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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1923

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 della Commissione, del 10 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32024R1923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di TiO2 dalla Cina, a seguito di un’inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale tra le importazioni cinesi e il deterioramento economico del settore. La Commissione ha ritenuto non opportuno usare i prezzi e i costi cinesi per il valore normale, applicando invece la metodologia dei costi e valori di riferimento esenti da distorsioni con il Brasile come paese rappresentativo. Sono fissate aliquote individuali per due gruppi di esportatori collaboranti, un’aliquota per gli altri esportatori collaboranti e un’aliquota generale per tutte le altre società.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio (TiO2) originario della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di diossido di titanio, in qualsiasi forma, come ossidi di titanio o in pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio contenenti almeno l’80 % in peso di TiO2 (calcolato sulla materia secca), classificato attualmente ai codici NC ex 2823 00 00 e 3206 11 00 e ai codici TARIC 2823000010 e 2823000030. Il regolamento riguarda il prodotto originario della Repubblica popolare cinese e si applica per sei mesi dall’entrata in vigore dell’articolo 1. Sono previste regole specifiche per società esportatrici nominate e per tutte le altre società; la presentazione di una fattura commerciale valida è necessaria per beneficiare delle aliquote individuali. Non riguarda le importazioni non rientranti nella descrizione del prodotto o non originarie della RPC.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923: dazio antidumping provvisorio sul biossido di titanio cinese

Il regolamento interviene nell’ambito della difesa commerciale dell’Unione per contrastare importazioni di TiO2 dalla Repubblica popolare cinese ritenute oggetto di dumping. La Commissione, dopo aver raccolto dati da produttori dell’Unione, esportatori cinesi, utilizzatori e importatori, ha concluso in via provvisoria che tali importazioni hanno provocato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che occorre applicare misure provvisorie.

Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato

L’inchiesta riguarda il diossido di titanio, in qualsiasi forma, compresi ossidi di titanio e pigmenti/preparazioni a base di TiO2 con contenuto in peso pari o superiore all’80 % sulla materia secca, classificato ai codici NC ex 2823 00 00 e 3206 11 00, nonché ai codici TARIC 2823000010 e 2823000030. Il prodotto interessato è quello originario della RPC. La Commissione ha qualificato come prodotto simile il TiO2 venduto in Cina, esportato nell’Unione e prodotto nell’Unione, per la sostanziale identità delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecniche e degli impieghi di base.

Esclusioni richieste e loro rigetto

Numerose parti hanno chiesto esclusioni di specifiche categorie di TiO2 o, in alternativa, esenzioni in uso finale ai sensi dell’articolo 254 del CDU. La Commissione ha respinto, o non esaminato per tardività, richieste relative a Masterbatch White, TiO2 di tipo laminato, TiO2 grafico, TiO2 ad altissima purezza, TiO2 non rivestito per pigmenti non bianchi, TiO2 per uso alimentare e TiO2 prodotto con procedimento con cloruro. In sintesi, ha ritenuto che tali prodotti non fossero sufficientemente distinti dal prodotto oggetto dell’inchiesta oppure che le richieste fossero tardive e non verificabili in modo adeguato nella fase provvisoria.

Determinazione del dumping e del valore normale

Poiché la Commissione ha ravvisato elementi di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ha escluso l’uso dei prezzi e dei costi interni cinesi per il valore normale. Il valore normale è stato quindi costruito con il metodo del paese rappresentativo, individuato nel Brasile. La scelta si è fondata sul livello di sviluppo economico, sulla presenza di produzione di TiO2 e sulla disponibilità di dati pubblici affidabili. Per materie prime e fattori produttivi la Commissione ha impiegato fonti come TZMI, GTA/MacMap, IBGE e il ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia; per SGAV e profitti si è basata sui dati 2022 di Tronox Brazil.

Margini di dumping e prezzi all’esportazione

Per i produttori esportatori campionati la Commissione ha calcolato il prezzo all’esportazione ai sensi degli articoli 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base, applicando gli adeguamenti necessari per riportarlo al livello franco fabbrica e tenendo conto delle vendite tramite società collegate. I margini di dumping provvisori sono risultati pari al 39,7 % per il gruppo LB, al 14,4 % per il gruppo Anhui Gold Star, al 35,0 % per le altre società collaboranti e al 39,7 % per tutte le altre società della RPC.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione, composta da undici produttori, ha mostrato nel periodo in esame un chiaro deterioramento: produzione e vendite in calo, quota di mercato in diminuzione, utilizzo degli impianti ridotto, costi di produzione crescenti e redditività passata da valori positivi a una perdita significativa nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha ritenuto che l’aumento delle importazioni cinesi, accompagnato da prezzi in calo e da undercutting medio ponderato tra il 14 % e il 15,3 %, abbia provocato contrazione e depressione dei prezzi dell’industria dell’Unione.

Nesso causale e altri fattori

La Commissione ha riconosciuto l’esistenza di fattori concomitanti: andamento ciclico della domanda, crisi logistica del 2021, aumento dei costi delle materie prime ed energia, importazioni da altri paesi terzi e effetti marginali del divieto sull’additivo E171. Tuttavia ha concluso che tali fattori non interrompono il nesso causale, poiché solo le importazioni cinesi hanno aumentato in modo significativo volume e quota di mercato nel mercato in contrazione, esercitando una pressione determinante sui prezzi dell’Unione.

Interesse dell’Unione e misure provvisorie

La Commissione ha ritenuto che l’adozione delle misure sia nell’interesse dell’Unione, poiché senza protezione l’industria europea rischierebbe ulteriori chiusure, con ricadute su approvvigionamento e occupazione. Gli importatori e operatori commerciali non hanno fornito elementi sufficienti per dimostrare un impatto negativo rilevante, mentre per gli utilizzatori la Commissione ha stimato effetti differenziati ma complessivamente assorbibili, anche grazie a fonti alternative di approvvigionamento.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 istituisce i dazi antidumping provvisori e prevede una garanzia pari all’importo del dazio per l’immissione in libera pratica. È richiesta una fattura commerciale conforme per applicare le aliquote individuali. L’articolo 2 disciplina osservazioni e audizioni; l’articolo 3 dispone la cessazione della registrazione delle importazioni e la conservazione dei dati relativi alle entrate negli ultimi 90 giorni prima dell’entrata in vigore; l’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e che l’articolo 1 si applica per sei mesi.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta e registrazione delle importazioni

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 13 novembre 2023 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, su denuncia presentata da European Titanium Dioxide Ad Hoc Coalition. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1617 la Commissione aveva disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame, poi cessata con il presente regolamento.

Prodotto oggetto dell’inchiesta e prodotto simile

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il diossido di titanio (TiO2) in qualsiasi forma, con contenuto pari o superiore all’80 % in peso, attualmente classificato ai codici NC ex 2823 00 00 e 3206 11 00. La Commissione ha ritenuto che il prodotto esportato dalla RPC, quello venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto dall’industria dell’Unione siano prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Rigetto delle richieste di esclusione del prodotto

Sono state respinte o non esaminate varie richieste di esclusione, tra cui Masterbatch White, TiO2 di tipo laminato, TiO2 ad altissima purezza, TiO2 grafico, TiO2 non rivestito per pigmenti non bianchi, TiO2 per uso alimentare e TiO2 prodotto con procedimento con cloruro. La Commissione ha ritenuto che tali prodotti condividano le caratteristiche essenziali del TiO2 oggetto dell’inchiesta o che le richieste siano state presentate tardivamente.

Scelta della metodologia per il valore normale

La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che in Cina esistano distorsioni significative tali da impedire l’uso dei prezzi e dei costi interni. Il valore normale è stato quindi costruito sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, con ricorso a un paese rappresentativo appropriato.

Paese rappresentativo e fonti di riferimento

Il Brasile è stato individuato come paese rappresentativo appropriato, in quanto con livello di sviluppo economico analogo, presenza di produzione di TiO2 e disponibilità di dati pubblici affidabili. Per le materie prime la Commissione ha utilizzato TZMI, per altri fattori GTA/MacMap, per il lavoro i dati IBGE e per l’energia i dati del ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia. SGAV e profitti sono stati tratti dai dati finanziari di Tronox Brazil per il 2022.

Margini di dumping provvisori

I margini di dumping provvisori sono stati fissati al 39,7 % per il gruppo LB, al 14,4 % per il gruppo Anhui Gold Star, al 35,0 % per le altre società che hanno collaborato e al 39,7 % per tutte le altre società. La Commissione ha determinato il prezzo all’esportazione secondo gli articoli 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base, con adeguamenti per costi, commissioni e ricarichi delle società collegate.

Pregiudizio per l’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione, composta da 11 produttori, ha subito un forte deterioramento: calo di produzione, vendite, quota di mercato, utilizzo degli impianti, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito. Nel periodo in esame i prezzi di vendita dell’Unione non hanno compensato l’aumento dei costi di produzione, con passaggio da redditività positiva a perdita nel periodo dell’inchiesta.

Nesso di causalità

La Commissione ha concluso che le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno causato il pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, anche in presenza di altri fattori concorrenti quali calo della domanda, aumento dei costi di produzione, importazioni da altri paesi terzi e limitato effetto del divieto sull’additivo alimentare E171. Tali altri fattori non hanno interrotto il nesso causale.

Livello delle misure e margine di pregiudizio

La Commissione ha applicato il criterio del dazio inferiore ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di base, ma ha rilevato che i margini di pregiudizio sono superiori ai margini di dumping. I margini di pregiudizio sono stati pari al 53,4 % per il gruppo LB, 53,0 % per il gruppo Anhui Gold Star, 53,3 % per le altre società che hanno collaborato e 53,4 % per tutte le altre società.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha ritenuto che l’istituzione dei dazi provvisori sia nell’interesse dell’Unione. Ha considerato che l’industria dell’Unione rischierebbe ulteriori chiusure senza misure, mentre gli importatori e operatori commerciali non hanno fornito riscontri sufficienti. Quanto agli utilizzatori, la Commissione ha ritenuto che, pur con effetti diversi per singoli segmenti, la maggior parte resterebbe redditizia o disporrebbe di alternative di approvvigionamento.

Aliquote del dazio e formalità doganali

L’articolo 1 istituisce i dazi provvisori: 39,7 % per il gruppo LB, 14,4 % per il gruppo Anhui Gold Star, 35,0 % per le altre società collaboranti e 39,7 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC. Le società con dazio individuale devono presentare una fattura commerciale con dichiarazione specifica per beneficiare dell’aliquota indicata; in mancanza si applica l’aliquota per tutte le altre società. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

Osservazioni e audizioni nella fase provvisoria

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore e chiedere audizione entro 5 giorni di calendario, sia presso la Commissione sia presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalimercato internodifesa commerciale

Testo integrale

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