Cassazione Civile, Sentenza n. 3284/2021 del 10/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva riconosciuto la legittimazione passiva esclusiva della Prefettura di Messina e aveva liquidato l'indennità di esproprio e di occupazione per il terreno espropriato; il ricorrente deduceva violazione di norme processuali e sostanziali (artt. 110, 111 c.p.c., art. 2909 c.c. e art. 1 OPCM 19/12/2008 n. 3721) sostenendo tra l'altro che, per effetto dell'OPCM del 2008, le funzioni di delegato erano cessate a favore del Sindaco e dunque fosse venuta meno la legittimazione passiva della Prefettura; contestava inoltre la determinazione delle indennità, ritenendo viziata la valutazione comparativa dei valori immobiliari adottata dalla Corte territoriale seguendo il c.t.u.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto della legittimazione passiva la Corte ha ritenuto che la questione era già stata decisa nella sentenza non definitiva n. 600/2011 e su questa era intervenuto il giudicato, per cui non poteva essere riaperta in sede di impugnazione della sentenza definitiva. Quanto alla determinazione delle indennità, la Corte ha ritenuto inammissibile la critica del ricorrente, qualificandola come impugnazione degli apprezzamenti di fatto dei giudici di merito: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato l'uso del metodo sintetico-comparativo, rielaborando i valori indicati dal c.t.u. con coefficienti di omogeneizzazione e applicando una decurtazione del 10%, pervenendo a un valore coerente anche con il metodo analitico-ricostruttivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese (liquidate in C 8200,00, di cui C 200,00 per esborsi) e al versamento del contributo unificato eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato.
Norme richiamate
art. 110 c.p.c.
Richiamata dal ricorrente come norma processuale la cui violazione si pretendeva; la Corte ha ritenuto comunque che la questione sostanziale (legittimazione passiva) era già stata decisa con la sentenza non definitiva e quindi preclusa, senza che la presunta violazione potesse riaprire il tema in questa sede.
art. 111 c.p.c.
Invocato in relazione a questioni procedurali; la Corte ha sottolineato il principio di preclusione delle questioni già decise e dunque l'inammissibilità di sollecitare in Cassazione una rinnovata valutazione di fatti e questioni proceduralmente precluse.
art. 2909 c.c.
Norma civile richiamata nel ricorso; dalla motivazione emerge che la Corte non ha ritenuto che la richiamata norma potesse alterare il principio per cui una questione definitivamente decisa in una sentenza non definitiva (sul punto divenuta giudicato) non può essere riesaminata nella successiva impugnazione.
OPCM 19 dicembre 2008, n. 3721, art. 1
OPCM del 19/12/2008, n. 3721
Il ricorrente sosteneva che l'OPCM avesse trasferito le funzioni da Prefettura al Sindaco, incidendo sulla legittimazione passiva; la Corte ha però ritenuto che tale questione avrebbe dovuto essere sollevata contro la sentenza non definitiva di cui il ricorrente non aveva proposto impugnazione, per cui non poteva essere riesaminata in questa sede.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (modificato dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in ordine all'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per detta applicazione.
Cass. n. 11196/2018 (giurisprudenza citata)
La Corte richiama e condivide l'orientamento secondo cui il metodo sintetico-comparativo è preferibile per la determinazione del 'giusto prezzo' nelle espropriazioni, in quanto fondato sui dati concreti di mercato e idoneo a rappresentare il valore in una libera contrattazione.
Massime di principio
- Una questione di legittimazione passiva decisa in una sentenza (anche se qualita come "non definitiva" ma caduta in giudicato) non può essere rinnovata in successive impugnazioni: chi ritiene la decisione erronea deve impugnarla tempestivamente nella sede e termine previsti.
- Le censure dirette a contestare apprezzamenti di fatto e valutazioni tecniche operate dai giudici di merito (es. valore degli immobili) sono in generale inammissibili in Cassazione se si limitano a criticare la scelta dei criteri o la valutazione del campione; la Suprema Corte verifica soprattutto la correttezza del metodo e la motivazione, non la rivalutazione integrale dei fatti.
- Il metodo sintetico-comparativo è considerato legittimo e spesso preferibile per la determinazione dell'indennità di esproprio, purché la Corte d'appello motivi l'omogeneizzazione dei dati, l'eventuale elaborazione del c.t.u. e le rettifiche applicate (coefficienti, decurtazioni).
- Se atti amministrativi (es. OPCM) incidono sulla titolarità di funzioni e sulla legittimazione a stare in giudizio, l'effetto va dedotto e impugnato nel processo nel momento in cui la questione è ancora riapribile; tardive eccezioni possono essere respinte per effetto di preclusione o giudicato.
- Nelle controversie di esproprio è importante documentare e contestare tempestivamente il campione di comparazione e i criteri di stima usati dal c.t.u.; contestazioni generiche e prive di specificità sulle transazioni comparate hanno scarse possibilità di successo in sede di legittimità.
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