Sentenza del 01/03/2018 n. 900 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iscrizione ipotecaria - Beni del fondo patrimoniale - Garanzia del credito - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i beni compresi nel fondo patrimoniale non potessero essere aggrediti per debiti contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia, richiamando l’art. 170 c.c. e chiedendo, in sostanza, l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria. La contestazione si fondava sull’idea che l’ipoteca costituisse una forma di esecuzione forzata sui beni del fondo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che il divieto previsto dall’art. 170 c.c. impedisca l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, quando il creditore conosceva l’estraneità del debito ai bisogni familiari, ma non vieti l’iscrizione ipotecaria. L’ipoteca è stata qualificata come strumento cautelare e conservativo posto a garanzia del credito, privo di immediato effetto spoliativo e non equivalente a un atto di espropriazione forzata.
Norme richiamate
Art. 170 del codice civile
I beni del fondo e i frutti di essi non possono essere soggetti ad esecuzione forzata per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La norma limita l’esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale, ma non estende espressamente il divieto all’iscrizione ipotecaria, che ha natura cautelare e conservativa e non comporta, di per sé, espropriazione o trasferimento del bene.
Massime di principio
- Il fondo patrimoniale non rende i beni assolutamente impignorabili: la protezione opera solo alle condizioni previste dall’art. 170 c.c., tra cui l’estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale circostanza da parte del creditore.
- Il divieto di esecuzione forzata non coincide necessariamente con il divieto di iscrizione ipotecaria. L’ipoteca può essere ammessa come garanzia cautelare del credito, anche se il bene è compreso in un fondo patrimoniale.
- Per contestare efficacemente un’iscrizione ipotecaria occorre dimostrare non solo che il bene appartiene al fondo, ma anche che ricorrono i presupposti sostanziali dell’art. 170 c.c. e che l’atto contestato produce effetti equivalenti a un’espropriazione, circostanza che normalmente non si verifica con la sola iscrizione ipotecaria.
- L’iscrizione ipotecaria non determina automaticamente la perdita o il trasferimento del bene: conserva la garanzia del creditore e può precedere, senza coincidere con essa, una successiva eventuale procedura esecutiva.
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