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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1892

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1892 della Commissione, del 10 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amisulbrom, acido S-Abscissico, thiencarbazone e valifenalate

Normativa europea32024R1892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga la validità dell'approvazione di amisulbrom, acido S-Abscissico, thiencarbazone e valifenalate, modificando di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La misura si giustifica con i ritardi nelle procedure di rinnovo, dovuti al completamento ancora pendente delle valutazioni di rischio e, per alcune sostanze, alla necessità di ulteriori conclusioni scientifiche da parte dell'EFSA e della Commissione. Le nuove date di scadenza sono differenziate: 15 settembre 2026 per amisulbrom e acido S-Abscissico, 1º marzo 2027 per thiencarbazone e valifenalate.

Proroga dei periodi di approvazione di quattro sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari e modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive amisulbrom, acido S-Abscissico, thiencarbazone e valifenalate, già inserite nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Ha efficacia generale negli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sul regime di approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, esclusivamente per la proroga delle relative scadenze di approvazione, in attesa del completamento delle procedure di rinnovo.

Proroga dell'approvazione di amisulbrom, acido S-Abscissico, thiencarbazone e valifenalate

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1892 interviene nel quadro della disciplina UE sui prodotti fitosanitari per prorogare la validità dell'approvazione di quattro sostanze attive. La misura modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate, ed è adottata ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Contesto e ragioni della modifica

Le sostanze amisulbrom, acido S-Abscissico, thiencarbazone e valifenalate erano già approvate fino al 30 giugno 2024 e, successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 aveva prorogato tali approvazioni fino al 30 settembre 2024. I richiedenti hanno presentato in tempo utile le domande e i fascicoli supplementari di rinnovo secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740; gli Stati membri relatori hanno confermato l'ammissibilità delle domande. Tuttavia, la procedura di rinnovo non è ancora conclusa: per thiencarbazone e valifenalate non è terminata la valutazione del rischio, mentre per amisulbrom e acido S-Abscissico l'EFSA necessita di ulteriore tempo per formulare le conclusioni e la Commissione per adottare la conseguente decisione di gestione del rischio.

Ambito materiale della proroga

La proroga riguarda esclusivamente la durata dell'approvazione delle quattro sostanze attive già inserite nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Non introduce nuove autorizzazioni sostanziali né modifica i requisiti tecnici di impiego delle sostanze; mira piuttosto a evitare la scadenza dell'approvazione prima della conclusione delle procedure di rinnovo, ritardi che, secondo il regolamento, non dipendono dai richiedenti.

Nuove scadenze di approvazione

Il regolamento differenzia le proroghe in funzione dello stato delle procedure:

  • per acido S-Abscissico e amisulbrom, la scadenza dell'approvazione è fissata al 15 settembre 2026;
  • per valifenalate e thiencarbazone, la scadenza dell'approvazione è fissata al 1º marzo 2027.

Le rispettive proroghe sono quindi di 23 mesi e 2 settimane per i primi due principi attivi e di 29 mesi per gli ultimi due.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all'allegato del nuovo regolamento. Nell'allegato di quest'ultimo vengono aggiornate le voci corrispondenti alle righe 65, 69, 70 e 71 della parte B dell'elenco delle sostanze attive approvate, sostituendo le precedenti date di scadenza con le nuove date sopra indicate.

Rapporti con l'esito delle future procedure di rinnovo

Nei considerando la Commissione chiarisce il criterio che guiderà le decisioni successive: se un rinnovo non sarà adottato, la data di scadenza sarà fissata alla data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo, oppure alla data già prevista se successiva; se invece il rinnovo sarà concesso, la data di applicazione sarà determinata nel modo più prossimo possibile, tenendo conto delle circostanze.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento in base all'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, con l'obiettivo di modificare l'elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e di prorogarne i periodi di approvazione.

Motivi della proroga

Le approvazioni delle quattro sostanze erano già state prorogate al 30 settembre 2024 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007. Le domande di rinnovo sono state presentate tempestivamente secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, ma la procedura non è ancora conclusa: per thiencarbazone e valifenalate non è terminata la valutazione dei rischi da parte degli Stati membri relatori; per amisulbrom e acido S-Abscissico l'EFSA necessita di più tempo per le conclusioni e la Commissione per la successiva decisione di gestione del rischio.

Durata della proroga

La proroga viene fissata in modo differenziato: 23 mesi e 2 settimane per amisulbrom e acido S-Abscissico, con nuova scadenza al 15 settembre 2026; 29 mesi per thiencarbazone e valifenalate, con nuova scadenza al 1º marzo 2027.

Modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato nelle corrispondenti righe della parte B: riga 65 per acido S-Abscissico, riga 69 per amisulbrom, riga 70 per valifenalate e riga 71 per thiencarbazone, aggiornando la colonna relativa alla scadenza dell'approvazione con le nuove date.

Effetti sulle successive decisioni di rinnovo

Il considerando finale chiarisce che, se il rinnovo non viene concesso, la Commissione fisserà la data di scadenza alla data di entrata in vigore del successivo regolamento di mancato rinnovo oppure alla data già prevista, se successiva; se invece il rinnovo viene concesso, la data di applicazione sarà la più prossima possibile in base alle circostanze.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze attivesicurezza alimentareagricolturaregolazione tecnica

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