniziale e continua in conformità con tali requisiti e aggiornare regolarmente i programmi per tener conto delle modifiche del diritto UE e degli sviluppi tecnologici.

Margine di integrazione nazionale

Il regolamento consente agli Stati membri di prevedere ulteriori requisiti formativi ritenuti necessari per assicurare che i funzionari incaricati dell’applicazione della normativa siano adeguatamente preparati allo svolgimento delle loro funzioni.

Struttura della formazione e bilanciamento teoria/pratica

L’allegato prevede che la formazione sia articolata in formazione iniziale e formazione continua, con quest’ultima finalizzata all’aggiornamento su modifiche normative e sviluppi tecnologici. Gli Stati membri devono garantire un equilibrio tra formazione teorica e pratica, includendo anche scambi di personale, tirocini presso autorità di altri Stati membri e attività formative congiunte.

Competenze e obiettivi formativi generali

La formazione deve assicurare una buona conoscenza del diritto UE rilevante, in particolare dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014, nonché delle norme su accesso al mercato, distacco dei conducenti, orario di lavoro, limitatori di velocità e trasporti combinati. Deve inoltre coprire l’uso di strumenti e procedure per l’analisi dei dati tachigrafici, il rilevamento delle manomissioni, l’individuazione delle infrazioni e la determinazione delle sanzioni, oltre a competenze comportamentali, comunicative e di cooperazione transfrontaliera.

Formazione specifica per i controlli su strada

Per i funzionari addetti ai controlli su strada, l’allegato richiede conoscenza approfondita di installazione e funzionamento dei tachigrafi, sigilli e nuovi sigilli, nonché delle modalità operative delle officine. Devono essere formati per individuare frodi e manomissioni su tutte le versioni di tachigrafo, utilizzare sistemi di diagnosi precoce remota, fermare i veicoli in sicurezza e gestire il comportamento dei conducenti durante il controllo.

Formazione specifica per i controlli nei locali delle imprese

Per i controlli nei locali, la formazione deve coprire i poteri e le procedure di indagine, l’accesso ai locali, la richiesta di informazioni, l’ispezione dei documenti aziendali e la comprensione delle strutture imprenditoriali nazionali e multinazionali. I funzionari devono saper analizzare grandi quantità di dati, confrontare fonti diverse, individuare frodi e manomissioni, specie legate all’uso improprio delle carte del conducente, e adattare le tecniche di colloquio all’interlocutore.

Uso di banche dati, sistemi e orientamenti della Commissione

La formazione deve includere l’uso di banche dati e sistemi rilevanti per i controlli e la cooperazione, quali ERRU, sistema di classificazione del rischio, TACHOnet e IMI. Deve inoltre rendere i funzionari familiari con gli orientamenti e le note esplicative della Commissione, evidenziando però che l’interpretazione del diritto dell’Unione spetta in ultima istanza alla Corte di giustizia.

Collaborazione tra Stati membri e strumenti linguistici

Per rafforzare la collaborazione tra Stati membri, la formazione deve comprendere corsi di lingua adeguati e/o tecnologie di traduzione e comunicazione, con attenzione alle esigenze dei controlli concertati e delle ispezioni congiunte.

Metodi didattici e supporti pratici

I contenuti devono essere adattati al gruppo destinatario e al livello della classe, basarsi per quanto possibile sull’esperienza dei partecipanti e lasciare spazio allo scambio di buone pratiche. L’uso di simulatori o tachigrafi reali è facoltativo ma raccomandato come strumento utile; si prevede anche la possibilità di affiancare altri funzionari durante controlli su strada o nei locali.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti su stradatachigraficooperazione amministrativaformazione professionalecontrolli e sanzioni

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